IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in  particolare  l'art.  52,  concernente
«commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.172 concernente istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Vista la domanda del 7 luglio 2009,e successive integrazioni del 27
gennaio 2011 con cui l'impresa Rocca  Frutta,  con  sede  in  Gaibana
(FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione  parallela  dalla
Germania del prodotto GLYFOS ivi registrato al  n.  24162-00  a  nome
dell'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Harbore (DK); 
  Considerato che il prodotto di riferimento STREAM SL autorizzato in
Italia  al  n.  8429  e'   stato   sottoposto   alla   procedura   di
riclassificazione come previsto  dal  decreto  legislativo  14  marzo
2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE  e
successive modificazioni; 
  Accertato che le differenze nella natura e  nella  percentuale  dei
coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita',  ne'
l'efficacia agronomica, del prodotto  fitosanitario  che  si  intende
importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione
STREAM SL, con il numero di registrazione 8429, a  nome  dell'impresa
Cheminova A/S; 
  Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare  il
prodotto importato con il nome TRAIANUS 360; 
  Vista la nuova etichetta da  apporre  sulle  confezioni  importate,
cosi'  come  adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al   pari   prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia; 
  Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale
tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio  della  presente
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'Impresa Rocca Frutta,
con sede in Gaibana  (FE),  via  Ravenna  1114,  l'autorizzazione  n.
14821/IP  all'importazione  parallela  dalla  Germania  del  prodotto
fitosanitario denominato GLYFOS ed ivi autorizzato al n. 24162-00. Il
prodotto importato viene denominato TRAIANUS 360. 
  2. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
I'   impiego   nelle   taglie   da    ml    100-200-250-500,    litri
1-5-10-20-50-200. 
  4 E'  approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello