IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,   n.   298   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 26  maggio  1998;  il  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394  e  successive  modificazioni;  il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4  giugno  2001;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la
legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio  2005,
22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il
D.M. 26 marzo 2009, n. 37; la  circolare  ministeriale  23  settembre
2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma  2,  della
citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato  disposto  con
l'art. 16 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in  paese
non comunitario dalla prof. ssa Doina Arpenti; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
professionale sotto indicato; 
  Vista la laurea specialistica in  «Linguistica»  conseguita  presso
l'Universita' degli Studi di Bologna; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso di laurea italiana
sopra citata; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi  post-secondari  della   durata   di   almeno   quattro   anni,
compatibilmente con la natura, la  durata  e  la  composizione  della
formazione conseguita; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio  2011,  indetta  ai
sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  394/99  e  16,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 4998 del 19 luglio 2011, che
subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del
titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista  la  comunicazione  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale   per
l'Emilia Romagna n. 18725 in data 27  ottobre  2011  -  acquisita  al
protocollo di questa direzione generale con il n. 7247 del 2 novembre
2011 - con la quale il predetto Ufficio ha  fatto  conoscere  l'esito
favorevole della prova attitudinale sostenuta  dalla  predetta  prof.
ssa Doina Arpenti; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de
Licentă in Filologie Specialitatea: Limba şi Literatura Româna, Limba
şi Literatura Italiana»  conseguito  il  16  giugno  1999  presso  la
Universitatea  Pedagogică de  Stat  «Jon   Creanza»   din   Chişinău,
posseduto dalla prof.ssa Doina Arpenti, di cittadinanza moldava, nata
a Olanesti (Moldavia) il  18  novembre  1977,  come  integrato  dalla
misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi  e
per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, e' titolo di  abilitazione  all'esercizio,
in Italia, della professione di docente nelle  scuole  di  istruzione
secondaria nelle classi: 
    43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di  I
grado; 
    50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado. 
  2. L'esercizio, in Italia, della professione di docente, di cui  al
presente riconoscimento, e' subordinato alle  modalita',  condizioni,
requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente. 
  3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 novembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo