Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  GILENYA  (fingolimod  cloridrato)   -   autorizzata   con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  Europea  con  la
decisione del 17 marzo 2011 ed inserita nel registro comunitario  dei
medicinali con i numeri: 
      EU/1/11/677/001 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale -  blister
divisibile per dose unitaria (PVC/PVDC/ALU), scatola» 7x1 capsule; 
      EU/1/11/677/002 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale -  blister
(PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 7 capsule; 
      EU/1/11/677/003 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale -  blister
(PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 28 capsule; 
      EU/1/11/677/004 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale -  blister
(PVC/PVDC/ALU), scatola» 84 (3X28) capsule (confezione multipla); 
      EU/1/11/677/005 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale -  blister
(PVC/PVDC/ALU), scatola» 28 capsule. 
    Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  Consultiva  Tecnico-Scientifica
nella seduta del 12 luglio 2011; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  26
luglio 2011; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale GILENYA (fingolimod  cloridrato)  nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
  Confezione: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  divisibile  per
dose unitaria (PVC/PVDC/ALU), scatola» 7x1 capsule; 
    A.I.C. n. 040949012/E (in base 10) 171P8N (in base 32). 
  Confezione: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU),
contenitore a portafoglio» 7 capsule; 
    A.I.C. n. 040949024/E (in base 10) 171P90 (in base 32). 
  Confezione: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU),
contenitore a portafoglio» 28 capsule; 
    A.I.C. n. 040949036/E (in base 10) 171P9D (in base 32). 
  Confezione: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU),
scatola» 84 (3X28) capsule (confezione multipla); 
    A.I.C. n. 040949048/E (in base 10) 171P9S (in base 32). 
  Confezione: 
    «0,5 mg - capsule rigide - uso orale  -  blister  (PVC/PVDC/ALU),
scatola» 28 capsule; 
    A.I.C. n. 040949051/E (in base 10) 171P9V (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
  Gilenya e' indicato in monoterapia,  come  farmaco  modificante  la
malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente  ad  elevata
attivita' nei seguenti gruppi di pazienti adulti: 
    Pazienti con  un'elevata  attivita'  di  malattia  nonostante  la
terapia con interferone-beta. 
  Questi pazienti possono essere definiti come coloro che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico completo  ed  adeguato  (normalmente
almeno un anno di  trattamento)  con  interferone  beta.  I  pazienti
devono avere avuto  almeno 1  recidiva  nell'anno  precedente  mentre
erano in terapia, e presentare almeno 9  lesioni  iperintense  in  T2
alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio. Un  paziente
non responder  puo'  anche  essere  definito  come  un  paziente  che
presenta,  rispetto  all'anno  precedente,  un  tasso   di   recidive
invariato o aumentato o che presenta recidive gravi, 
oppure 
  Pazienti con  sclerosi  multipla  recidivante-remittente  grave  ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM recentemente effettuata.