IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'universita', lo studente e il diritto 
                      allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicosomatica PNEI»  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (LU) presso  Villa
Demidoff - per un numero massimo di  allievi  ammissibili  a  ciascun
anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza
di   riconoscimento   in    quanto    l'esposizione    dell'indirizzo
scientifico-culturale dell'Istituto riprende, da una parte, costrutti
ampiamente noti sul concetto di benessere e sulle variabili di ordine
sia  somatico  che  psicologico  che   concorrono   a   quest'ultimo;
dall'altra, propone un elenco  di  studi  e  ricerche,  ben  condotti
direttamente dall'Istituto, peraltro distanti dai temi  propri  della
formazione   di   base   per   l'esercizio   della   professione   di
psicoterapeuta; il  modello  psicoterapeutico  post-reichiano  (cosi'
definito), non viene declinato secondo i parametri abituali quando si
fa  riferimento  a  trattamenti  psicoterapeutici;  la  scelta  degli
insegnamenti risulta estremamente dispersiva quanto ai temi  trattati
e ai  loro  riferimenti  teorici,  in  una  prospettiva  piu'  vicina
all'eclettismo   che   all'integrazione    dei    saperi    necessari
all'esercizio di ogni attivita'  di  cura;  forse  anche  per  questo
motivo,  nel  corpo  docente,   sembra   ridotta   la   presenza   di
psicoterapeuti abilitati; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza   di   riconoscimento    proposta    dall'«Istituto    di
psicosomatica PNEI» con sede in Bagni  di  Lucca  (LU)  presso  Villa
Demidoff - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Livon