IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il Decreto del Presidente  della  Repubblica  del  25  giugno
1987, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  Origine
Controllata  dei  vini  "Monti  Lessini"  o  "Lessini"  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e   successive
modifiche; 
  Vista la domanda del Consorzio  per  la  Tutela  del  vino  Lessini
Durello  D.O.C.,  intesa  ad   ottenere   il   riconoscimento   della
Denominazione di Origine Controllata dei  vini  "Lessini  Durello"  o
"Durello  Lessini"  ed  approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  -  n.  236  del  10.10.2011-
Supplemento Ordinario n. 217; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione di Origine Controllata dei  Vini  "Lessini  Durello"  o
"Durello Lessini", in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei Vini
"Lessini Durello" o "Durello Lessini"  ed  e'  approvato,  nel  testo
annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La  Denominazione  di  Origine  Controllata  dei  vini  "Lessini
Durello" o "Durello Lessini"e' riservata ai vini che rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.