IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n.  284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino,  di  cui
alla legge n. 183 del 1989»; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008
n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27  febbraio  2009  n.  13  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M.  di  cui  al  comma  2
dell'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006; 
  Visto il D.Leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art.
4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
agosto  1989  «Costituzione  dell'Autorita'  di  Bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Vista la delibera n. 1 del  5  aprile  2006  con  cui  il  Comitato
Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze  Programmatiche
delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia  ha  adottato
il Piano Stralcio per  l'Assetto  Idrogeologico  -  Rischio  frane  -
Bacini Liri-Garigliano e Volturno integrato dai seguenti elaborati: 
    1) Relazione Generale; 
    2) Elaborati cartografici a scala 1:25.000: 
      Carta degli scenari di franosita'  in  funzione  della  massima
intensita' attesa; 
      Carta degli scenari di rischio; 
    3) Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia; 
    4) Programma di Mitigazione del rischio. 
  Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 (pubblicato  nella  G.U.  n.
122 del 28 maggio 2007)  «Approvazione  del  Piano  Stralcio  Assetto
Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Considerato che con il citato D.P.C.M.  del  12  dicembre  2006  e'
stato    approvato    il    «Piano     Stralcio     per     l'Assetto
Idrogeologico-Rischio Frane - Bacini  dei  fiumi  Liri  Garigliano  e
Volturno», per i comuni di cui all'allegato A  del  citato  D.P.C.M..
Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato
con le Misure di Salvaguardia; 
  Considerato che per i comuni di cui all'allegato A e' previsto  che
essi, a seguito dell'approvazione del Piano  Stralcio  per  l'Assetto
Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del  Comitato  Istituzionale,
possono  sviluppare   studi   specifici   al   fine   di   sottoporre
all'Autorita' di  Bacino  eventuali  riperimetrazioni  delle  aree  a
rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di  Piano
per  procedere  successivamente  per  queste  aree  all'adozione   ed
all'approvazione del Piano stesso; 
  Considerato che per i comuni di cui all'allegato B e' previsto  che
essi, a  seguito  dell'adozioni  del  Piano  Stralcio  per  l'Assetto
Idrogeologico-Rischio di Frane da parte del  Comitato  Istituzionale,
sviluppino studi specifici al fine  di  sottoporre  all'Autorita'  di
Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio  idrogeologico
per  procedere  successivamente  per  queste  aree  all'adozione   ed
all'approvazione del Piano; 
  Visto l'art. 25, comma  4)  delle  Norme  di  Attuazione-Misure  di
Salvaguardia del Piano Stralcio per  l'Assetto  Idrogeologico-Rischio
di Frane il quale prescrive che «Le norme di attuazione del  presente
Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis  della  legge  n.  183/89  e
s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui  ai
precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei Comuni di
cui  all'Allegato  2,  le  cui  osservazioni  prodotte  in  sede   di
conferenza   programmatica   necessitano   di   approfondimenti    ed
integrazioni in termini di studi ed indagini»; 
  Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di  Attuazione-Misure  di
Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le
Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di  attenzione
potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso
(Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per  le
Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento  individuati  sulla
base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui
livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito  di
indagini e studi a scala di maggior dettaglio; 
  Considerato  che  per  tutte  le   suddette   aree   le   Nome   di
Attuazione-Misure  di  Salvaguardia  prevedono  la  possibilita'   di
annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la  perimetrazione  e
le  misure  di  salvaguardia  relative  all'assetto  idrogeologico  a
seguito di studi  ed  indagini  a  scala  di  maggior  dettaglio  che
consentano una definizione, a scala  adeguata,  delle  condizioni  di
stabilita' del territorio; 
  Visto l'art. 29 delle Norme di  Attuazione-Misure  di  Salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»; 
  Considerato che i comuni di  Monteforte  Irpino  (AV),  Ospedaletto
D'Alpinolo (AV), Airola (BN),  Faicchio  (BN),  Ponte  (BN),  Paolisi
(BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE), inseriti nell'allegato  B
al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, hanno sottoposto  all'Autorita'  di
Bacino studi specifici al fine della riperimetrazione di alcune  aree
a rischio idrogeologico; 
  Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico  alla  modifica
della perimetrazione delle  aree  a  rischio  idrogeologico  e  delle
relative misure di salvaguardia dei settori di  territorio  ricadenti
nei comuni di Monteforte Irpino (AV),  Ospedaletto  D'Alpinolo  (AV),
Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN),  Cautano  (BN),
Rocchetta e Croce (CE), espresso con le delibere delle sedute  del  2
aprile 2006, del 20 luglio 2006,  dell'11  dicembre  2008  e  del  25
giugno 2009, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli
desunti  dagli  ulteriori  approfondimenti   (sopralluoghi,   analisi
geologiche e geomorfologiche a scala  di  maggiore  dettaglio,  ecc.)
effettuati   dai   tecnici   della   Segreteria   Tecnica   Operativa
dell'Autorita' di Bacino; 
  Vista  l'adozione  del  Piano  di  Gestione  Acque  del   Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del  24  febbraio
2010 del Comitato Istituzionale; 
  Vista la delibera  del  Comitato  Istituzionale  dell'Autorita'  di
bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10 marzo 2010, n.  5,
con la quale il Comitato stesso adotta la «Modifica al Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di  frana  -  relativamente  ai
comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola
(BN),  Faicchio  (BN),  Ponte  (BN),  Paolisi  (BN),  Cautano   (BN),
Rocchetta e Croce  (CE)  inseriti  nell'allegato  B  al  D.P.C.M.  12
dicembre 2006», ai sensi del comma 1, dell'art. 170,  del  D.Lgs.  n.
152/2006; 
  Visto l'art. 3 della citata delibera del C.I.  5/2010  che  dispone
che per i comuni Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV),
Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN),  Cautano  (BN),
Rocchetta e Croce (CE) la «Carta degli scenari di  rischio»  allegata
al  Piano  Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico-Rischio  di  frana
adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del  5  aprile  2006
viene sostituita dalla «Carta degli scenari di  rischio»  cosi'  come
modificata a seguito degli studi specifici effettuati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata  la  «Modifica  al  Piano   Stralcio   per   l'Assetto
Idrogeologico -  Rischio  di  frana  -  relativamente  ai  comuni  di
Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto  D'Alpinolo  (AV),  Airola  (BN),
Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano  (BN),  Rocchetta  e
Croce (CE) inseriti nell'allegato B al D.P.C.M.  12  dicembre  2006»,
adottata dal Comitato  Istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino  dei
fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo  2010  con
la delibera n. 5.