IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 56213 del 24 dicembre 2010 con il quale e'
stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno
2010, per il periodo dal 12 giugno 2010 al 31 dicembre 2010, in
favore di un numero massimo di 160 lavoratori dalla societa'
Granarolo S.p.a. dipendenti presso gli stabilimenti di:
Bologna (BO) - 2 lavoratori;
Rimini (RN) - 10 lavoratori;
Sermoneta (LT) - 117 lavoratori;
Vernate (MI) - 31 lavoratori;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 febbraio 2011,
relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in
deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al
30 giugno 2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2011,
relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le
condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in
deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio 2011 al
31 dicembre 2011;
Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (17 febbraio 2011 e 8
settembre 2011), Lazio (16 marzo 2011) e Emilia-Romagna (2 marzo
2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei
lavoratori dipendenti dalla societa' Granarolo S.p.a., per il periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in conformita' agli accordi
siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche;
Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8 luglio 2011), Lazio
(15 luglio 2011) e Emilia-Romagna (presente in sede di accordo
governativo del 22 giugno 2011), che si sono assunte l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che
sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa'
Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre
2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al
30 giugno 2011;
Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata
dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al
31 dicembre 2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno
2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio
2011, in favore di un numero massimo di 157 lavoratori della societa'
Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di:
Bologna (BO) - 1 lavoratore;
Rimini (RN) - 10 lavoratori;
Sermoneta (LT) - 116 lavoratori;
Vernate (MI) - 30 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il
periodo dal 12 giugno 2011 al 30 giugno 2011.
Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al
reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo
sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 1.415.439,78.
Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810.
Pagamento diretto: no.