IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 5 novembre 1971,  n.  1086,  recante  norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso e da struttura metallica; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 
  Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di
informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380, testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2004, n. 186 e, in  particolare,
l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della
protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica
sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche'  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza; 
  Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge  30  giugno  2005,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  agosto  2005,  n.
168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al  fine  di  avviare  una
fase sperimentale di applicazione delle  norme  tecniche  di  cui  al
comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di  applicazione,  in
alternativa, della normativa precedente sulla  medesima  materia,  di
cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086,  e  alla  legge  2  febbraio
1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto  salvo,  comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione
civile,  14  gennaio  2008,  con  il  quale  e'  stato  disposta   la
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»; 
  Considerato che nel corso del regime  transitorio  di  applicazione
sperimentale   di   dette   norme,   tra   le   problematiche   poste
all'attenzione delle commissioni di monitoraggio succedutesi, a causa
del delicato intreccio tecnico e scientifico, e' emersa con  evidenza
la problematica delle limitazioni di impiego degli acciai con  classe
di duttilita' A; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici  n.  4601  del  18  maggio  2011,  con  il  quale  e'  stata
costituita, ai sensi dell'art. 52 e  dell'art.  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  una  commissione
per la proposizione delle opportune modifiche ed aggiornamenti  delle
norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni; 
  Considerato che la predetta commissione, ha  concordato  pienamente
con  le  conclusioni  cui  e'  pervenuto   un   gruppo   di   lavoro,
appositamente costituito ed incardinato nella 1ª Sezione,  competente
per materia, del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  circa  la
possibilita' di consentire un ampliamento dell'utilizzo  dell'acciaio
di tipo B450A, sia pur con alcune precise limitazioni; 
  Considerata la necessita', nelle more della conclusione dei  lavori
di revisione ed aggiornamento complessivo delle norme tecniche per le
costruzioni, di procedere ad una modifica  del  punto  7.4.2.2  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con  il  decreto
del Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile,  14
gennaio 2008; 
  Vista la nota  del  3  agosto  2011,  n.  7428,  con  la  quale  il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso
all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture  il  nuovo
testo  del  suddetto  punto  7.4.2.2  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni, licenziato nella  riunione  del  21  luglio  2011  dalla
commissione  per  la  proposizione  delle  opportune   modifiche   ed
aggiornamenti delle  norme  tecniche  alle  quali  si  uniformano  le
costruzioni; 
  Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, che  dispone  che  in  tutti  i  comuni  della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia  private  debbono  essere
realizzate in osservanza delle  norme  tecniche  riguardanti  i  vari
elementi  costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno  qualora  le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche; 
  Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della  Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che  l'esercizio  di  alcune
funzioni  mantenute  allo  Stato,  quali  la  predisposizione   della
normativa tecnica nazionale per le  opere  in  cemento  armato  e  in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali
per l'individuazione delle zone sismiche, sia  realizzato  di  intesa
con la Conferenza  unificata,  tramite  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno; 
  Vista la risoluzione n. 7/00535 dell'on. Togli ed altri,  approvata
dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, in  data  8  giugno
2011, con la quale si impegna  il  Governo  a  rendere  operativa  la
modifica  del  paragrafo  7.4.2.2  della   norma   tecnica   relativa
all'acciaio B450A; 
  Vista l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella  seduta  del
27 ottobre 2011, ai sensi dei citati articoli 54  e  93  del  decreto
legislativo n.  112/1998  e  83  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il punto 7.4.2.2 delle norme tecniche delle costruzioni,  approvate
con decreto del Ministro delle infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e del Capo del  dipartimento  della  protezione
civile, 14 gennaio 2008, e' sostituito dal seguente: 
    «7.4.2.2 Acciaio 
    Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C  di  cui  al  §
11.3.2.1. 
    Si consente l'utilizzo di acciai  di  tipo  B450A,  con  diametri
compresi tra 5 e 10 mm, per le reti  e  i  tralicci  nonche'  per  le
staffe per strutture in CD "B"; negli altri casi se ne consente l'uso
per l'armatura trasversale unicamente se  e'  rispettata  almeno  una
delle  seguenti  condizioni:  elementi  in   cui   e'   impedita   la
plasticizzazione mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle
resistenze, elementi secondari di cui  al  §  7.2.3,  strutture  poco
dissipative con fattore di struttura q ≤ 1,5.».