IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009,  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990), con il quale si  dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua  competenza,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  provvede  con
decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti
emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n.  2553,  concernente
le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n.  479/08
del Consiglio e n.  555/08  della  Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura della  riconversione  e  ristrutturazione
dei vigneti, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 223 del 23 settembre 2008; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica
il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8  del  citato  decreto
ministeriale n. 2553/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2009; 
  Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n.  1488,  con  la
quale e' stato  notificato  alla  Commissione  europea  il  programma
quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo; 
  Vista la nota ministeriale 30 giugno 2011, prot. n.  4651,  con  la
quale e' stata notificata alla Commissione  europea  la  modifica  al
suddetto programma; 
  Considerata la necessita', per  quanto  riguarda  la  misura  della
riconversione e ristrutturazione  dei  vigneti,  di  rideterminare  i
livelli massimi di aiuto forfettario per ettaro adeguandoli in base a
criteri oggettivi, quali l'aumento del costo del lavoro e degli altri
fattori che concorrono alla realizzazione dell'investimento; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 22 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8  agosto  2008,
n. 2553, e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere  dalla  campagna
2011/2012 l'importo medio del  sostegno  ammissibile  per  ettaro  in
ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  non  puo'  superare   euro
12.350,00 ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio e'
pari a euro 13.500,00 ad ettaro.».