IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. l-quinquies, comma 5, del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27  ottobre
2003, n. 290, il quale prevede che, con  provvedimento  del  Ministro
delle attivita' produttive e sentito  il  parere  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni
delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le  capacita'
di  trasporto  disponibili,  tenuto  conto  di  un'equa  ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  concernente  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare: 
    l'art. 1, comma  7,  lettera  a),  secondo  cui  rientrano  nelle
funzioni attribuite allo Stato, che  le  esercita  anche  avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  le  determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; 
    l'art. 1, comma 3, lettera  f),  in  base  al  quale  costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri,  promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le  finalita'  di  sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita'  del  sistema  economico
del Paese; 
    l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche  tecniche  e  le
modalita' di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti  energetiche
nazionali e quelle degli  Stati  il  cui  territorio  e'  interamente
compreso nel territorio italiano; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito  con  la
legge 3 agosto 2007, n.  125,  (di  seguito  la  legge  n.  125/2007)
recante misure urgenti per l'attuazione di  disposizioni  comunitarie
in materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela,  in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente Unico; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in  materia  di
energia; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003 che, fra  l'altro,  ha  stabilito  che  dal  giorno  1°
gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  assuma  la
titolarita' delle funzioni di  garante  della  fornitura  di  energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; 
  Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  dicembre
2010, recante modalita' e condizioni delle  importazioni  di  energia
elettrica per l'anno  2011  e  la  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica del 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10; 
  Visto l'art 37, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas  naturale
e dell'energia elettrica in attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE; 
  Vista la richiesta avanzata  da  Raetia  Energie  con  nota  del  2
novembre  2009  circa  il  rinnovo  della  riserva  di  capacita'  di
trasporto sulla frontiera italo-svizzera; 
  Vista la lettera del Ministro  dello  sviluppo  economico  a  Terna
S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a  favore
di  Raetia  Energie  AG  la  riserva   di   capacita'   di   transito
bidirezionale pari a 150 MW  di  energia  elettrica  a  valere  sulla
capacita' di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante  alla
parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011; 
  Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei
mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede  l'avvio
di  un  progetto  per  l'assegnazione  delle  capacita'   giornaliere
attraverso il meccanismo di  Market  Coupling,  sottoscritto  tra  il
Ministro dello sviluppo economico  della  Repubblica  italiana  e  il
Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto
2010, cui ha fatto  seguito  il  Pentalateral  agreement  recante  le
procedure operative finalizzate all'implementazione del  sopraccitato
meccanismo; 
  Vista la nota della Repubblica di San Marino - Segreteria di  Stato
per il turismo, sport, programmazione economica  e  rapporti  con  la
A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del  4  ottobre  2010,
con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacita'
di trasposto di energia elettrica  sulle  linee  di  interconnessione
dell'Italia con l'estero nell'ambito  dell'«Accordo  tra  il  Governo
della Repubblica di San Marino (RSM) e con  il  Governo  italiano  in
materia di cooperazione economica» sottoscritto il 31 marzo 2009; 
  Vista la lettera  di  Terna  S.p.a.  del  18  ottobre  2010,  prot.
P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio
2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici  gestori  di
rete  delle  regioni  Centro-Sud  Europa  e  Centro-Ovest  Europa  un
Memorandum  of  Understanding  per  l'allocazione  coordinata   della
capacita'  d'interconnessione  transfrontaliera   per   mezzo   della
societa'  Capacity  Allocating  Service  Company  S.A.  (di  seguito:
CASC-EU); 
  Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot.  26246,  alla
Repubblica di San Marino, con  cui  si  riconosce  il  rinnovo  della
riserva  di  capacita'  di  trasporto  di  energia  elettrica   sulle
interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore  della  Repubblica
di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  una
capacita'  massima  di  54  MW  e  comunque  in  misura  strettamente
necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica; 
  Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas
del 7 settembre 2011 prot. n. 0017940 con cui si comunica che sono in
corso di approvazione nuove regole per l'allocazione della  capacita'
transfrontaliera  applicabili  nelle  regioni   europee   Centro-Sud,
armonizzate con i paesi delle regioni Centro-Ovest Europa e  valevoli
a partire da gennaio 2012; 
  Considerata l'entrata in esercizio, nel 2009, delle  due  linee  di
interconnessione    con    la     Svizzera,     Mendrisio-Cagno     e
Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di
350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi; 
  Considerata  l'entrata  in  esercizio,  nel  2012  della  linea  di
interconnessione con l'Austria, Tarvisio-Arnoldstein, esentata per un
ammontare massimo complessivo di 150 MW; 
  Considerato che dal 10 novembre 2010 Terna e' entrata a  far  parte
della societa' CASC-CWE insieme agli  altri  gestori  di  rete  delle
regioni  europee  Centro-Sud  e  Centro-Ovest  Europa,  di   cui   al
Regolamento (CE) n. 714/2009; 
