IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo  1942  n.
267; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 gennaio
2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si
rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La cooperativa «Ediltinteggio Societa'  Cooperativa»  con  sede  in
Bastia Umbra (PG),  costituita  in  data  15  ottobre  2005,  n.  REA
PG-244723, C.F. 02838440549, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi
dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Enrico Bianchini, nato a
Prato il 16 agosto 1968, con studio in via Ugo la Malfa, n. 6,  Citta
Di Castello (PG) - 06012, ne e' nominato commissario liquidatore.