IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  maggio  1970,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa  di  Castelvetro»  ed  e'
stato approvato il relativo disciplinare  di  produzione,  nonche'  i
decreti  con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al  citato
disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Modena» o «di Modena» ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione, nonche' i decreti con i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del  Lambrusco  di
Modena,  intesa  ad  ottenere  la   riduzione   del   valore   minimo
dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine  controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»  e  «Modena»  o  «di  Modena»,
previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di  produzione  sopra
citati per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per
la sola campagna vitivinicola 2011/2012; 
  Visto il  parere  favorevole  della  regione  Emilia-Romagna  sulla
citata domanda; 
  Considerato l'andamento  climatico  del  periodo  estivo  del  2011
particolarmente siccitoso e con temperature elevate,  ha  determinato
sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando
in modo significativo i valori dell'acidita' totale rispetto a quelli
medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'acidita' totale minima  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena»  o  «di
Modena» per le tipologie Lambrusco frizzante  e  Lambrusco  spumante,
per la sola campagna vitivinicola 2011/2012; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  limite  minimo  dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Lambrusco  Grasparossa   di
Castelvetro» e «Modena» o «di  Modena»  per  le  tipologie  Lambrusco
frizzante, come previsto all'art. 6 dei  rispettivi  disciplinari  di
produzione, e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l, limitatamente alla  campagna
vitivinicola 2011/2012. 
  2.  Il  limite  minimo  dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Lambrusco  Grasparossa   di
Castelvetro» per  le  tipologie  Lambrusco  spumante,  come  previsto
all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 6,0
g/l a 5,5 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012. 
  3.  Il  limite  minimo  dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Modena» o «di  Modena»  per  le
tipologie Lambrusco spumante, come previsto all'art. 6  del  relativo
disciplinare di  produzione,  e'  ridotto  da  5,5  g/l  a  5,0  g/l,
limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari