IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
codificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti  pubblici»,  ed  in  particolare  l'articolo
32-bis  che,  allo  scopo  di  contribuire  alla   realizzazione   di
interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla
riduzione  del  rischio  sismico,  e  per  far   fronte   ad   eventi
straordinari  nei   territori   degli   enti   locali,   delle   aree
metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un  apposito  Fondo
per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro
73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio 2004, recante «Modalita' di attivazione del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione  del  Fondo,
e' stata destinata la somma di euro  200.000.000,00,  in  ragione  di
euro 100.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  alla
realizzazione di interventi finalizzati alla  riduzione  del  rischio
sismico, ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere  di
priorita', riservando l'importo di euro  67.500.00,00,  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad  interventi  di  competenza  regionale,  e
l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale; 
  Vista  la  medesima  ordinanza  n.   3362/2004,   con   la   quale,
relativamente agli interventi di  competenza  regionale,  sono  state
ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004  e  sono
stati  dettati  i  criteri  per  la   determinazione   dei   relativi
finanziamenti; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative  al  Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le  risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
marzo 2007, recante «Assegnazione alla Regione Siciliana  di  risorse
finanziarie  ai  sensi  dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 154 del 5 luglio 2007; 
  Vista la nota n. prot. 31046 del 15 luglio 2010, con  la  quale  la
Regione Siciliana ha trasmesso  la  richiesta  di  rimodulazione  per
l'intervento di adeguamento o  miglioramento  sismico  per  l'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina  da  attuare
con finanziamento  dell'annualita'  2005  del  Fondo  per  interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  istituito
ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
  Considerato che la predetta nota n. prot. 31046 del 15 luglio  2010
contiene dettagliate motivazioni delle modifiche richieste,  volte  a
spostare il finanziamento inizialmente concesso sul padiglione  n.  1
(medicina e Farmacia) sul padiglione n. 6, che si trova in  vicinanza
della piastra tecnologica  e  quindi  consente  una  piu'  efficiente
utilizzazione delle risorse nell'ottica anche della razionalizzazione
delle funzioni sanitarie; 
  Considerato che per gli interventi proposti e' gia' stata attestata
la condizioni di rischio grave ed attuale e che la proposta  consente
la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del  rischio
sismico; 
  Vista la nota n. prot. 42348 del 6 ottobre 2010, con  la  quale  la
Regione Siciliana ha confermato che  l'importo  massimo  finanziabile
per l'intervento relativo all'adeguamento sismico  del  padiglione  6
per l'Azienda  Ospedaliera  «Ospedali  Riuniti  Papardo-Piemonte»  di
Messina e' patti a € 1.236.564.00; 
  Visto l'esito dell'istruttoria, che ha  confermato  la  rispondenza
dei finanziamenti richiesti ai  criteri  di  quantificazione  dettati
dall'ordinanza n. 3362/2004, Allegato 2; 
  Ritenuto,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,  di   poter
procedere al finanziamento dell'intervento proposto; 
  Visto il comma 2 del richiamato articolo 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi  da
realizzare,  gli  enti  beneficiari  e  le   risorse   da   assegnare
nell'ambito della disponibilita' del Fondo; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla  nota
n. 21716 del 13 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'intervento  di  adeguamento  o  miglioramento  riportato   in
Allegato 1a, gia' finanziato con il precedente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5  marzo  2007,  e'  annullato  ed  il
relativo  importo,   pari   a   1.236.564,00   euro,   e'   destinato
all'intervento di cui all'Allegato 2a. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi