IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2011  con  cui  sono  stati
definiti le modalita' ed i contenuti della prova  di  ammissione  per
l'anno accademico 2011-2012 ai corsi di laurea e di laurea magistrale
programmati a livello nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale  5  luglio  2011  con  cui  e'  stato
definito, di concerto con il Ministro della  salute,  il  numero  dei
posti disponibili a livello  nazionale  per  le  immatricolazioni  al
corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia; 
  Vista, in particolare,  la  tabella  parte  integrante  del  citato
decreto, che definisce il numero dei posti  riservati  agli  studenti
comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30  luglio
2002, n.189; 
  Viste le note delle Universita' degli studi di Foggia, di  Messina,
di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Sassari con  le  quali  viene
richiesto di autorizzare ulteriori posti per le ammissioni  al  corso
di laurea magistrale predetto per l'anno accademico 2011-2012; 
  Considerato  che  la  programmazione  dei  posti  definita  con  il
richiamato decreto 5 luglio  2011  risulta  inferiore  rispetto  alle
esigenze del fabbisogno professionale del  medico  chirurgo,  di  cui
alla la rilevazione per l'anno accademico 2011-2012 che il  Ministero
della salute ha effettuato  ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto
legislativo n. 502/1992, sancita dalla Conferenza  Permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano in data 18 maggio 2011; 
  Ritenuto,  d'intesa  con  il  Ministero  della  salute,  di   poter
accogliere le richieste predette, e di consentire a tutti gli  Atenei
di ampliare l'offerta formativa a suo tempo deliberata  dagli  organi
accademici in modo da correlare maggiormente  la  programmazione  del
corso all'esigenza del fabbisogno del servizio  sanitario  a  livello
nazionale; 
  Ritenuto, peraltro, che per poter garantire la qualita'  formativa,
il predetto incremento sia definito dalle singole sedi nel limite del
10 per cento rispetto al numero dei posti definiti con il  richiamato
decreto ministeriale 5 luglio 2011; 
  Ritenuto  che  gli  Atenei  interessati  comunichino  al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  le   decisioni
assunte  stante  la  necessita'  di  quantificare  la  programmazione
definitiva per l'anno accademico 2011-2012; 
  Ritenuto di dover comunque salvaguardare il principio del merito in
ordine alla posizione dei candidati  nelle  relative  graduatorie  in
funzione della opzione espressa circa il corso prescelto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Universita' sono autorizzate ad incrementare, nel limite  del
10 per cento secondo la numerosita' massima riportata nella tabella 1
allegata, il numero dei posti  disponibili  per  le  immatricolazioni
degli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art.  26  della
legge 30 luglio 2002, n.189 al corso di laurea magistrale in Medicina
e Chirurgia, gia' definito  con  il  decreto  ministeriale  5  luglio
richiamato nelle premesse. 
  2.  Le  Universita'  nel  procedere  alle  immatricolazioni   degli
studenti, conseguenti al predetto ampliamento,  tengono  conto  della
posizione di merito in  graduatoria  e  delle  opzioni  espresse  dai
candidati circa il corso scelto, consentendo altresi'  a  coloro  che
risultano  gia'  immatricolati  al  corso  di  laurea  magistrale  in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, indicato come  seconda  opzione,  di
transitare al corso in Medicina  e  Chirurgia  qualora  siano  ancora
interessati e l'entita' dell'incremento dei posti lo consenta. 
  3. Per quanto attiene alle sedi  universitarie  aggregate,  le  cui
immatricolazioni sono state disciplinate nell'allegato  n.  2,  parte
integrante del decreto ministeriale  15  giugno  2011,  citato  nelle
premesse, il CINECA rende disponibile dalle ore 9.00  del  giorno  1°
dicembre alle ore 15.00 del 5 dicembre  una  procedura  che  consente
agli studenti, gia' immatricolati al corso di  laurea  magistrale  in
Odontoiatria e Protesi Dentaria o, per le sedi di Udine e Trieste, di
Medicina e Chirurgia di  manifestare  l'interesse  a  transitare  sul
corso di Medicina e Chirurgia secondo l'ordine delle  opzioni  a  suo
tempo  espresse,  qualora  l'entita'  dell'incremento  dei  posti  lo
consenta. 
  4.  Le  Universita'  sono  tenute   a   comunicare   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le  eventuali
conseguenti deliberazioni assunte, in modo da poter  quantificare  la
programmazione definitiva del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
per l'anno accademico 2011-2012. Per le sedi universitarie  aggregate
di cui al comma precedente la comunicazione deve avvenire entro il 30
novembre. 
    Roma, 23 novembre 2011 
 
                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                             e della ricerca: Profumo 
 
Il Ministro della salute: Balduzzi