IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 ottobre 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  30
dicembre  2008,  effettuate  dal  revisore   incaricato   dall'Unione
nazionale cooperative italiane e relative alla  societa'  cooperativa
sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  cooperativa  «Consorzio  ittico  tarantino  Con  I.T.  Societa'
cooperativa», con sede in Taranto, costituita in data 29 marzo  1984,
n. REA TA-82417, codice fiscale n. 01785340736, e' sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e
il rag. Donato Sciannameo, nato a Carbonara (Bari), il 7 maggio 1967,
con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, ne e' nominato commissario
liquidatore.