IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
«codice delle assicurazioni private»; 
  Visto, l'art. 303 del predetto codice, ed in particolare, il  comma
2, ai sensi del quale il Ministro  delle  attivita'  produttive  (ora
dello sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le  condizioni
e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto  del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina  con  proprio   decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di  garanzia
per le vittime  della  caccia»  nell'esercizio  2010,  trasmesso  dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 11/29494  del  19  luglio  2011,
nella quale si rappresenta l'opportunita'  di  mantenere  per  l'anno
2012 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo
determinata per l'anno 2011, pari a quella  massima  legislativamente
prevista; 
  Visto il provvedimento n. 2939, in data 3 novembre 2011, dell'ISVAP
-  Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per
il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi  assicurativi
incassati nell'esercizio 2012; 
  Ravvisata, pertanto,  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2012
l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari  a  quella  massima
legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso  terzi
derivante dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle
armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a versare
per l'anno 2012 alla CONSAP  -  Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici S.p.A. - gestione autonoma del «Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della caccia» e' determinato nella misura del  5%  dei  premi
incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione  per  gli
oneri di  gestione  stabilita  con  provvedimento  ISVAP  di  cui  in
premessa.