LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005,  n.  219  «Nuova  disciplina  delle
attivita'  trasfusionali   e   della   produzione   nazionale   degli
emoderivati» e, in particolare, l'art. 6, comma 1,  lettera  c),  che
prevede che con uno o piu' accordi sanciti presso questa  conferenza,
venga promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla
propria programmazione, delle strutture e degli  strumenti  necessari
per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle
attivita' trasfusionali, dei flussi di  scambio  e  di  compensazione
nonche'  il  monitoraggio  del  raggiungimento  degli  obiettivi   in
relazione alle finalita' di cui all'art. 1 ed ai principi generali di
cui all'art. 11 della medesima legge; 
  Vista la lettera in data 15 luglio 2011, con la quale il  Ministero
della salute, in attuazione della predetta disposizione di legge,  ha
inviato la proposta di accordo indicato in oggetto; 
  Vista la lettera in data 2 agosto 2011, con la quale la proposta in
parola e' stata diramata alle regioni e province autonome; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro  tecnico  svoltosi  il  27
settembre 2011, i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle  province
autonome e quelli del Ministero della  salute  hanno  concordato  una
serie di modifiche dello schema di accordo di cui trattasi; 
  Vista la nota del 4 ottobre 2011, diramata in  pari  data,  con  la
quale il Ministero della salute ha trasmesso la  versione  definitiva
dello schema di  accordo  in  oggetto,  che  recepisce  le  modifiche
concordate nel corso della predetta riunione tecnica; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano nei seguenti termini; 
  Considerati: 
  il decreto del Ministro della sanita'  1°  settembre  1995  recante
«Costituzione e compiti dei comitati  per  il  buon  uso  del  sangue
presso i  presidi  ospedalieri»,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro della sanita'  5  novembre  1996  recante  «Integrazione  al
decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione  e
compiti dei comitati per il buon uso  del  sangue  presso  i  presidi
ospedalieri»; 
  i  decreti  del  Ministro  della  salute  3  marzo  2005,   recanti
rispettivamente «Protocolli per l'accertamento  della  idoneita'  del
donatore di sangue e di emocomponenti» e «Caratteristiche e modalita'
per la donazione del sangue e di emocomponenti», entrambi predisposti
anche in attuazione della direttiva di commissione 2004/33/CE; 
  l'art. 11 della legge n. 219/2005 che, in considerazione del  fatto
che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce  un  interesse
nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il  cui
raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende
sanitarie,  individua  alcuni  principi  generali  di  programmazione
sanitaria atti a  favorire  l'armonizzazione  della  legislazione  in
materia di attivita' trasfusionali; 
  l'art. 12 della succitata  legge  n.  219/2005  che  istituisce  il
Centro nazionale sangue quale struttura finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al  supporto  per  il
coordinamento delle attivita' trasfusionali sul territorio nazionale,
oltre al coordinamento ed  al  controllo  tecnico  scientifico  nelle
materie disciplinate dalla sopracitata legge; 
  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione
della direttiva 2005/61/CE che applica la  direttiva  2002/98/CE  per
quanto riguarda la prescrizione  in  tema  di  rintracciabilita'  del
sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi»; 
  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione
della direttiva 2005/62/CE che applica la  direttiva  2002/98/CE  per
quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative  ad  un
sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  191,  recante  attuazione
della direttiva 2002/98/CE che stabilisce  norme  di  qualita'  e  di
sicurezza  per  la  raccolta,  il  controllo,  la   lavorazione,   la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti»; 
  il decreto dei Ministro della salute dei 21 dicembre 2007,  recante
«Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali»; 
  l'accordo tra il Governo e  le  regioni  e  provincie  autonome  di
Trento e Bolzano  su  «I  principi  generali  ed  i  criteri  per  la
regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e
le associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito in sede
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008; 
  l'accordo tra il Governo e  le  regioni  e  provincie  Autonome  di
Trento e Bolzano  recante  «Requisiti  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici minimi per l'esercizio delle  attivita'  sanitarie  delle
banche di sangue da cordone ombelicale» sancito in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e Bolzano il 29 ottobre 2009; 
  il decreto del Ministro della  salute  18  novembre  2009,  recante
«Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione  di
sangue da cordone ombelicale»; 
  il decreto del Ministro  della  salute  18  novembre  2009  recante
«Disposizioni in materia di conservazione  di  cellule  staminali  da
sangue del cordone ombelicale per uso etologo - dedicato»; 
  l'accordo tra il Governo e  le  regioni  e  provincie  autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite di verifica, sancito in sede di conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010; 
  l'accordo tra il Governo e  le  regioni  e  provincie  autonome  di
Trento  e  Bolzano   sul   documento   recante   «Linee   guida   per
l'accreditamento  delle  banche  di  sangue  da  cordone  ombelicale»
sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano il  20  aprile
2011; 
  Ravvisata la necessita' di garantire l'uniformita' sul  .territorio
nazionale  dello  svolgimento  delle  attivita'  di   programmazione,
coordinamento,  controllo  tecnico-scientifico  e   monitoraggio   in
materia trasfusionale da  parte  delle  strutture  individuate  dalle
regioni e province autonome, al fine di assicurare  il  perseguimento
degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i livelli  di  qualita',
sicurezza,   standardizzazione   e   appropriatezza    in    medicina
trasfusionale, in sinergia con il Centro nazionale sangue; 
  Ritenuto necessario, al fine di garantire l'erogazione di  uniformi
livelli essenziali di assistenza sanitaria in  materia  di  attivita'
trasfusionale,  definire  le  caratteristiche  e  le  funzioni  delle
strutture   regionali   di   coordinamento   (SRC),   nel    rispetto
dell'autonomia regionale nella programmazione ed organizzazione delle
attivita' sanitarie; 
  Tenuto conto: 
  del documento elaborato, in collaborazione con il Centro  nazionale
sangue e con le associazioni dei donatori volontari di sangue,  sulla
base delle indicazioni fornite  dai  rappresentanti  delle  strutture
regionali di riferimento; 
  del parere favorevole della  consulta  tecnica  permanente  per  il
sistema trasfusionale espresso nella seduta del 4 novembre 2010; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle  strutture
regionali di coordinamento (SRC)  per  le  attivita'  trasfusionali»,
allegato A), parte integrante del presente  atto,  definito  in  base
alla normativa vigente, ferme restando le  competenze  delle  singole
regioni e provincie autonome nella programmazione  ed  organizzazione
delle attivita' sanitarie in materia trasfusionale. 
  Per l'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Fitto 
 
Il segretario: Siniscalchi