IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  Funzione  Pubblica  e  dell'Economia  e  Finanze  20
settembre  2004  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'Area
Registrazione e l'incarico di Dirigente  dell'Ufficio  Valutazione  e
Autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
s.m.i., ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (AIC) decadute sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
(AIFA); 
  Viste le  «Linee  Guida  "Sunset  Clause"  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009, le quali tra l'altro prevedono che: «L'AIFA potra' richiede  in
qualsiasi   momento   documentazioni   aggiuntive   comprovanti    la
veridicita' di quanto comunicato dal titolare dell'AIC»; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause  in  data  2  luglio  2009,
contenente «elenco delle variazioni critiche»; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 1° dicembre 2010; 
  Visto il preavviso di decadenza del  31  marzo  2011,  relativo  ai
medicinali in decadenza dal 1°  aprile  2010  al  1°  dicembre  2010,
pubblicato in pari data sul sito web  dell'AIFA,  in  cui  figura  il
medicinale CLINART (codice AIC: 037324), la  cui  data  di  decadenza
indicata e' il 1°  aprile  2010,  (data  fornita  dal  Sistema  della
Tracciabilita' del Farmaco) col quale si  invitavano  i  titolari  di
tali  AIC  a  fornire,  entro  10  giorni  dalla  pubblicazione   del
comunicato, eventuali controdeduzioni, corredate di elementi validi a
dimostrare la commercializzazione del medicinale prima della prevista
data  di  decadenza  della  AIC,  fermo  restando  la  necessita'  di
inserimento dei dati di vendita nel Sistema della  Tracciabilita',  e
si specificava che, nel  caso  in  cui  non  fosse  stata  comprovata
l'evidenza  della  commercializzazione  entro  la  data  di  presunta
decadenza - attraverso documentazione di  tipo  fiscale  (fatture  di
vendita  o  documenti  di  accompagnamento   di   merce   viaggiante)
unitamente alla dichiarazione sostitutiva - ai sensi  degli  articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  28
dicembre 2000, le AIC dei medicinali indicate  nel  preavviso  stesso
sarebbero decadute ex lege; 
  Preso atto del fatto  che  la  data  di  decadenza  del  medicinale
CLINART e' il 3 aprile 2010 e non il 1° aprile 2010, come  si  evince
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile
2007 nella quale e' stata pubblicata la determinazione AIC/n. 760 del
29 marzo 2007 relativa all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
del medicinale Simvastatina Ipso Pharma codice AIC n. 037324,  adesso
denominato CLINART; 
  Considerato che la Societa'  Ipso  Pharma  non  ha  mai  presentato
istanza di esenzione dalla decadenza, pur avendone facolta', ai sensi
dell'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/06 e delle linee
guida «Sunset Clause» sopra richiamate e che la  comunicazione  della
Ipso Pharma  del  29  marzo  2010,  trasmessa  all'Ufficio  Prezzi  e
Rimborso dell'AIFA, concernente la volonta'  di  commercializzare  il
medicinale CLINART a partire dal 2 aprile 2010 non e'  stata  seguita
dalla effettiva commercializzazione entro la data di  decadenza  ipso
iure; 
  Considerato, altresi', che la lettera del  18  marzo  2010  con  la
quale Ipso  Pharma  avrebbe  «comunicato  all'AIFA  l'immissione  del
medicinale nella catena di distribuzione, incaricando per la  vendita
del prodotto il concessionario Rofarm...» si  limitava  ad  informare
AIFA circa la nomina del concessionario di vendita per il  medicinale
CLINART  della  Ipso  Pharma  srl  alla  ditta  Rofarm  Sas,  e   non
costituisce prova ne' dell'immissione nella catena distributiva,  ne'
dell'avvenuta commercializzazione del medicinale prima del  3  aprile
2010; 
  Vista la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno  2011,  riguardante  l'elenco
dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in  commercio  e'
decaduta ai sensi dell'art. 38  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e s.m.i., tra i quali figura il medicinale CLINART; 
  Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  -  TAR  del
Lazio, depositato in data 16 agosto 2011 dalla Societa' Ipso Pharma -
dapprima autorizzato all'immissione in commercio con la denominazione
di Simvastatina Ipso Pharma, giusta determinazione AIC/n. 760 del  29
marzo 2007, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2007, efficace dal 3 aprile  2007  -  con
cui si chiede l'annullamento previa sospensiva  della  determinazione
n. 823 del 31 maggio 2011 succitata; 
  Vista l'ordinanza n. 3608/11 del TAR Lazio - Sezione Terza  Quater,
depositata in data 30 settembre 2011, con cui si  accoglie  l'istanza
incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valutazione  della
situazione giuridica; 
  Considerato che il medicinale CLINART, dai dati forniti dal Sistema
della  Tracciabilita'  del  Farmaco,   risulta   non   essere   stato
commercializzato nel territorio italiano nel periodo compreso nei tre
anni successivi alla data del  3  aprile  2007,  e  che  pertanto  si
ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 38, comma 5 del decreto
legislativo 219/06 e s.m.i.; 
  Considerato, peraltro, che il  medicinale  CLINART  risulta  essere
stato commercializzato successivamente alla data di decadenza  e  non
prima della stessa data, come confermato dalla stessa  documentazione
allegata agli atti del ricorso succitato, presentato  dalla  Societa'
Ipso Pharma: fattura intestata ad Ipso Pharma  S.r.l.  indirizzata  a
RO-FARM di De Maio S. & C. sas -  Viale  Olimpico  -  87017  Roggiano
Gravina (Cosenza), nella quale, nel campo «data documento» si legge 6
aprile 2010; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 maggio 2011 n.  70,  convertito
nella  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  secondo  cui  per  ciascun
procedimento  amministrativo  ad  istanza  di  parte,  le   pubbliche
amministrazioni pubblicano, entro il 30 ottobre 2011, l'elenco  degli
atti e documenti che l'istante  ha  l'onere  di  produrre  a  corredo
dell'istanza; 
  Considerato che l'art. 6 del decreto-legge n. 70/2011 sopra  citato
non si applica alle situazioni  pregresse  e  che  in  ogni  caso  il
procedimento amministrativo finalizzato all'esenzione dalla decadenza
consegue ad una iniziativa d'ufficio; 
  Considerato,  quindi,  che  a  seguito  della  rivalutazione  della
situazione giuridica alla luce di quanto  sopra  richiamato  e  della
documentazione  inviata  dalla  ditta  titolare,  non  si   ravvisano
elementi di novita' tali da condurre ad un annullamento o alla revoca
della decadenza, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermata, a seguito del riesame, ai sensi dell'art. 38  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  la  decadenza,
per mancata commercializzazione, del medicinale CLINART (codice  AIC:
037324), gia' autorizzato con la denominazione di  Simvastatina  Ipso
Pharma,  giusta  determinazione  AIC/n.  760  del  29   marzo   2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77
del 2 aprile 2007, efficace dal 3 aprile 2007.