IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa; Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011 e gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre 2011; Ravvisata la necessita' di consentire al Prefetto di Palermo di provvedere all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito tenuto conto che, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi, non sono stati adottati, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa; Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011, del 5 e 19 settembre 2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di Palermo e del 22 luglio 2011, n. 5228, del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011; Vista la riunione tenutasi in data 13 ottobre 2011 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui hanno partecipato i rappresentati del medesimo Dipartimento, del Ministero dell'interno e i Prefetti interessati; Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui la Prefettura di Palermo ha trasmesso la quantificazione degli oneri derivanti dalle attivita' poste in essere dalla gestione del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011; Ravvisata la necessita' di procedere alla corretta identificazione ed iscrizione dei migranti ospitati nelle strutture di accoglienza, al fine di realizzare, con la collaborazione delle regioni e dei comuni interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso; Vista la richiesta del 25 settembre 2011 del Ministero dell'interno; Viste le richieste del 27 settembre e del 28 ottobre 2011 della Croce Rossa Italiana; Su Proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Ministero dell'interno; Di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, modificato dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011, n. 3958, e' sostituito dal seguente: «3. Per il compimento delle attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme dovute sulla base dei riscontri di natura amministrativo - contabile effettuati dai Soggetti attuatori e della trasmissione della seguente documentazione: atto di affidamento originario, ovvero relazione illustrativa delle prestazioni richieste in assenza di un formale atto di affidamento e delle motivazioni per le quali non e' stato possibile adottare tale atto, dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese, ovvero nei casi previsti dall'ordinamento giuridico vigente, dei necessari collaudi, dichiarazione di congruita' delle prestazioni rese e dell'importo da liquidare.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente: «4. Qualora, in relazione alla somma urgenza delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti e profughi, non risultassero adottate a tempo debito, da parte del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei Soggetti attuatori, le necessarie formalizzazioni degli atti di spesa, il Prefetto di Palermo provvede all'adozione degli indispensabili atti di riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici della Prefettura di Palermo. I predetti provvedimenti - muniti di attestato di copertura finanziaria emesso dall'addetto al riscontro contabile della contabilita' speciale n. 5470 - sono adottati ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». 3. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, e' soppresso. 4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2, quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel limite di euro 18.605.960,04 a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011. 5. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, n. 3955, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».