IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto  del  patto
di stabilita'  interno  relativo  agli  anni  2010  e  successivi,  i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti  nei
confronti del patto di stabilita'  interno  sono  ridotti,  nell'anno
successivo,  in  misura  pari  alla  differenza  tra   il   risultato
registrato  e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato  e  che  la
riduzione e' effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  a
valere sui trasferimenti  corrisposti  dallo  stesso  Ministero,  con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento mutui; 
  Viste le  modifiche  successivamente  intervenute  in  materia  con
l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
149 con le quali si prescrive, fra l'altro, che in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale  inadempiente
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza  e'  assoggettato  ad
una riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  fondo
perequativo  in  misura  pari  alla  differenza  tra   il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque  per
un importo non superiore  al  3  per  cento  delle  entrate  correnti
registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso  di  incapienza  dei
predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue; 
  Considerato che, secondo il comma 4  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011, le disposizioni dello stesso articolo  7
si applicano in caso di mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
relativo agli anni 2010 e seguenti; 
  Visto inoltre l'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 149
del 2011, il quale prescrive che "la decorrenza  e  le  modalita'  di
applicazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   decreto
legislativo nei confronti delle regioni a statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, nonche'  nei  confronti  degli
enti locali ubicati nelle  medesime  regioni  a  statuto  speciale  e
province autonome, sono stabilite,  in  conformita'  con  i  relativi
statuti, con le procedure previste dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive  modificazioni.  Qualora  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto  trovano  immediata  e  diretta  applicazione  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano."; 
  Vista  la  nota  n.  99808  del  3  ottobre  2011   trasmessa   dal
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con  la  quale  si  comunica  l'elenco
degli enti locali che non hanno rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2010 con  l'indicazione  del  dato  relativo  alla
differenza fra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato; 
  Vista la successiva nota n. 115099 del 16 novembre  2011  trasmessa
dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  la  quale  viene  fornito  un
successivo aggiornamento degli enti che non hanno rispettato il patto
di stabilita' interno per l'anno 2010; 
  Dato atto che, in applicazione delle normative vigenti,  sono  gia'
stati effettuati pagamenti in favore degli enti locali nell'anno 2011
alle scadenze previste; 
  Considerato che, per il 2011, la legislazione vigente non  prevede,
per i comuni delle regioni a statuto  speciale  e  per  le  province,
l'attribuzione  di  somme  a  titolo   di   fondo   sperimentale   di
riequilibrio; 
  Considerato che a  seguito  dell'applicazione  della  sanzione,  si
verifica l'incapienza del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per
taluni enti, circostanza prevista dal predetto articolo 7,  comma  2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, al verificarsi della
quale gli enti stessi sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
dello Stato le somme residue; 
  Tenuto conto che la sanzione per il mancato rispetto del  patto  di
stabilita' 2010 va applicata nell'anno 2011, quale anno successivo  a
quello dell'inadempienza  e,  quindi,  prima  della  conclusione  del
termine assegnato alle regioni a statuto  speciale  dall'articolo  13
del decreto legislativo n. 149 del 2011  per  conformare  la  propria
normativa; 
  Tenuto conto, altresi', della  necessita'  di  dare  certezza  alla
determinazione dell'importo complessivo delle sanzioni per il mancato
rispetto  del  patto  di  stabilita'   2010,   in   quanto   a   tale
determinazione e' commisurata, cosi' come  previsto  dall'articolo  1
comma 122 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e nel testo  modificato
dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del  2011,
la riduzione degli obiettivi annuali da autorizzare con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali; 
  Considerato che anche agli enti  locali  delle  regioni  Sicilia  e
Sardegna puo', pertanto,  essere  applicata  la  disciplina  prevista
dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
149 per la determinazione del  limite  della  sanzione,  pari  ad  un
importo  non  superiore  al  3  per  cento  delle  entrate   correnti
registrate nell'ultimo consuntivo,  da  applicare  sui  trasferimenti
corrisposti da questo Ministero e con esclusione di quelli  destinati
all'onere di ammortamento mutui; 
  Tenuto conto della necessita'  di  applicare  la  sanzione  per  il
mancato rispetto del patto di stabilita'  2010  nel  corso  dell'anno
2011, quale anno successivo a quello  dell'inadempienza,  anche  alle
province; 
  Considerata l'esigenza di  determinare  che  la  sanzione  non  sia
superiore al 3 per cento delle entrate correnti, per cui occorre fare
riferimento ai dati dei certificati consuntivi piu' recenti agli atti
di questo Ministero, acquisiti ai sensi dell'articolo 161  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Considerato che i dati dei certificati consuntivi piu' recenti alla
data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 149 del
2011 e disponibili per le elaborazioni circa le riduzioni di  risorse
a carico degli enti locali inadempienti,  a  valere  sulle  somme  da
attribuire per l'anno 2011 e quasi interamente  ammesse  a  pagamento
sopraggiungendo la fine dell'esercizio  finanziario  2011,  risultano
essere quelli relativi all'anno 2009; 
  Acquisito il parere del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sullo schema del presente decreto e sulla base di  quanto  richiamato
in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Determinazione dell'importo della sanzione 
 
  1.Gli enti locali  inadempienti  al  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno  2010,  riportati  nell'allegato  che  forma  parte
integrante  del  presente  decreto,  sono   soggetti   nell'esercizio
finanziario 2011 ad una  sanzione,  il  cui  importo  e'  determinato
secondo quanto prescritto  dall'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011.