IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  Conferenza  Stato  regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 56213 del 24 dicembre  2010  con  il  quale  e'
stata autorizzata la concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  in  data  11  giugno
2010, per il periodo dal 12 giugno  2010  al  31  dicembre  2010,  in
favore  di  un  numero  massimo  di  160  lavoratori  dalla  societa'
Granarolo S.p.a. dipendenti presso gli stabilimenti di: 
    Bologna (BO) - 2 lavoratori; 
    Rimini (RN) - 10 lavoratori; 
    Sermoneta (LT) - 117 lavoratori; 
    Vernate (MI) - 31 lavoratori; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  data  8  febbraio  2011,
relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
proroga del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  in
deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011  al
30 giugno 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  22  giugno  2011,
relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
proroga del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  in
deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio  2011  al
31 dicembre 2011; 
  Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (17  febbraio  2011  e  8
settembre 2011), Lazio (16 marzo  2011)  e  Emilia-Romagna  (2  marzo
2011), che si sono assunte  l'impegno  all'erogazione  della  propria
quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla societa' Granarolo S.p.a., per il periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in  conformita'  agli  accordi
siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche; 
  Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8  luglio  2011),  Lazio
(15 luglio 2011)  e  Emilia-Romagna  (presente  in  sede  di  accordo
governativo del 22  giugno  2011),  che  si  sono  assunte  l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito  che
sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'
Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011  al  31  dicembre
2011, in conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista  l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011  al
30 giugno 2011; 
  Vista  l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio  2011  al
31 dicembre 2011; 
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30  giugno
2011, la concessione della proroga del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  8  febbraio
2011, in favore di un numero massimo di 157 lavoratori della societa'
Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di: 
    Bologna (BO) - 1 lavoratore; 
    Rimini (RN) - 10 lavoratori; 
    Sermoneta (LT) - 116 lavoratori; 
    Vernate (MI) - 30 lavoratori. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 12 giugno 2011 al 30 giugno 2011. 
  Sul fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 1.415.439,78. 
  Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810. 
  Pagamento diretto: no.