IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005 n.  219  recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati» che all'art. 14, comma 2, prevede che il Ministro  della
salute, sulla base delle indicazioni  fornite  dal  Centro  nazionale
sangue  di  cui  all'articolo  12  e  dalle  strutture  regionali  di
coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  definisce  annualmente  il  programma  di   autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136,
comma 1, prevede  che  il  Ministero  della  salute  prenda  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza   della
Comunita' europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal
fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di  sangue
o suoi componenti e prenda tutti i  provvedimenti  necessari  per  lo
sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti  derivati
dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni  volontarie  e
non remunerate; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  207  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  208  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo  20  dicembre  2007,  n.  261  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emocomponenti»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995
recante «Costituzione e compiti dei comitati  per  il  buon  uso  del
sangue presso i presidi ospedalieri», come modificato dal decreto del
Ministro della sanita'  5  novembre  1996  recante  «Integrazione  al
decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione  e
compiti dei comitati per il buon uso  del  sangue  presso  i  presidi
ospedalieri»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2006, con  il
quale, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 219/2005, e'  stata
istituita   la   Consulta   Tecnica   permanente   per   il   Sistema
Trasfusionale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 26 aprile 2007,  con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Centro  nazionale  sangue  quale
struttura  finalizzata   al   raggiungimento   degli   obiettivi   di
autosufficienza nazionale ed al supporto per il  coordinamento  delle
attivita'  trasfusionali   sul   territorio   nazionale,   oltre   al
coordinamento ed  al  controllo  tecnico  scientifico  nelle  materie
disciplinate dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  21  dicembre  2007
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite di verifica, sancito in sede di Conferenza  Permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  20  gennaio  2011
recante «Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue  e  dei
suoi prodotti per l'anno 2010»; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e  dei  suoi  derivati
costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti  i
cittadini uguali condizioni di qualita'  e  sicurezza  della  terapia
trasfusionale e che essa si fonda sul principio etico della donazione
volontaria, periodica, responsabile e non remunerata; 
  Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n.  219  riconosce
la funzione sovraregionale e sovraziendale  dell'autosufficienza  del
sangue e dei suoi  derivati,  individuando  specifici  meccanismi  di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono le regioni e le province autonome dotandosi  di  strumenti
di   governo   caratterizzati   da   capacita'   di   programmazione,
monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete
di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Considerata la necessita' di garantire l'autosufficienza del sangue
dei suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il  profilo
quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo
strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra
i quali quelli associati alle emergenze, ai trattamenti oncologici ed
ematologici,  ai  trapianti  di  organi  e  di  cellule  progenitrici
emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare; 
  Preso atto delle indicazioni fornite ai sensi dell'art.  14,  comma
2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dal Centro nazionale sangue e
dai responsabili delle strutture regionali di  coordinamento  per  le
attivita'   trasfusionali   con   il   coinvolgimento   anche   delle
associazioni  e  federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale e regionale; 
  Preso atto altresi' che le indicazioni fornite sono formulate anche
sulla base della rilevazione definitiva dei principali risultati  del
Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti
per l'anno 2010, di cui  al  succitato  decreto  del  Ministro  della
salute del 20 gennaio 2011, che costituiscono  una  base  informativa
utile  per  la  programmazione  relativa  all'anno  2011,  oltre   ad
evidenziare il conseguimento degli obiettivi programmati  per  l'anno
2010; 
  Tenuto conto che tali indicazioni,  che  rappresentano  l'esito  di
proposte condivise nel corso di apposite consultazioni coordinate dal
Centro nazionale sangue nei mesi di novembre 2010 e aprile 2011,  con
la partecipazione di tutte le componenti  istituzionali  del  Sistema
trasfusionale  nazionale,  costituiscono  esse  stesse  un  programma
organico,  articolato  ed  esaustivo  delle  finalita'  della  legge,
compatibile con lo stato di attuazione della medesima,  da  ritenersi
pertanto condivisibile quale Programma di  autosufficienza  nazionale
per l'anno 2011; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  22
settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2011, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza  nazionale,  di  cui
all'allegato  A)  al  presente  decreto  di  cui  costituisce   parte
integrante. 
  2. Tale programma, predisposto in linea con lo stato di  attuazione
della  legge  219/2005  e  incentrato   sugli   elementi   strategici
prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del  sangue  e
dei suoi prodotti, individua i consumi storici,  i  fabbisogni  ed  i
livelli di produzione a tal  fine  necessari  e  definisce  linee  di
indirizzo per il monitoraggio della stessa  autosufficienza,  per  la
compensazione  interregionale,  per  il  coordinamento  in  rete  del
sistema e per il miglioramento della qualita' e  dell'appropriatezza,
nonche' degli assetti operativi in specifici ambiti  delle  attivita'
trasfusionali influenti sui livelli di autosufficienza. 
  3. L'attuazione  del  programma  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica. 
  4. La realizzazione del  Programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Organi di  controllo
e  viene  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR - MIBAC - Min. Salute - Min.
lavoro, registro n. 13, foglio n. 246