IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2010, oggi competente per materia, con il quale e' stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali, e' stato introdotto il contributo unificato negli importi descritti nel medesimo art. 13, comma 6-quater; Visto l'art. 14, comma 3-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 37, comma 6, lettera u), del decreto-legge n. 98 del 2011, che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalita' con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore; Visto l'art. 23, comma 50, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha previsto per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio; Visto l'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 39, comma 8, della lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che le comunicazioni siano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; Considerato che il combinato disposto dei commi 35-bis e 35-quater dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'adempimento relativo all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente sia, altresi', incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell'art. 18 del citato decreto legislativo. n. 546 del 1992; Considerato che l'art. 13, comma 3-bis, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ha disposto che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della meta'; Visto il decreto 5 agosto 2010 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, concernente l'approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte a ruolo di competenza della medesima amministrazione; Attesa l'esigenza di apportare al citato decreto direttoriale le modifiche derivanti dalle norme sopra riferite; Decreta: Art. 1 1. Sono modificate le avvertenze di cui all'allegato 1 approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 5 agosto 2010, nella sezione relativa alle modalita' di presentazione del ricorso. 2. L'allegato di cui al comma 1, cosi' come modificato, e' inserito in calce al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2011 Il direttore generale: Ferrara