IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita'  
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto  il  Decreto  legislativo  8  aprile  2010  n.  61,   recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei  vini,  in  attuazione  dell'articolo  15
legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i Decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo  8
aprile 2010, n. 61; 
  Visto il Decreto del Ministero risorse agricole del 28 aprile 1995,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine
Controllata dei vini "Ansonica Costa  dell'Argentario"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista  la  domanda   presentata   da   A.PRO.VI.TO   -   Produttori
Vitivinicoli  Toscani  Societa'  Cooperativa  Agricola,   intesa   ad
ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Denominazione    di    Origine    Controllata     "Ansonica     Costa
dell'Argentario"; 
  Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  della
Denominazione di Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario"
e del relativo disciplinare di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata "Ansonica Costa dell'Argentario",  approvato  con
decreto del  Ministero  risorse  agricole  del  28  aprile  1995,  e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente  decreto  le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011/2012.