IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 ottobre 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  dell'11
dicembre  2009,  effettuate  dal  revisore   incaricato   dall'Unione
nazionale cooperative italiane e relative alla  societa'  cooperativa
sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La cooperativa «Edilmec Multiservizi - Societa'  cooperativa»,  con
sede in Torino, costituita in data 24  settembre  2007,  con  atto  a
rogito del notaio dott.  Fochesato  Alessandro  di  Settimo  Torinese
(Torino), n.  REA  TO-1073300,  codice  fiscale  n.  09687340019,  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile e la dott.ssa Giorgia Mari, nata  a  Torino  il  27
settembre 1981 e residente in Cigliano (Vercelli), via Guido Bobba n.
48/50, ne e' nominata commissario liquidatore.