IL DIRETTORE GENERALE  
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16  marzo
1942 n. 267; 
  Viste le  risultanze  del  verbale  di  mancata  revisione  del  22
novembre   2010,   effettuate   dal   revisore    incaricato    dalla
Confederazione  Cooperative  Italiane  e   relative   alla   societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento  per  atto   d'autorita'   ai   sensi   dell'art.   2545
septiesdecies  c.c.,   con   contestuale   nomina   del   commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  Cooperativa  «Esseacca  Societa'  Cooperativa»  con   sede   in
Ospitaletto (BS),  costituita  in  data  30  dicembre  2004,  n.  REA
BS-468706,  Codice  fiscale  n.  03176140162,  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies  c.c.  e  il  avv.
Giammarco Di Raimo, nato a Roma il 20 settembre 1971, con  studio  in
via G. Andreoli n. 2,  Roma  -  00195,  ne  e'  nominato  commissario
liquidatore.