IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948,
n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie
nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione
istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea
adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio
1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie
differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato
dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con legge n. 153/2011, che ha sancito il divieto di
consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro
ai minori di anni 18;
Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far
data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la
concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie
nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a
distanza;
Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha
previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove
previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad
estrazione istantanea;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto
dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato
le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad
estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del
17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta,
si possono avere varie interfacce di gioco;
Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per
la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con
partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria
della specie;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
approvato il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione
istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano
succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990,
dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n.
183/1991 e dell'art. 9 del succitato decreto direttoriale del 17
maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di
effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con
partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali». Il prezzo
di ciascuna giocata e' di euro 3,00.
2. Alla presente lotteria sara' possibile associare varie
interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento
dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che
ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul
sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di
riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita
a distanza.
4. Sul sito del concessionario e su quello del punto vendita a
distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la
lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Occasioni
speciali».