IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione per l'affidamento dei servizi relativi
alla raccolta delle scommesse sportive  a  totalizzatore  e  a  quota
fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3565   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su venti  sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della ditta «Pennelli Davide» nei locali siti in San Giovanni Rotondo
(Foggia) in via Santa Croce n. 4 A-B-C; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica  su  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 1 della convenzione di concessione  in  base
al quale l'«AAMS procede alla  revoca  della  concessione,  salvo  il
diritto al risarcimento di  ogni  danno  patito  e  patendo  ed  alla
refusione delle spese,  oltre  che  negli  altri  casi  espressamente
previsti  nella  convenzione  di  concessone,  nel   caso   in   cui,
successivamente  alla  stipula  della  convenzione  di   concessione,
emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di
un elemento costitutivo di un requisito,  considerato  essenziale  ai
fini della permanenza del rapporto concessorio»; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2010/19223/Giochi/SCO del 3 giugno 2010  con
la quale il predetto concessionario e' stato invitato ai  fini  della
regolarizzazione della propria posizione contabile, al  pagamento  di
€ 141.263,26; 
  Vista a nota prot. n. 2010/20900/Giochi/SCO del 16 giugno 2010  con
la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini  della
regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad  adeguare
la garanzia di cui all'art. 13, comma 2; 
  Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere,  entro  dieci  giorni,  alla  regolarizzazione  di  detta
posizione debitoria; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  delle
medesime     comunicazioni     ed     ad     ulteriori      solleciti
dell'Amministrazione, non ha versato gli importi a  debito  richiesti
ai  fini  della  regolarizzazione  della   posizione   contabile   ed
amministrativa e non ha fornito alcuna valida giustificazione; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse  erariale,  la   decadenza:   della   convenzione   di
concessione n. 3565 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi stipulata con la  ditta  «Pennelli  Davide»,  con
sede legale in via San Domenico Savio n. 5  -  San  Giovanni  Rotondo
(Foggia), operante nel comune di San Giovanni Rotondo  (Foggia),  con
immediato distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente tribunale amministrativo regionale, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2011 
 
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri