CIRCOLARE 22 novembre 2011, n. 0041807. 
 
                                Al Comando generale delle Capitanerie
                                di porto 
 
                                Al Reparto Pesca 
 
                                Alle Associazioni di categoria 
 
 
  L'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011  della
Commissione dell'8 aprile 2011, titolo III, capo III, sezione  2,  al
fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della  pesca,
hanno  disciplinato  omogenee  modalita'  di  identificazione   degli
attrezzi da pesca, mediante  la  marcatura  degli  stessi  utilizzati
nelle acque comunitarie. 
  Nel sottolineare che la nuova disciplina  entra  in  vigore  il  1°
gennaio  2012,  e'  necessario,  pertanto,  dare  preventivamente  la
massima diffusione fra il ceto peschereccio, degli obblighi  previsti
dai disposti dei Regolamenti comunitari. 
  Nel merito, le norme in questione prevedono che i pescherecci e gli
attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la  pesca,  riportino,  in
forma permanente e chiaramente  leggibile,  la  sigla  del  porto  di
iscrizione ed il numero di matricola dell'unita'. 
  Premesso  quanto  sopra,  si  ritiene  opportuno  riepilogare,  per
facilita' di consultazione, gli  adempimenti  che  i  comandanti  dei
pescherecci dovranno porre in essere per ottemperare  alla  normativa
comunitaria, ferma restando la necessita' di operare,  per  le  parti
non espressamente  richiamate  nella  presente  circolare,  opportuno
rinvio alla  predetta  normativa  di  riferimento,  ai  fini  di  una
puntuale applicazione della stessa. 
 
Marcatura dei pescherecci. 
 
  I pescherecci devono riportare le lettere del porto in cui l'unita'
e' immatricolata nonche' il numero di matricola su  entrambi  i  lati
della prua, piu' in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in
modo da essere chiaramente visibili dal  mare  e  dal  cielo,  in  un
colore contrastante  (bianco  o  nero)  con  il  fondo  su  cui  sono
tracciati. 
  I caratteri devono avere le seguenti dimensioni: 
    pescherecci aventi l.f.t. superiore a 10 m ed inferiore a 17 m  -
altezza dei caratteri di almeno 25  cm  -  spessore  della  linea  di
almeno 4 cm; 
    pescherecci aventi l.f.t. pari o superiore a 17 m -  altezza  dei
caratteri di almeno 45 cm - spessore della linea di almeno 6 cm. 
  Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci  e  i
dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere  contrassegnati
con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che
li utilizza. 
 
Marcatura degli attrezzi da pesca. 
 
  Gli attrezzi detenuti a bordo o  utilizzati  per  la  pesca  devono
riportare, in relazione alla tipologia di attrezzo da pesca, la sigla
di iscrizione ed il numero di matricola dell'unita' cui appartengono: 
    per le sfogliare e/o per i rapidi, sull'asta; 
    per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; 
    per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel  punto  di
contatto con la boa di ormeggio; 
    per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima  da
piombo. 
  Per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico
le informazioni di cui sopra devono essere riportate  necessariamente
ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da
non  lasciare  senza  contrassegno  nessuna  parte  dell'attrezzo  di
estensione superiore ad un miglio nautico. 
  Le   targhette,   inoltre,    devono    possedere    le    seguenti
caratteristiche: 
    essere composte da materiale inalterabile; 
    essere saldamente fissata all'attrezzo; 
    misurare almeno 65 mm di larghezza; 
    misurare almeno 75 millimetri di lunghezza. 
 
Identificazione delle boe segnaletiche. 
 
  Gli attrezzi  fissi  devono  essere  individuati  tramite  due  boe
segnaletiche situate all'estremita' degli stessi e per mezzo  di  boe
intermedie,  contrassegnate   con   le   informazioni   relative   al
peschereccio, nel punto piu' alto possibile al di sopra  del  livello
dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili. 
  I cavi che collegano le boe all'attrezzo  fisso  devono  essere  di
materiale sommergibile oppure devono essere provvisti di pesi. 
  Le boe segnaletiche situate all'estremita' devono avere le seguenti
caratteristiche: 
    l'asta deve avere un'altezza di almeno 1 metro  dal  livello  del
mare,  misurata  dal  punto  piu'  alto  del  galleggiante  al  bordo
inferiore della bandierina piu' bassa; 
    essere colorate, ma non in rosso o in verde; 
    avere una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie
due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste  deve  essere
di almeno 20 cm; le  bandierine  che  indicano  le  estremita'  dello
stesso attrezzo devono essere  dello  stesso  colore,  che  non  puo'
essere bianco, e delle stesse dimensioni; 
    avere una o due luci, di  colore  giallo,  che  lampeggiano  ogni
cinque secondi e che devono essere visibili a una distanza di  almeno
due miglia nautiche. 
  Le boe possono avere un segnale all'estremita' superiore con una  o
due bande luminose a strisce (non devono essere  di  colore  rosso  o
verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri). 
  Le boe segnaletiche poste all'estremita' dell'attrezzo da pesca,  a
seconda del settore dove si  trovano  devono  avere  i  requisiti  di
seguito riportati: 
    boa del settore  occidentale  (ossia  la  zona  delimitata  sulla
bussola dal semicerchio che va da sud ad  ovest,  compreso  il  nord)
attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci
e una targhetta con le caratteristiche indicate nel punto  precedente
- come da allegato 1, parte integrante della presente Circolare; 
    boa del settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola
dal semicerchio che va da nord ad est, compreso  il  sud)  attrezzata
con una bandierina, una banda luminosa a  strisce,  una  luce  e  una
targhetta- come da allegato 2. 
  Agli  attrezzi  fissi  di  estensione  superiore  a  cinque  miglia
nautiche  devono   essere   fissate   boe   segnaletiche   intermedie
posizionate, tra loro, a  distanze  non  superiori  a  cinque  miglia
nautiche, in modo da non lasciare senza  contrassegno  nessuna  parte
dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza. 
  Le boe devono avere caratteristiche identiche a  quelle  della  boa
segnaletica  situata  all'estremita'  del  settore  orientale,  fatta
eccezione per i seguenti elementi - come da allegato 3: 
    la bandierina deve essere di colore bianco; 
    una boa ogni cinque deve essere dotata di un riflettore radar con
una portata di almeno due miglia nautiche. 
  In  considerazione   dell'imminente   entrata   in   vigore   delle
disposizioni contenute nel regolamento comunitario meglio  citato  in
premessa, si pregano gli Uffici  in  indirizzo  di  dare  la  massima
diffusione alla presente e di estenderne il contenuto della stessa  a
tutti gli Uffici dipendenti. 
  Le Associazioni in indirizzo sono invitate a voler  partecipare  ai
propri associati i contenuti della presente Circolare. 
 
    Roma, 22 novembre 2011 
 
                                                Il direttore generale 
                                                della pesca marittima 
                                                 e dell'acquacoltura  
                                                        Abate