IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1995, con il quale  e'
stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Sicilia»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'
i decreti con i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al  citato
disciplinare; 
  Vista   la   domanda   presentata   dalla    Coldiretti    Sicilia,
Confagricoltura   Sicilia,    CIA    Sicilia,    Legacoop    Sicilia,
Confcooperative   Sicilia,   AGCI   Sicilia    e    dall'Associazione
Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere  il  riconoscimento
della Denominazione di Origine Controllata «Sicilia»; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Sicilia  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la  proposta  del
relativo  disciplinare  di  produzione,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011; 
  Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
della Ditta Abraxas con  sede  in  Palermo,  in  merito  alla  citata
proposta di disciplinare,  intesa  ad  ottenere  l'inserimento  delle
tipologie qualificate con i vitigni Carignano e Alicante  (Grenache),
nonche'  l'utilizzo  del  vitigno  Syrah  anche  per   le   tipologie
qualificate con due vitigni; 
  Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
dell'Istituto della vite e del vino con sede in  Palermo,  in  merito
alla  citata   proposta   di   disciplinare,   intesa   ad   ottenere
l'inserimento del vitigno Mondeuse tra le tipologie monovarietali; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del  5  ottobre
2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione  di  Origine  Controllata   dei   vini   «Sicilia»   ed
all'approvazione del relativo disciplinare in conformita'  ai  pareri
ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Sicilia» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il
relativo disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata «Sicilia»  e'  riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore   a   decorrere   campagna
vendemmiale 2012/2013. 
  3. La indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia»  di  cui  al
decreto  ministeriale  10  ottobre  1995,  e  successive   modifiche,
richiamato in premessa, e' revocata  a  decorrere  dalla  entrata  in
vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto.