IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre  1971,
n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il  Regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella  riunione  del  3  febbraio  2011,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
della varieta' di mais indicata nel dispositivo; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n.  1096/71,  nella  riunione  del  1°  marzo  2011,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
della varieta' di sorgo x erba sudanese indicata nel dispositivo; 
  Considerata conclusa la procedura di verifica  delle  denominazioni
varietali a seguito della loro  pubblicazione  sul  Bollettino  delle
varieta' vegetali n. 2/2011; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8  ottobre  1973,  n.  1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima,  le  sotto  elencate  varieta',  le  cui  descrizioni  e  i
risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati   presso   questo
Ministero: 
 
                                MAIS 
    


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                              Tipo            Responsabile
                      Classe   di         della conservazione
Codice  Denominazione  Fao   Ibrido           in purezza
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12830      DS0198      600     HS    Dow Agro-Sciencies SAS - Francia
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                   IBRIDI DI SORGO x ERBA SUDANESE 
    


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Codice  Denominazione    Responsabile della conservazione in purezza
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13039    Octane BMR             Syngenta Seeds SAS - Francia
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.