IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto prot. n. 17035 del 09 settembre  2011  concernente
il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  dei  vini  «Montecucco  Sangiovese»,  l'approvazione   del
relativo disciplinare di produzione e la contestuale revoca della DOC
«Montecucco» nelle tipologie "Montecucco  Sangiovese"  e  "Montecucco
Sangiovese Riserva"; 
  Vista la nota  del  29  agosto  2011  presentata  dall'Associazione
Produttori   Vitivinicoli   Toscani   soc.   coop.   agr.    relativa
all'individuazione  della  societa'  "Valoritalia  societa'  per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese»; 
  Vista la nota del  10  novembre  2011  inoltrata  dalla  competente
Regione Toscana con la quale e' stato espresso il  parere  favorevole
sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario  presentati  dalla
societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e
delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per  la  denominazione
di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' "Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.",  con  sede
in Roma, via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per   la   DOCG   «Montecucco
Sangiovese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera
che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.