IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 «Riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli  ordinamenti
didattici  universitari»  ed  in  particolare  l'art.  9,  comma   6,
concernente le equipollenze  dei  titoli  di  studio  ai  fini  della
partecipazione a pubblici concorsi; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13  «Determinazione  degli  atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica», con riguardo all'art. 2; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
  Visti i decreti ministeriali 4  agosto  2000  e  28  novembre  2000
relativi alla determinazione delle classi delle lauree  universitarie
e delle lauree universitarie specialistiche; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  recante
modifiche  al  predetto  decreto  ministeriale  n.  509/99,   ed   in
particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli
accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi ai soli  fini
dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  16  marzo   2007   relativi   alla
determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale; 
  Vista la  richiesta  del  Presidente  Nazionale  e  del  Segretario
Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio, datata 8
ottobre  2009,  prot.  S  004/09,  di   equipollenza   delle   lauree
specialistiche e magistrali in Biotecnologie (classi 7/S, 8/S e 9/S -
ora LM-7, LM-8 e LM-9) con la laurea specialistica della classe 6/S e
magistrale  della  classe  LM-6,  ai  fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  Universitario  Nazionale
nell'adunanza del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le lauree specialistiche afferenti alla  classe  9/S  Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lauree magistrali afferenti
alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e  farmaceutiche,
conferite  dalle  Universita'  statali  e  non  statali  abilitate  a
rilasciare  titoli   aventi   valore   legale,   sono   equipollenti,
rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S
Biologia  e  alle  lauree  magistrali  afferenti  alla  classe   LM-6
Biologia, rilasciate dalle  predette  istituzioni,  limitatamente  ai
concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in  base  ai  requisiti
stabiliti dall'art. 2.