IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di  recepimento  della
direttiva 2011/39/UE della Commissione relativo all'iscrizione  della
sostanza attiva fenazaquin nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo  1995  e  alla  modifica  della  decisione   2008/934/CE   come
aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione
della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE; 
  Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26  maggio
2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle  «disposizioni
specifiche»,  che  la  sostanza   attiva   fenazaquin   puo'   essere
autorizzata solo come acaricida su piante ornamentali in serra; 
  Considerato che l'Impresa Gowan Comercio Internacional e  Servicios
Limitada titolare dell'autorizzazione Pride Ultra (reg. n.  8888)  ha
ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 26  maggio
2011,  adeguando  l'etichetta  alle  nuove   disposizione   riportate
nell'allegato al decreto stesso; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo n. 194/95 e che  ora  figurano  nel
Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione; 
  Tenuto conto che l'art. 6,  commi  1  e  2,  del  suddetto  decreto
stabilisce i termini, entro cui possono  essere  commercializzati  ed
utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette  non  conformi  a
quanto stabilito dal decreto ministeriale 26 maggio 2011; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
del prodotto fitosanitario Pride Ultra (reg. n.  8888),  dell'Impresa
Gowan  Comercio  Internacional  e  Servicios  Limitada  puo'   essere
concessa fino al 31 maggio 2021, data di  scadenza  dell'approvazione
della sostanza attiva fenazaquin, fatta salva la  presentazione,  nei
tempi fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, di
un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  che  ora  figurano  nel
regolamento (UE) n.  545/2011  della  Commissione,  nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al decreto ministeriale 26 maggio 2011; 
  Ritenuto pertanto, di ri-registrare  provvisoriamente  il  prodotto
fitosanitario Pride Ultra (reg. n. 8888), fino  al  31  maggio  2021,
termine dell'approvazione della  sostanza  attiva  componente,  fatti
salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con  le  modalita'
definite  dal  citato  decreto  26  maggio  2011,  pena   la   revoca
dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  prodotto  fitosanitario  Pride   Ultra   (reg.   n.   8888)
dell'Impresa Gowan Comercio Internacional  e  Servicios  Limitada  e'
ri-registrato  provvisoriamente,  alle  nuove  condizioni   d'impiego
riportate nell'allegato al decreto  ministeriale  26  maggio  2011  e
nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio  2021,
data di scadenza dell'approvazione della sostanza  attiva  fenazaquin
in esso contenuta. 
  2.  Sono  fatti  salvi,  pena  la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  in  questione,   gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti stabiliti dall'art. 4, del decreto 26  maggio  2011,  che
prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai  requisiti  di
cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995  e  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al  fine  della
valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' ai dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al decreto ministeriale sopra menzionato.