  Considerato che il sistema delle offerte  di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e'  divenuto  pienamente
operativo e consente, anche  agli  operatori  esteri,  di  effettuare
offerte di vendita e offerte di  acquisto  di  energia  elettrica  in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni; 
  Considerato che  a  partire  dal  gennaio  201  l  sulla  frontiera
italo-slovena e'  operativo  il  progetto  per  l'assegnazione  delle
capacita' giornaliere attraverso un modello di Market  Coupling,  che
consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei  diritti
di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere
e prelevare energia elettrica; 
  Considerato  che  a  partire  dal  1°  aprile  2011   la   gestione
dell'allocazione  esplicita  della  capacita'  annuale,   mensile   e
giornaliera sulle interconnessioni tra  l'Italia  e  la  Francia,  la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia  e'  delegata  da  Terna
alla societa' CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione
delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa; 
  Ritenuto di applicare modalita'  di  assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle  interconnessioni  con  i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte  con  il
Regolamento n.  714/2009,  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  di
mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta  della  capacita'   di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente; 
  Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di  rete  a
definire programmi comuni di investimenti in  infrastrutture  per  il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso  un  aumento
della capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di  tali
programmi, i proventi derivanti  dall'attuazione  dei  meccanismi  di
mercato siano destinati  alla  salvaguardia  dell'economicita'  degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; 
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2011
per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica  di  spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera; 
  Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione  delle  disposizioni
dell'art. 1, comma 107, della legge 23  agosto  2003,  n.  239,  dare
attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e  lo
Stato Citta' del Vaticano e,  pertanto,  confermare  i  valori  della
capacita' di interconnessione riservati per il transito  dell'energia
elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi; 
  Ritenuto necessario ottemperare agli accordi assunti con  lo  Stato
Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in  ragione  della
provenienza dell'energia elettrica  in  importazione,  attraverso  la
ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei  diritti  sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Pesi  dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di riserva di capacita' di trasporto; 
  Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita'  ed
i criteri generali di assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema e  delle  forniture  per  i
clienti del mercato libero e del  mercato  tutelato,  stabilendo  che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda  all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto; 
  Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
con deliberazione 10 novembre 2011 - PAS 24/11; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  assegnazione  e'  l'attribuzione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita' di trasporto, ovvero  di  riserve  per  l'importazione,  il
transito e il  reingresso  di  energia  elettrica  su  una  frontiera
elettrica, al fine  dell'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri  di
energia elettrica; 
  assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione; 
  assegnazione  congiunta  e',  per  ciascuna  frontiera   elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti; 
  Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
  capacita' di trasporto e' la massima  potenza  oraria  destinabile,
con garanzia di continuita' di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita  (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale; 
  clienti del mercato libero sono i  clienti  idonei  finali  di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che
esercitano  il  diritto  di  cui  al  medesimo  art.  2,   comma   6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; 
  diritti di utilizzo della  capacita'  di  trasporto  (DCT)  sono  i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale,  mensile  e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; 
  frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee   elettriche   di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad  una  o
piu'  reti  di  trasmissione  appartenenti  ad   un   singolo   Stato
confinante; 
  frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia; 
  frontiere settentrionali sono le frontiere elettriche con  Francia,
Austria, Svizzera, Slovenia; 
  Gestore dei mercati energetici e' la societa' Gestore  dei  mercati
energetici S.p.A. (GME); 
  gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione
unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato; 
  Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; 
  mercato elettrico e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
  proventi  delle  assegnazioni  sono  i  proventi  derivanti   dalle
assegnazioni dei diritti di utilizzo  della  capacita'  di  trasporto
sulla interconnessione; 
  quote di capacita' di trasporto  pre-assegnate  sono  le  quote  di
capacita'   di   trasporto   corrispondenti    alle    riserve    per
l'importazione, per il  transito  e  per  il  reingresso  di  energia
elettrica; 
  Stato confinante e' un qualunque Stato la cui rete di  trasmissione
e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; 
  Servizio di tutela e' il servizio di vendita di  energia  elettrica
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007; 
  Servizio di salvaguardia e'  il  servizio  di  vendita  di  energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007; 
  zona di mercato e' l'aggregato di  zone  geografiche  e/o  virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.