IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani 4 di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri. di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n.  284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008,
n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27  febbraio  2009  n.  13  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume
Arno»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
novembre 1999, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  226  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.   299   del   22   dicembre   1999,   recante
l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio
idraulico del bacino  del  fiume  Arno  (in  seguito  Piano  stralcio
rischio idraulico); 
  Visto il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 4 luglio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
224 del 24 settembre 2008, recante  l'approvazione  di  modifiche  al
Piano stralcio rischio idraulico, adottate dal Comitato Istituzionale
dell'Autorita' di bacino del fiume Arno; 
  Considerato che con deliberazione n.  208  del  10  marzo  2010  il
Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante  al  Piano
stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica delle norme n.
2 e n. 3 del Piano e che l'avviso di adozione del  suddetto  progetto
e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 125 del 31 maggio 2010; 
  Considerato, altresi', che in coerenza con  quanto  previsto  prima
dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto  legislativo  n.  152/2006,
agli articoli 66 e 68, e  nel  rispetto  dei  principi  generali  sul
procedimento amministrativo, l'Autorita' di  bacino  ha  avviato  sul
progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo
a disposizione di chiunque  avesse  interesse  la  documentazione  di
riferimento, al termine della quale non sono  pervenute  osservazioni
in merito alla modifica oggetto di variante,  come  comunicato  dalla
Regione Toscana e dalla Regione Umbria, rispettivamente con  nota  n.
prot. A00GRT/241006/P 80.10.10 del  20  settembre  2010  e  n.  prot.
0152063 del 29 settembre 2010; 
  Vista, quindi, la deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2010, con la
quale il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di  bacino  del  fiume
Arno ha proceduto all'adozione definitiva  della  variante  di  Piano
relativa alla modifica delle norma n. 2 e n. 3; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata la modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano  stralcio
Rischio Idraulico, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorita'
di bacino del fiume Arno con deliberazione n.  215  del  21  dicembre
2010, consistente nel sostituire nella norma n. 2 parte I  -  Vincolo
di non edificabilita' (aree A) e nella norma n. 3 parte I  -  Vincolo
di salvaguardia (aree B) l'ultimo periodo «Ogni modifica e variazione
necessaria e' approvata dal Comitato Istituzionale» con i seguenti: 
  «Ogni modifica e variazione necessaria e' approvata  previo  parere
favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale,
su istanza dell'amministrazione comunale nel  cui  territorio  ricade
l'area interessata dalla modifica. 
  Al  fine  di  garantire  la  massima  pubblicita'  alla  procedura,
l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata  dal  Comitato
Tecnico,  viene  pubblicato  sul  sito  web  dell'Autorita'   e   sul
bollettino regionale. La proposta, disponibile per  la  consultazione
presso la sede dell'Autorita', e' trasmessa anche alla Regione,  alla
Provincia e al Comune territorialmente interessati. 
  Eventuali osservazioni possono essere presentate  all'Autorita'  di
bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione  dell'avviso
relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorita'. 
  La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni
pervenute, e'  soggetta  al  parere  del  Comitato  Tecnico  e  viene
approvata con decreto del Segretario Generale. 
  La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale». 
  L'Autorita' di bacino del fiume Arno e' incaricata  dell'esecuzione
del presente decreto.