IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente  il  regolamento
sulla «Definizione della disciplina dei requisiti e  delle  modalita'
della   formazione   iniziale   degli   insegnanti    della    scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge  24
dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art.  15,  comma  1,  che
prevede  per  i  soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  la
possibilita' di conseguire l'abilitazione  per  l'insegnamento  nella
scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del
solo tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10, 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari»; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente «Norme in  materia
di accessi ai corsi universitari»; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Nuove norme  in  materia  di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59  recante  la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89 concernente «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico   della   scuola   dell'infanzia   e   del   primo    ciclo
dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e, in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010  n.
87  «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli   istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010  n.
88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici,
a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo  e  didattico
dei licei, a norma dell'articolo 64, comma  4  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30  gennaio
1998, n. 39 «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia
di ordinamento delle classi di concorso  a  cattedre  e  a  posti  di
insegnamento tecnico-pratico e di  arte  applicata  nelle  scuole  ed
istituti di istruzione secondaria e artistica»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  11  agosto
1998, n. 357 «Programmi e prove di esame per le classi di concorso  a
cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte  applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7  ottobre  2010,  n.  211  concernente  lo  schema  di
regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli  obiettivi
specifici  di  apprendimento   concernenti   le   attivita'   e   gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per  i  percorsi
liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi  1  e
3, del medesimo regolamento»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, «Linee Guida per il passaggio al
nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art.  8,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 «Linee Guida per il passaggio  al
nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma  dell'art.  8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87»; 
  Ritenuta la necessita' di definire  le  modalita'  ed  i  contenuti
delle prove di ammissione al tirocinio formativo attivo riservato  ai
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
settembre 2010, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Accesso ai corsi di tirocinio  formativo  attivo  per  l'abilitazione
  all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
  1. L'ammissione degli studenti  ai  corsi  di  tirocinio  formativo
attivo di  cui  all'art.  15,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n.249, di seguito denominato  «Decreto»,  avviene  nei  limiti  della
programmazione, secondo le modalita'  indicate  al  citato  art.  15,
integrate con le disposizioni di cui al presente provvedimento. 
  2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio  formativo
attivo curano lo svolgimento delle prove d'accesso. 
  3. Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali,  privi
di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data  di
presentazione della domanda di  partecipazione  al  test  preliminare
previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui
al comma 7: 
    a) sono in possesso dei  titoli  di  ammissione  alle  classi  di
concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei  titoli
di accesso alle classi di concorso di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo  l'allegato  2  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del  26  luglio
2007 e successive modifiche ed integrazioni, e' corrispondente ad una
delle  lauree  specialistiche  cui  fa  riferimento  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22; 
    b) abbiano  conseguito  il  titolo  di  cui  alla  lettera  a)  a
condizione che alla data di entrata in  vigore  del  Decreto,  ovvero
nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di
laurea magistrale o specialistica; 
    c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano  in  possesso
del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione  fisica
(ISEF) gia'  valido  per  l'accesso  all'insegnamento  di  educazione
fisica. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e  b)  devono  altresi'
essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal
decreto di cui al successivo comma  7,  degli  esami  o  dei  crediti
formativi  universitari  che  danno  titolo  all'insegnamento   nelle
rispettive classi di concorso. 
  5. Le prove di accesso hanno per oggetto  i  programmi  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  11  agosto  1998,  n.
357, integrati dai contenuti disciplinari,  oggetto  di  insegnamento
delle relative classi di concorso, previsti: 
    a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo  19
febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione 31 luglio 2007, «Indicazioni per il curricolo»; 
    b) dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7  ottobre  2010,  n.  211  concernente  lo  schema  di
regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli  obiettivi
specifici  di  apprendimento   concernenti   le   attivita'   e   gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per  i  percorsi
liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi  1  e
3, del medesimo regolamento»; 
    c) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, «Linee guida per il  passaggio
al nuovo ordinamento degli istituti  tecnici  a  norma  dell'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88»; 
    d) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 «Linee guida per  il  passaggio
al nuovo ordinamento degli istituti professionali a  norma  dell'art.
8, comma 6, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 87». 
  6. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto la prova di  accesso
consta di: 
    a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    b) una prova scritta predisposta da ciascuna universita'; 
    c) una prova orale. 
  7. Il calendario del test preliminare di cui al  comma  6,  lettera
a), e' definito con successivo decreto direttoriale della  competente
direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca. 
  8. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna  classe  di
concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. 
  9. Il test  preliminare  e'  costituito  da  60  quesiti,  ciascuno
formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il  candidato
ne deve individuare l'unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti  sono
volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso
quesiti inerenti la comprensione di uno o  piu'  testi  scritti.  Gli
altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto  di  insegnamento
della classe di concorso. 
  10. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta
non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore. 
  11. Per  essere  ammesso  alla  prova  scritta  il  candidato  deve
conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30. 
  12. L'articolazione della prova scritta di cui al comma 6,  lettera
b), valutata in trentesimi, e' stabilita dalle  universita'  o  dalle
istituzione  di  alta  formazione  artistica,  musicale,   coreutica,
secondo i seguenti criteri: 
    a) l'oggetto e' costituito da una o  piu'  discipline  ricomprese
nella classe di concorso  cui  il  percorso  di  tirocinio  formativo
attivo si riferisce; 
    b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacita'  di
analisi, interpretazione e  argomentazione,  il  corretto  uso  della
lingua italiana e non puo'  pertanto  prevedere  domande  a  risposta
chiusa; 
    c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera,
la prova e'  svolta  nella  lingua  straniera  per  cui  si  richiede
l'accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; 
    d) nel caso di classi di concorso che contemplano  l'insegnamento
della lingua italiana, e' prevista comunque una prova di analisi  del
testo; 
    e) nel caso di classi di concorso che contemplano  l'insegnamento
delle lingue classiche e' prevista comunque una prova di traduzione; 
    f)  nel  caso  di  classi  di  concorso  relative  a   discipline
scientifiche o tecniche, la prova scritta puo'  essere  integrata  da
una prova pratica in laboratorio. 
  13. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma  6  lettera
c), il candidato deve conseguire una votazione  nella  prova  scritta
non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma  12  lettera  f),  il
voto e'  unico  ed  e'  ottenuto  dalla  media  aritmetica  dei  voti
attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno
dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30. 
  14. La prova orale,  valutata  in  ventesimi,  e'  superata  se  il
candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova  e'  svolta
tenendo conto delle specificita' delle diverse  classi  di  concorso.
Nel caso di classi di concorso relative  alla  lingua  straniera,  la
prova e' svolta nella lingua straniera per cui si richiede  l'accesso
al percorso di tirocinio formativo attivo,  nel  caso  di  classi  di
abilitazione affidate  al  settore  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica la prova orale puo'  essere  sostituita  da  una
prova pratica. 
  15. I soli titoli valutabili e i relativi punteggi  sono  stabiliti
nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. 
  16. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo  attivo  e'
formata sommando, ai punteggi  conseguiti  dai  candidati  che  hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova  orale  con
votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non  inferiore  a  21/30
per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova  orale,  il
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In  caso
di parita' di punteggio, prevale il candidato che abbia una  maggiore
anzianita' di servizio nelle istituzioni  scolastiche;  nel  caso  di
ulteriore parita' o nel caso si tratti di candidati che  non  abbiano
svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane. 
  17. E' ammesso al  tirocinio  formativo  attivo,  secondo  l'ordine
della graduatoria di cui al comma 16,  un  numero  di  candidati  non
superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel
bando. 
  18. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun
caso integrata con altri candidati. Nel caso in  cui  la  graduatoria
dei candidati ammessi risulti composta  da  un  numero  di  candidati
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando  non  si
procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per  un  numero
di studenti pari al numero degli ammessi. 
  19. Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo
attivo, senza  dover  sostenere  alcuna  prova,  i  soggetti  di  cui
all'art. 15, comma 17  del  decreto,  ivi  compresi  coloro  i  quali
fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai  fini
di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di
un secondo biennio di specializzazione  o  di  uno  o  piu'  semestri
aggiuntivi.