IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Sicilia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata «Sicilia»; Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011; Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Ditta Abraxas con sede in Palermo, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento delle tipologie qualificate con i vitigni Carignano e Alicante (Grenache), nonche' l'utilizzo del vitigno Syrah anche per le tipologie qualificate con due vitigni; Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte dell'Istituto della vite e del vino con sede in Palermo, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento del vitigno Mondeuse tra le tipologie monovarietali; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sicilia» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2012/2013. 3. La indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, richiamato in premessa, e' revocata a decorrere dalla entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto.