IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744,  relativa  alle  norme  in
materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta'
vegetali; 
  Visto il decreto ministeriale 22  gennaio  1988  che  stabilisce  i
compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini
della loro iscrizione nei registri nazionali; 
  Visto il decreto ministeriale  10  maggio  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita'  per
la  presentazione  delle  domande  per  la  iscrizione  nei  registri
nazionali delle varieta' di specie agricole ed orticole»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e
l'articolo 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini  della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione  delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della  Commissione  del  6  ottobre
2003; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  luglio  2011,  in  corso   di
registrazione, relativo ai caratteri e condizioni  da  osservarsi  ai
fini della  iscrizione  delle  varieta'  nel  registro  nazionale  in
attuazione della  direttiva  2011/68/UE,  della  Commissione  del  1°
luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE  della
Commissione del 6 ottobre 2003; 
  Visto  il  decreto  8  maggio  2001,  pubblicato  sul   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio  2001  con  il
quale sono adottati criteri per l'iscrizione al Registro nazionale di
varieta' di cereali a paglia, escluso il riso; 
  Visto il decreto 17 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2004  con  il  quale  sono  adottati  criteri  per
l'iscrizione al Registro nazionale di Triticum  monococcum  L.  e  di
Triticum dicoccum Schubler; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre  2011,
ha espresso parere favorevole all'approvazione dei nuovi criteri  per
l'iscrizione al  registro  nazionale  delle  varieta'  di  cereali  a
paglia, come risulta dal verbale della riunione medesima; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro  Nazionale
delle varieta' di  cereali  a  paglia  e  pertanto  la  procedura  di
iscrizione ai registri nazionali, di cui all'articolo 19 della  legge
25 novembre 1971, n. 1096, delle predette  varieta'  e'  soggetta  ai
criteri di cui all'allegato, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto.