IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  20
marzo 2010, oggi competente  per  materia,  con  il  quale  e'  stato
approvato il  nuovo  modello  di  cartella  di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; 
  Visto l'art. 13, comma 6-quater, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art.  37,  comma  6,
lettera t), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del  quale
per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale   proposti   avanti   le
commissioni tributarie provinciali e regionali, e'  stato  introdotto
il contributo unificato negli importi descritti nel medesimo art. 13,
comma 6-quater; 
  Visto l'art. 14, comma 3-bis, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, aggiunto  dall'art.  37,  comma  6,
lettera u), del decreto-legge n. 98 del 2011, che individua la  norma
di riferimento per la determinazione del valore della controversia  e
stabilisce le modalita' con le quali procedere alla dichiarazione  di
tale valore; 
  Visto l'art. 23, comma 50, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha
previsto  per  tutti  gli   atti   introduttivi   di   un   giudizio,
l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte,
anche dei rappresentanti in giudizio; 
  Visto l'art. 16, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  31dicembre
1992, n. 546, introdotto dall'art. 39, comma  8,  della  lettera  a),
numero 2), del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che  le
comunicazioni siano effettuate anche mediante l'utilizzo della  posta
elettronica  certificata  e  che  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del difensore o delle parti sia indicato  nel  ricorso  o
nel primo atto difensivo; 
  Considerato che il combinato disposto dei commi 35-bis e  35-quater
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con
modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  prevede  che
l'adempimento  relativo  all'indicazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica certificata della parte ricorrente sia, altresi', incluso
tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi  dell'art.  18  del
citato decreto legislativo. n. 546 del 1992; 
  Considerato che l'art. 13, comma 3-bis, del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115  del  2002,  ha  disposto  che  la
mancata indicazione del  codice  fiscale  della  parte  ricorrente  o
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   del   difensore
determina l'aumento  del  contributo  unificato  nella  misura  della
meta'; 
  Visto  il  decreto   5   agosto   2010   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del   23   agosto   2010,   concernente
l'approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte  a  ruolo
di competenza della medesima amministrazione; 
  Attesa l'esigenza di apportare al citato  decreto  direttoriale  le
modifiche derivanti dalle norme sopra riferite; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono modificate le avvertenze di  cui  all'allegato 1  approvato
con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma  dei
monopoli  di  Stato  5  agosto  2010,  nella  sezione  relativa  alle
modalita' di presentazione del ricorso. 
  2. L'allegato di cui al comma 1, cosi' come modificato, e' inserito
in calce al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 novembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara