IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista l'istanza, in data 13 novembre 2003, con la quale  la  sig.ra
Xu  Hongling,  nata  a  Pechino  (Repubblica  popolare  cinese)  l'11
febbraio 1962, cittadina cinese, ha  chiesto  il  riconoscimento  del
titolo denominato «Diploma di laurea in medicina», rilasciato in data
6 giugno  1986,  con  n.  860022,  dall'Universita'  di  Medicina  di
Pechino, con sede a Pechino (Repubblica  popolare  cinese),  ai  fini
dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»,  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n.  394/1999,
che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti  all'esercizio
di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea da cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dall'interessata; 
  Tenuto conto che nella riunione del 30 marzo 2004 della  Conferenza
dei servizi, di  cui  di  cui  all'art.  12,  comma  7,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il
riconoscimento del titolo  in  questione  al  superamento,  da  parte
dell'istante, di una prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale,  effettuata  in  data  4
ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011,  a  seguito  della  quale  la
sig.ra Xu Hongling e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo denominato «Diploma di laurea in medicina»,
in possesso dell'interessata; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Diploma di laurea in medicina», rilasciato in data  6  giugno  1986,
con n. 860022, dall'Universita' di Medicina di Pechino,  con  sede  a
Pechino (Repubblica popolare cinese), alla sig.ra Xu Hongling, nata a
Pechino (Repubblica popolare cinese) l'11  febbraio  1962,  cittadina
cinese, e' riconosciuto quale  titolo  abilitante  all'esercizio,  in
Italia, della professione di medico-chirurgo. 
  2. La dott.ssa Xu Hongling e' autorizzata ad esercitare, in Italia,
la professione di  medico-chirurgo,  previa  iscrizione,  nell'ambito
delle quote stabilite ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi,
che accerta la conoscenza, da parte  dell'interessata,  della  lingua
italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi