Sommario 
 
1. Obiettivo e contenuti delle linee guida 
2. Come scegliere il criterio di aggiudicazione 
3. Aspetti generali dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
4. La individuazione dei criteri e sub criteri di valutazione e della
relativa ponderazione 
4.1 Criteri, sub criteri, pesi, punteggi, sub pesi e sub punteggi 
4.2 La definizione dei criteri 
4.3 L'importanza di una corretta ponderazione 
4.4 Possibilita' di prevedere elementi di natura "soggettiva" 
4.5 Esigenze sociali ed ambientali 
4.6 I criteri motivazionali 
4.7 La fissazione della soglia 
5. Come individuare la migliore offerta 
5.1 La prima fase delle metodologie 
5.1.1 Prima fase - aspetti qualitativi 
5.1.2 Prima fase: aspetti quantitativi 
5.2 La cd. "riparametrazione" 
5.3 La seconda fase: la formazione della graduatoria 
5.3.1 Il metodo aggregativo compensatore 
5.3.2 Il metodo electre 
5.3.3 Il punteggio assoluto 
 
1. Obiettivo e contenuti delle linee guida 
L'Autorita' per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,
Servizi e Forniture, nell'imminenza dell'entrata in vigore (8  giugno
2011) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, d'ora innanzi "Regolamento",
ha effettuato  un'audizione  con  gli  operatori  del  mercato  e  le
amministrazioni coinvolte nell'affidamento  dei  contratti  pubblici,
preceduta  da  una  consultazione  on  line,  sulle  varie  questioni
concernenti   l'applicazione   del   criterio    di    aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa negli  appalti  pubblici
di servizi e forniture,  sottoposte  dagli  operatori  all'attenzione
della stessa Autorita', per valutare l'utilita'  e  l'impatto  di  un
atto a carattere generale sulla materia. Gli atti e  le  osservazioni
sono consultabili all'indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniO
nLine 
Sulla  base  di  quanto  emerso  nella  procedura  di  consultazione,
l'Autorita'  ha  constatato  che  l'applicazione  del   criterio   di
aggiudicazione dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  negli
appalti pubblici di servizi e forniture evidenzia  diverse  questioni
applicative,  legate  soprattutto  alla   necessita'   di   coniugare
l'imparzialita' e l'oggettivita' del giudizio sulle offerte, da parte
della   commissione   giudicatrice,    con    il    rispetto    della
discrezionalita' delle scelte della  amministrazione,  garantendo  la
concorrenza. L'utilizzo dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
come criterio di selezione, infatti, non garantisce di  per  se'  che
l'offerta selezionata sia la migliore. Un impiego  corretto  di  tale
criterio comporta che  la  stazione  appaltante  operi  ex  ante,  in
relazione all'oggetto del contratto, alcune  scelte  in  merito  agli
aspetti   su   cui   e'   fondata    l'individuazione    dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, cosi' da costruire in modo  efficace
e consapevole i criteri di valutazione ed i sub-criteri,  nonche'  la
relativa ponderazione e da  scegliere  il  metodo  di  determinazione
della graduatoria delle offerte. Da qui, l'importanza per il mercato,
emersa nell'ambito della consultazione sia dal lato pubblico che  dal
lato degli operatori economici, di avere a disposizione  linee  guida
metodologiche-operative che contengano indicazioni  concrete  per  la
gestione della gara con il criterio dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa. 
 La presente determinazione ha l'obiettivo di delineare  gli  aspetti
piu' rilevanti da un punto di vista giuridico  e  tecnico,  assumendo
come punto di osservazione il ruolo che ha la stazione appaltante  e,
quindi, il percorso che questa deve  seguire  nel  caso  in  cui,  in
funzione degli elementi oggettivi del contratto e delle  garanzie  di
concorrenza  effettiva,  opti  per   l'utilizzo   del   criterio   di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 1 . 
 
     1 L'Autorita' ha gia' affrontato, nel  recente  passato,  alcune
delle principali problematiche sorte  con  riguardo  all'applicazione
pratica del criterio in parola. Si  rammentano,  in  particolare,  le
piu' recenti determinazioni adottate sul punto (n. 5/2008, n.  4/2009
e n. 5/2010), nonche' l'adozione di svariati pareri di precontenzioso
e deliberazioni. Con  la  determinazione  n.  5/2008,  e'  stata,  in
particolare, affrontata la tematica delle condizioni legittimanti  la
scelta del  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
rispetto al criterio del prezzo piu' basso, al fine di evitare che un
eventuale utilizzo distorto del criterio,  da  parte  delle  stazioni
appaltanti, determini l'esercizio di una discrezionalita'  svincolata
da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile  di  tradursi
in una violazione  dei  principi  di  parita'  di  trattamento  degli
operatori economici e di correttezza dell'azione amministrativa. 
    Con la determinazione n. 4/2009, sono state  approvate  le  linee
guida  per  l'utilizzo  del  criterio  in  esame  nell'ambito   delle
procedure di finanza di progetto. In tale occasione, l'AVCP ha inteso
fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione di  questo  complesso
criterio, sia per quanto concerne la scelta dei criteri e sub-criteri
di selezione e la loro relativa ponderazione sia per quanto  riguarda
le modalita' di applicazione dei c.d. "metodi multicriteri", previsti
dalla normativa per rendere aggregabili valutazioni espresse  secondo
unita' di misura diverse, altrimenti difficilmente confrontabili. 
    Con la determinazione n. 5/2010 sono state  fornite  linee  guida
per l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa  per  l'affidamento  dei   servizi   di   ingegneria   ed
architettura, sulla base del presupposto che tale criterio appare  il
piu' indicato per la valutazione  delle  offerte  in  relazione  alla
specificita' ed alla complessita' dei servizi in  questione,  la  cui
natura richiede, spesso, la valutazione  di  aspetti  qualitativi  ed
innovativi. 
 
In particolare, la determinazione affronta, con specifica  attenzione
ai servizi ed alle forniture, i seguenti profili: 
 
    - le modalita' di scelta da parte delle stazioni  appaltanti  del
corretto criterio di aggiudicazione da utilizzare in  relazione  alle
peculiarita' dell'oggetto del contratto; 
    - le indicazioni che occorre  inserire  nei  documenti  di  gara,
quali i criteri, i sub-criteri e relativa ponderazione, ed i  criteri
motivazionali; 
    - i metodi di valutazione delle offerte  e  di  formazione  della
graduatoria delle offerte; 
    - il principio della riparametrazione per i criteri qualitativi e
quantitativi; 
    - l'utilizzo della soglia sia per i criteri qualitativi  che  per
quelli quantitativi; 
    - le formule per i criteri quantitativi  ed  in  particolare  per
l'aspetto economico (ribasso o prezzo). 
 
1. Come scegliere il criterio di aggiudicazione 
 
 L'articolo 81, al comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  d'ora
innanzi "Codice" , rubricato  "criteri  per  la  scelta  dell'offerta
migliore", dispone  che  "nei  contratti  pubblici,  fatte  salve  le
disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative  relative
alla remunerazione di  servizi  specifici,  la  migliore  offerta  e'
selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con  il  criterio
dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa".   L'uso    della
congiunzione disgiuntiva "o"  indica,  chiaramente,  che  esiste  una
sostanziale  equivalenza   tra   i   due   sistemi,   tra   i   quali
l'amministrazione puo', quindi, scegliere liberamente. 
 Pertanto, posta l'assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal
legislatore a favore dell'uno o dell'altro criterio e considerata  la
discrezionalita' nella relativa valutazione di cui gode  la  stazione
appaltante,  la  stessa,  all'atto   di   decidere   quale   criterio
utilizzare, dovra', tuttavia, fondare la propria scelta sulla base di
due presupposti. 
 Il primo e' previsto al comma 2 dell'art. 81 del  Codice,  il  quale
letteralmente  dispone:  "Le  stazioni  appaltanti  scelgono,  tra  i
criteri di cui al comma 1, quello piu'  adeguato  in  relazione  alle
caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel  bando  di
gara quale dei due criteri di cui al  comma  1  sara'  applicato  per
selezionare la migliore offerta". Dunque, le stazioni appaltanti sono
vincolate a scegliere il criterio di aggiudicazione, in  relazione  a
fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche  specifiche
del contratto e delle relative prestazioni. Tale scelta dovra' essere
motivata  in  funzione  degli  elementi  oggettivi  del  contratto  e
congruente con le sue caratteristiche oggettive. In secondo luogo, la
finalita' cui deve tendere la stazione appaltante  nella  scelta  del
criterio di aggiudicazione e'  descritta  nel  considerando  2  della
direttiva n.  2004/18/CE,  dove  viene  chiaramente  evidenziato  che
"l'aggiudicazione dell'appalto  deve  essere  effettuata,  applicando
criteri obiettivi  che  garantiscano  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento e che
assicurino una valutazione delle offerte in condizioni  di  effettiva
concorrenza".  Secondo  l'interpretazione  fornita  dal  giudice   di
Lussemburgo,  per  "sviluppo  di  una  concorrenza  effettiva",  deve
intendersi una modalita'  di  attribuzione  degli  appalti  tale  che
l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado  di  comparare  diverse
offerte e scegliere la piu' conveniente in base a criteri obiettivi 2
. 
 
     2 Si vedano le sentenze della Corte di  Giustizia  16  settembre
1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. pag. I5697,  punto
26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini e
Mantovani, Racc. pag. I-9233, punto 34, e  12  dicembre  2002,  causa
C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 89). 
 
Caratteristiche  dell'oggetto  del  contratto  e  valutazione   delle
offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i  punti
di riferimento, nonche' i vincoli alla discrezionalita' nella  scelta
del criterio di aggiudicazione, cui  le  stazioni  appaltanti  devono
soggiacere e che devono  tenere  presenti  nella  preparazione  delle
strategia di gara e nelle finalita' da raggiungere con  le  procedure
espletate. 
In generale, si puo' affermare che,  nel  caso  in  cui  e'  ritenuto
possibile ed  opportuno  che  l'appaltatore  partecipi,  in  sede  di
offerta, al processo ideativo del  servizio  o  della  fornitura,  e'
necessario utilizzare il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa  che  consente  di  valutare  l'apporto  qualitativo  del
concorrente. 
Per tali motivi, l'Autorita' ha espresso l'avviso  che,  ad  esempio,
nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria  ed  architettura,
sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, in ossequio alla specificita' ed alla  complessita'  dei
servizi in questione; questo modello selettivo consente , infatti, di
valorizzare le capacita' innovative del mondo professionale, volte ad
aumentare  il  valore  complessivo   del   servizio   offerto.   Tale
indicazione e' stata confermata dal Regolamento. 
 La medesima indicazione riguarda gli  appalti  relativi  ai  servizi
socio - sanitari  ed  educativi  e,  piu'  in  generale,  ai  servizi
sociali. In tali settori,  occorre  garantire  la  piena  espressione
della progettualita' degli operatori economici e del  terzo  settore,
tenendo  conto  della  qualita'   e   delle   caratteristiche   delle
prestazioni offerte e della qualificazione del personale3 . 
 
     3 Si veda l'art. 5 (Ruolo del terzo settore) della l. 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali". 
 
 Una valutazione analoga vale, in generale, in relazione a servizi di
tipo tecnologico, la cui specificita'  e  complessita'  richiede,  di
norma, la valutazione  di  aspetti  qualitativi  ed  innovativi.  Con
riguardo alle forniture, qualora i prodotti,  pur  essendo  simili  o
analoghi nelle  prestazioni,  presentano,  comunque,  caratteristiche
tecnologiche non direttamente comparabili tra di  loro  e,  pertanto,
non  sono  tra  loro  direttamente  confrontabili  solo   sul   piano
economico, occorre utilizzare il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa al fine di favorire una concorrenza effettiva4 . 
 
     4 Per un esempio, si veda il parere di precontenzioso n. 78/2008
dell'AVCP. 
 
In  tali  casi  dovra'  essere  posta  particolare  attenzione  nella
predisposizione dei criteri di valutazione, al  fine  di  non  creare
regole preferenziali che precostituiscano l'aggiudicazione  a  favore
di un determinato concorrente. 
In sostanza, quindi,  soltanto  se  la  stazione  appaltante  ha  ben
individuato l'oggetto  della  gara  in  modo  tale  da  non  lasciare
nell'offerta margini  di  definizione  alle  imprese  concorrenti  e,
quindi, nel caso in  cui  si  tratti  di  servizi  ripetitivi  e  non
complessi, il criterio del prezzo piu' basso puo' essere utilizzato e
ritenuto logico ed appropriato. 
 Anche la giurisprudenza piu' recente si e' espressa nel senso che la
scelta tra i  criteri,  che  sono  astrattamente  equiordinati,  deve
orientarsi tenendo presente l'unicita' e l'automatismo  del  criterio
del prezzo piu' basso e la  pluralita'  e  variabilita'  dei  criteri
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  quali  il  prezzo,  la
qualita', il pregio tecnico, il  servizio  successivo  alla  vendita,
l'assistenza tecnica, ecc. 5 . 
 
     5 Cfr. tra altre, sentenza del Consiglio di Stato n. 8408 del  3
dicembre 2010. Inoltre , T.A.R. Piemonte, sezione seconda, 4  gennaio
2011, n. 1, ha affermato che e'  illogico  aggiudicare  una  gara  di
appalto con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso  se  la  stazione
appaltante ha deciso di attribuire rilievo agli  aspetti  qualitativi
dell'offerta. In particolare, il collegio piemontese afferma  che  la
volonta'  del  legislatore  e'  chiara:  "Esistendo  una  perfetta  e
sostanziale equivalenza tra i  due  sistemi,  la  scelta  dell'uno  o
dell'altro   criterio   e'   rimessa   alla   libera   determinazione
dell'amministrazione". Questa liberta' trova, pero', un limite  nella
congruenza e logicita' della  scelta  rispetto  alle  prestazioni  da
valutare; pertanto, la scelta del criterio di aggiudicazione va fatta
con  riguardo   a   "quello   piu'   adeguato   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'oggetto  del  contratto".  Tutto  cio'  con  il
duplice fine, da un lato, di "selezionare  la  migliore  offerta"  e,
dall'altro, di garantire la qualita' delle prestazioni ed il rispetto
dei principi di  libera  concorrenza,  parita'  di  trattamento,  non
discriminazione, trasparenza,  proporzionalita',  nonche'  quello  di
pubblicita'. Venendo a casi concreti,  il  T.A.R.  specifica  che  il
massimo  ribasso,  "in  quanto  parametro  oggettivo  e  trasparente,
favorisce  un  piu'  pieno  e  corretto  svolgimento   del   processo
competitivo" e sembra essere "adeguato allo  scopo  e  conforme  alle
previsioni di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n.  163/2006  laddove
non vi siano dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a
gara": in questi casi, infatti,  se  l'oggetto  dell'appalto  e'  ben
individuato,  si  evitano  fenomeni  distorsivi  della   concorrenza.
Viceversa, risulta, per il T.A.R., "illogica la scelta  del  criterio
del prezzo piu' basso quando la legge di gara attribuisca rilievo  ad
aspetti  qualitativi  variabili  dell'offerta,  in   riferimento   al
particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero,  al
loro livello quantitativo e  qualitativo".  In  questi  casi  appare,
quindi, corretto utilizzare l'altro criterio (offerta  economicamente
piu' vantaggiosa) dal momento che "la pluralita' di elementi presi in
considerazione dalla lex  specialis  si  pone  in  contrasto  con  la
caratteristica unicita' del criterio del prezzo piu' basso". 
 
