IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda  della  sig.ra  Barbara  Elzbieta  Cal,  cittadina
polacca, diretta ad  ottenere  il  riconoscimento  del  possesso  del
«Świadectwo  Czeladnicze»  (Titolo  di  operaio  qualificato)   nella
professione  di  parrucchiera  da  donna  rilasciato   dalla   Camera
dell'Artigianato di  Świdnica  (Polonia),  della  durata  di  3  anni
comprensivi di tirocinio, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina   dell'attivita'   di    acconciatore»    e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  27
settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge  n.  174/2005  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa  per  la
parte relativa al trattamento e acconciatura maschili, consistente  -
a scelta dell'interessata - in  un  tirocinio  di  adattamento  della
durata di tre mesi o in una prova  attitudinale,  poiche'  il  titolo
posseduto  risulta  relativo  alla   sola   parte   dell'acconciatura
femminile, mentre risulta carente della parte relativa al trattamento
e all'acconciatura maschili, rispetto  alla  formazione  per  analoga
qualifica  impartita  in  Italia  per  l'esercizio   della   medesima
attivita'; 
  Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria  le  quali,
regolarmente convocate e informate in merito all'istanza,  non  hanno
partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. 207631 del 3 novembre 2011 ha comunicato  alla  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato che la richiedente, pur avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  non  ha  tuttavia  presentato  documentazione  utile
all'accoglimento  dell'istanza   di   riconoscimento   senza   misure
compensative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla  sig.ra  Barbara  Elzbieta  Cal,  cittadina  polacca,  nata  a
Dzierzoniow (Polonia) in data  4  agosto  1977,  e'  riconosciuto  il
titolo di studio di cui in  premessa,  quale  titolo  valido  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge  n.  174/2005  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa a scelta
tra tirocinio di adattamento o prova attitudinale, volta a colmare la
carenza  formativa  riscontrata,  il  cui  oggetto  e  modalita'   di
svolgimento, sono indicati negli  allegati  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 23 novembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio