IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 14-ter dell'art.  14  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, che autorizza i comuni della provincia  dell'Aquila  in
stato di dissesto ad escludere,  dal  saldo  rilevante  ai  fini  del
rispetto del patto di stabilita' interno per il  triennio  2010-2012,
gli investimenti in conto capitale deliberati entro  il  31  dicembre
2010, anche  a  valere  sui  contributi  gia'  assegnati  negli  anni
precedenti fino alla concorrenza  massima  di  2,5  milioni  di  euro
annui, demandando ad apposito decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale; 
  Visto l'art. 1, comma 101, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
con il quale si ribadisce che per ciascun esercizio  finanziario  del
biennio 2011-2012 i comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del  rispetto
del patto di stabilita' interno gli investimenti  in  conto  capitale
deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere  sui  contributi
gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla  concorrenza  massima
di 2,5  milioni  di  euro  annui  e  che  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  il  15  settembre,  si  provvede   alla
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale; 
  Ravvisata la necessita' di procedere  all'emanazione  del  previsto
decreto interministeriale al fine  di  dare  attuazione,  per  l'anno
2011, alle disposizioni di cui al comma 101 dell'art. 1  della  legge
n. 220 del 2010; 
  Considerato che le disposizioni di  cui  al  richiamato  comma  101
dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010  riguardano  i  comuni  della
provincia dell'Aquila in stato di dissesto e che, alla  data  del  15
settembre 2011, la predetta condizione concerne  solo  il  comune  di
Capistrello; 
  Dato atto, pertanto, che non occorre  procedere  alla  ripartizione
dell'importo dell'esclusione dal saldo adottando criteri basati sulla
popolazione e sulla spesa per investimenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il comune di Capistrello (AQ) e' autorizzato ad escludere dal saldo
rilevante ai fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'esercizio finanziario 2011, le spese sostenute nell'anno
2011 per investimenti  in  conto  capitale  deliberati  entro  il  31
dicembre 2010, anche a valere sui  contributi  gia'  assegnati  negli
anni precedenti, fino alla concorrenza  massima  di  2,5  milioni  di
euro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2011 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Maroni          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti