IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  conferenza  Stato  regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 56864 del 26 gennaio 2011 con il quale e' stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  in  data  22  aprile
2010, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011, in  favore
di un numero massimo di n. 39 lavoratori  della  societa'  Mannesmann
Quality Computer Printers S.r.l., in forza  presso  gli  stabilimenti
di: 
    Milano - 22 lavoratori; 
    Roma - 6 lavoratori; 
    Torino - 2 lavoratori; 
    Bologna - 3 lavoratori; 
    Prato - 1 lavoratore; 
    Padova - 2 lavoratori; 
    Catania - 1 lavoratore; 
    Napoli - 1 lavoratore; 
    Bari - 1 lavoratore; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  21  aprile  2011,
relativo alla societa' Mannesmann Quality Computer  Printers  S.r.l.,
per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra
citata, ai fini  della  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Visti  gli  assensi  delle  Regioni  Lombardia  (19  maggio  2011),
Emilia-Romagna (27 maggio 2011), Lazio (10 maggio 2011),  Veneto  (12
maggio 2011), Sicilia (14 giugno 2011), Campania  (10  maggio  2011),
Puglia (2 agosto 2011), Toscana  (18  maggio  2011)  e  Piemonte  (16
maggio 2011) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla  societa'  Mannesmann  Quality
Computer Printers S.r.l., in conformita' agli accordi siglati  presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa,  presentata  dall'azienda  Mannesmann   Quality   Computer
Printers S.r.l.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre
2011, la concessione della proroga del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  in  data  21  aprile
2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori della  societa'
Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., cosi' suddivisi: 
    Corsico (MI) - 20 lavoratori; 
    Roma (RM) - 6 lavoratori; 
    San Mauro Torinese (TO) - 1 lavoratore; 
    Ozzano dell'Emilia (BO) - 3 lavoratori; 
    Prato (PO) - 1 lavoratore; 
    Vigodarzese (PD) - 2 lavoratori; 
    Acireale (CT) - 1 lavoratore; 
    Napoli (NA) - 1 lavoratore; 
    Bari (BA) - 1 lavoratore. 
  La contrazione dell'orario  di  lavoro  sara'  attuata  secondo  le
seguenti modalita': 
    periodo dal 1° maggio 2011  al  30  giugno  2011,  36  lavoratori
sospesi a rotazione con riduzione massima dell'orario di  lavoro  del
40 %; 
    periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011: 
      25  lavoratori  sospesi  a  rotazione  con  riduzione   massima
dell'orario di lavoro del 40%; 
      11 lavoratori sospesi a zero ore. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011. 
  Sul fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 215.524,94. 
  Pagamento diretto: si. 
  Matricola INPS: 4924491012.