IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma  17
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art.  14,  comma
16  della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del  21  novembre
2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14,  comma
15, lettera d) della legge  n.  526/1999,  sono  state  impartite  le
direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle  IGP  con  l'Ispettorato  Centrale   Repressione   Frodi,   ora
Ispettorato Centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi
dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati  decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato  decreto  del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi  ai  requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del  25  agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea  L.
214  del  26  agosto  2003  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela  del  Ficodindia
dell'Etna DOP con  sede  legale  in  Contrada  Scirfi  s.n.  -  95033
Biancavilla (CT), intesa ad ottenere il riconoscimento  dello  stesso
ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cerali  non   trasformati»   individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico
di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica  di
cui  trattasi  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni
presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni  rilasciate
dall'organismo di controllo privato Suolo e Salute srl, autorizzato a
svolgere le attivita' di controllo  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Ficodindia dell'Etna»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio  di  Tutela  del  Ficodindia  dell'Etna  DOP  al  fine   di
consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e
specificatamente indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Ficodindia dell'Etna DOP,
con sede legale in Contrada Scirfi s.n. - 95033 Biancavilla (CT),  e'
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del  decreto  12  aprile
2000,  recante  disposizioni  generali  relative  ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP).