IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  543,  recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  ordinamento  della  Corte  dei
conti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639; 
  Vista la legge 8 luglio 1998,  n.  230,  recante  «Nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza»,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che all'art. 8 istituisce,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive  modificazioni  ed
integrazioni,   concernente   «Istituzione   del   servizio    civile
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002,  n.  77,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  del  servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge  6  marzo  2001,  n.
64»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
31 luglio 2003, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione
dell'Ufficio nazionale  per  il  servizio  civile  nell'ambito  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», che  prevede  l'articolazione
del suddetto Ufficio in due Uffici ed undici Servizi; 
  Visto il decreto in data  12  dicembre  2003  del  Ministro  per  i
rapporti con il Parlamento, delegato in materia di  servizio  civile,
che, in attuazione dell'art.  4,  comma  5  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio  2003,  definisce
l'organizzazione  interna  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile individuando le competenze dei singoli Servizi nell'ambito dei
due Uffici; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»  ed  in  particolare  l'art.   1929   che
disciplina la sospensione del servizio  obbligatorio  di  leva  e  le
ipotesi di ripristino; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°  marzo  2011   concernente   la   ricognizione   e   ridefinizione
dell'ordinamento  delle  strutture  generali  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare,  l'art.  28,  comma  3  che
prevede l'articolazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
in non piu' di due Uffici e nove Servizi; 
  Visto l'art. 43 del sopra citato decreto  del  1°  marzo  2011  che
prevede,  ove   necessario,   l'adozione,   entro   sessanta   giorni
dall'emanazione dello stesso, di decreti  di  organizzazione  interna
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto del 1° marzo
2011  che  demanda  ai  Ministri  o  Sottosegretari  interessati   le
modifiche   dell'organizzazione   interna   delle   strutture   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri affidate  alla  responsabilita'
di Ministri o Sottosegretari; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  l'organizzazione   interna
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile alla previsione di  cui
all'art. 28 del richiamato decreto del 1° marzo 2011 e  procedere  ad
una nuova ripartizione delle competenze da attribuire ai due Uffici e
ai  nove  Servizi  anche  alla  luce  della  sospensione  della  leva
obbligatoria disposta dal sopra richiamato decreto legislativo n.  66
del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno  2008  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sen.  Carlo  Amedeo  Giovanardi
sono state  delegate  le  funzioni  in  materia  di  servizio  civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ufficio nazionale per il servizio civile 
 
  1.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile,   di   seguito
denominato Ufficio nazionale, costituisce  struttura  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera p) del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  1°
marzo 2011.