IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154  del  5  luglio  2007,
recante il regolamento per il riordino degli  organismi  previsti  da
leggi o regolamenti operanti  presso  il  Ministero  dell'interno,  a
norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto  2007,
recante il riordino degli organismi istituiti da fonte diversa  dalla
legge operanti presso il Ministero dell'interno, a  norma  del  sopra
richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Ministro competente,  sono  prorogati  gli  organismi  collegiali
ritenuti utili ai sensi del  comma  2-bis  del  citato  art.  29  del
decreto-legge n. 233 del 2006; 
  Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  che
prevede che a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato della pubblica amministrazione, sia ridotta  del  30  per
cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 4 agosto 2010, registrata alla Corte  dei  Conti  il  31  agosto
2010, registro n. 12, foglio n. 34, recante «Indirizzi interpretativi
in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione  dei
costi degli apparati amministrativi»; 
  Ritenuto  di  non  procedere  alla  proroga  del  Comitato  tecnico
centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del
demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici,  della
Commissione per la  pianificazione  e  il  coordinamento  della  fase
esecutiva del programma di potenziamento dei  mezzi  delle  Forze  di
polizia e del Collegio arbitrale di disciplina, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, art. 1,  comma  1,
lettere a), l) e ff); 
  Ritenuto di soprassedere, altresi', alla proroga della Consulta per
l'Islam italiano, della Commissione esaminatrice  per  l'attribuzione
dell'indennita' di bilinguismo al personale della Polizia di Stato in
servizio in Valle d'Aosta e del Comitato di supporto all'osservatorio
permanente dei fenomeni di estorsione e usura, di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, art. 1, comma 1,
lettere b), e) e i); 
  Viste le relazioni sull'attivita'  svolta  nel  biennio  2007/2009,
presentate dai restanti organismi, prima delle  rispettive  scadenze,
ai  sensi  dell'art.  9  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 85,  e  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio  2007  per  le  quali,
conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si
propone la proroga per un biennio in  quanto  indispensabili  per  la
funzionalita' del  Ministero  dell'Interno  o  comunque  strettamente
correlate all'efficiente  svolgimento  dei  compiti  di  controllo  e
vigilanza nei settori di competenza dello stesso; 
  Rilevata, dunque, la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga, per un biennio,  degli  organismi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  85,  e  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  maggio  2007,
operanti presso il Ministero dell'interno; 
  Su proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli organismi sottoelencati, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  85,  sono  prorogati  per  un
biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  dall'art.  3,
comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.  85
del 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133: 
    a) Commissione per le ricompense al valore e  merito  civile,  di
cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (art.  1,  comma  1,
lettera b); 
    b) Commissione tecnica provinciale di  vigilanza  sui  locali  di
pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773
(art. 1, comma 1, lettera c); 
    c) Commissione tecnica provinciale per le  sostanze  esplosive  e
infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 1,
comma 1, lettera d); 
    d) Commissione tecnica  provinciale  per  le  sostanze  esplosive
integrata a norma dell'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per  l'accertamento  dell'idoneita'
all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 9 della  legge
18 aprile 1975, n. 110 (art. 1, comma 1, lettera e); 
    e) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di  ascensori
e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'art. 15 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (art. 1, comma  1,
lettera g); 
    f) Commissione per la finanza  e  per  gli  organici  degli  enti
locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  agosto
2000, n. 273, e all'art. 155 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (art. 1, comma 1, lettera f); 
    g) Commissione consultiva centrale per il controllo  delle  armi,
di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  e  all'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  608
(art. 1, comma 1, lettera h); 
    h) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi
occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n.  417  (art.
1, comma 1, lettera m); 
    i) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il fuori uso,  di
cui all'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 1992, n. 417 (art. 1, comma 1, lettera n); 
    l)  Commissione  centrale  e  commissioni  periferiche   per   le
ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli  articoli
75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 (art. 1, comma 1, lettera o); 
    m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti  presso  le  scuole
della Polizia di Stato, di cui all'art.  60  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2006, n. 256 (art. 1, comma 1, lettera p); 
    n) Commissione paritetica per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, di cui  all'art.  26,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (art. 1, comma  1,
lettera q); 
    o)  Consiglio  direttivo,  Collegio  dei  docenti   e   Consiglio
d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze  di  polizia,
di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e  al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 (art. 1, comma
1, lettera r); 
    p) Commissione consultiva per  la  concessione  dei  benefici  in
favore delle vittime del terrorismo e della  criminalita'  di  stampo
mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  luglio
1999, n. 510, e legge 13 agosto  1980,  n.  466  (art.  1,  comma  1,
lettera s); 
    q) Commissioni di collaudo, di congruita'  e  per  il  fuori  uso
delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre
1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23  maggio
1924, n. 827 (art. 1, comma 1, lettera t); 
    r) Commissione per l'accertamento  dell'idoneita'  tecnica  degli
addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  609
(art. 1, comma 1, lettera u); 
    s) Commissione di esame per il  rilascio  delle  abilitazioni  al
personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti
ed elisuperfici, di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre  1980,  n.
930, e all'art. 8 del decreto  del  Ministro  dell'interno  2  aprile
1990, n. 121 (art. 1, comma 1, lettera v); 
    t) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi  presso  gli
insediamenti industriali e impianti di tipo  complesso  e  tecnologie
avanzate, di  cui  all'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (art. 1, comma 1, lettera z); 
    u) Commissione collaudo  materiali  centri  assistenza  e  pronto
intervento  (C.A.P.I.),  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 giugno 1967, n. 903 (art. 1, comma 1, lettera aa); 
    v) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione  incendi,
di cui agli articoli  10  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  luglio  1982,  n.  577,  e  all'art.  21  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera cc); 
    w) Comitato tecnico regionale  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'art. 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  luglio
1982, n. 577, e all'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.
139 (art. 1, comma 1, lettera dd); 
    x) Commissione consultiva  per  le  nomine  a  prefetto,  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139  (art.  1,
comma 1, lettera ee); 
    y)  Comitato  dei  garanti,  di  cui  all'art.  23  del   decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera gg); 
    z) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno, di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 287 (art. 1, comma 1, lettera hh). 
  2. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di  cui  al
richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, e' onorifica; essa puo'  dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso
spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i  gettoni  di
presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30  euro  a
seduta giornaliera. 
  3. In sede di rinnovo della composizione degli organi collegiali di
cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi  componenti  per  i
quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica  l'art.  68,
comma 2, ultima parte, del decreto-legge 112  del  2008  che  prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.