IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del possesso del «Świadectwo Czeladnicze» (Titolo di operaio qualificato) nella professione di parrucchiera da donna rilasciato dalla Camera dell'Artigianato di Świdnica (Polonia), della durata di 3 anni comprensivi di tirocinio, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa per la parte relativa al trattamento e acconciatura maschili, consistente - a scelta dell'interessata - in un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi o in una prova attitudinale, poiche' il titolo posseduto risulta relativo alla sola parte dell'acconciatura femminile, mentre risulta carente della parte relativa al trattamento e all'acconciatura maschili, rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 207631 del 3 novembre 2011 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative; Decreta: Art. 1 Alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, nata a Dzierzoniow (Polonia) in data 4 agosto 1977, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa a scelta tra tirocinio di adattamento o prova attitudinale, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 23 novembre 2011 Il direttore generale: Vecchio