Pertanto, e' da considerare manifestamente  illogica  la  scelta  del
criterio del prezzo piu' basso quando la legge  di  gara  attribuisca
rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento
al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro  numero,
al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di  formazione  del
personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi, la
pluralita' di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si
pone in contrasto con la caratteristica  unicita'  del  criterio  del
prezzo piu' basso, comportando la violazione degli articoli 81  e  82
del Codice. 
 Un altro elemento da tenere presente e' costituito dal fatto che  il
ricorso al criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa (in luogo del prezzo piu' basso) puo'  rappresentare
uno strumento utile, in coerenza con  l'oggetto  dell'appalto  e  nel
rispetto di inderogabili principi di par condicio e trasparenza,  per
dare rilievo ad elementi di ordine ambientale e sociale. Si pensi, in
particolare, al Green Public  Procurement6  ,  perseguito  a  livello
nazionale  e  comunitario,  come  strumento  non   solo   di   tutela
ambientale,  ma  anche  come   modalita'   economica   di   risparmio
(energetico, idrico, nella produzione di rifiuti, ecc .)7 . 
 
     6 Si veda il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nella  pubblica  amministrazione  (PAN  GPP)  concordato  tra
Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Economia e delle Finanze e il
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  pubblicato   sulla   Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 107 dell'8 maggio 2008, che  indica  le
11 categorie  merceologiche  rientranti  nei  settori  prioritari  di
intervento per il GPP. Sul sito dell'Autorita' e' stata  attivata  la
raccolta dei dati relativi all'utilizzo dei criteri ambientali  nelle
procedure di appalto. 
     7 Si veda, da  ultimo,  il  decreto  Ministero  dell'ambiente  e
tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011  (G.U.  21  settembre
2011, n. 220). 
 
Al   riguardo,   il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, anche negli  appalti  di  forniture,  consente  di  dare
peculiare rilievo a specifici profili di sostenibilita' ambientale. 
 Gli aspetti ambientali possono  essere  combinati  con  gli  aspetti
sociali, in un approccio  integrato  verso  la  sostenibilita'  negli
appalti pubblici. Alcuni esempi ed indicazioni sulla possibilita'  di
realizzare appalti pubblici socialmente responsabili sono  reperibili
nella "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli  appalti
pubblici", recentemente pubblicata dalla Commissione UE8 . 
 
     8 Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti
sociali negli appalti pubblici, in http  :  //e  c.  europ  a.  eu/so
cial/main. 
 
2. Aspetti generali dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
 
Il Codice precisa (art. 83, comma 1)  che  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa fonda l'aggiudicazione dei  contratti
pubblici non tanto su una valutazione meramente economica, quanto  su
una complessa integrazione tra il dato economico e quello  tecnico  e
qualitativo;  integrazione  che   avviene   applicando   criteri   di
valutazione quantitativi (prezzo, tempo di esecuzione,  durata  della
concessione,  ecc.)  o  qualitativi  (caratteristiche   estetiche   e
funzionali, qualita', pregio tecnico,  ecc.)  inerenti  alla  natura,
all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Si tratta, quindi,
di un criterio complesso, che comporta la  capacita'  della  stazione
appaltante sia di definire, a  monte,  elementi  di  valutazione  che
riflettano correttamente le esigenze qualitative ed economiche  della
amministrazione stessa sia di utilizzare  metodi  o  formule  per  la
determinazione della graduatoria delle offerte che non  distorcano  i
risultati, cioe' non siano tali da rendere eccessivamente ininfluenti
o,  viceversa  del  tutto  decisivi,  alternativamente  gli   aspetti
economici o quelli tecnici. 
L'art. 83, comma 5, del Codice stabilisce che le stazioni  appaltanti
debbano utilizzare metodologie tali  da  consentire  l'individuazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con un  unico  parametro
numerico  finale.  Ed  in  effetti,   l'individuazione   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  e'   fondata   sulla   valutazione
integrata di una pluralita' di criteri di valutazione:  cio'  implica
la necessita' di risolvere  i  problemi  di  comparabilita'  tra  gli
stessi criteri a causa della  loro  diversa  natura,  quantitativa  o
qualitativa, e  delle  diverse  unita'  di  misura  in  cui  essi  si
esprimono. Lo stesso art. 83, al comma 5, dispone, inoltre, che  tali
metodologie sono stabilite dal Regolamento. 
Quest'ultimo ha apportato, sul punto, rilevanti innovazioni  rispetto
al precedente d.P.R. n.  554/1999,  prevedendo,  all'allegato  "P"  -
richiamato  in  via  generale  dall'articolo  283  "Selezione   delle
offerte" e, in particolare, dall'articolo 286  "Servizi  di  pulizia"
del Regolamento - le modalita' ed i criteri di  calcolo  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  per  gli  appalti  di  servizi   e
forniture,  e,  all'allegato  "M",  le  modalita'   per   determinare
l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa   per   i   servizi   di
ingegneria. Il Regolamento, sempre innovando rispetto al passato,  ha
introdotto specifiche disposizioni di applicazione generale circa  la
procedura   che   deve   seguire   la   stazione    appaltante    per
l'aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa di contratti di forniture e di servizi. All'articolo 283,
il Regolamento dispone che, in caso di aggiudicazione  di  servizi  e
forniture  con   il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,  i  pesi  o  punteggi  da  assegnare   ai   criteri   di
valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi,  di
cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del Codice, ed indicati  nel  bando
di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente  pari  a
cento. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che  la  commissione
giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 84 del Codice, valuta
le offerte tecniche, procede alla assegnazione dei relativi  punteggi
(applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera
di invito secondo quanto previsto nell'allegato "P"), da' lettura, in
seduta pubblica,  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche,
procede all'apertura delle buste contenenti  le  offerte  economiche,
da' lettura delle offerte quantitative (ribassi,  prezzi,  riduzione.
ecc. ecc.) espresse in lettere e  valuta,  infine,  se  sussistono  i
presupposti per la valutazione dell'anomalia delle offerte. 
La stazione appaltante, per poter utilizzare il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa in modo corretto  ed  efficace,  deve
considerare una serie di variabili,  mettendo  in  atto  una  vera  e
propria strategia di gara. Dal progetto  di  servizi  deve  trarre  i
criteri di valutazione e decidere l'importanza relativa  di  ciascuno
di essi, cercando di delineare i possibili  scenari,  alla  luce  dei
diversi obiettivi  da  perseguire;  e  cio'  anche  in  relazione  ad
obbiettivi piu' ampi, quali quelli  ambientali  e  sociali  (si  veda
l'articolo 2 del Codice).  In  relazione  alla  risposta  attesa  del
mercato ed alla tipologia di servizi  o  di  forniture,  la  stazione
appaltante deve individuare nel bando  di  gara  i  criteri,  i  sub-
criteri di valutazione ed  i  relativi  pesi,  nonche'  i  metodi  di
formazione della graduatoria. 
Come  si  vedra'  meglio  oltre,  riveste   importanza   fondamentale
l'operazione di definizione dei pesi ponderali da assegnare a ciascun
criterio e sub-criterio di valutazione, cioe' del livello di utilita'
per la stazione appaltante, connessa a  ciascun  profilo  in  cui  si
scompone l'offerta. Una errata ponderazione puo', infatti, portare, a
parita'  di  offerte,  a  risultati  erronei  o  diversi  da   quelli
desiderati dalla stazione appaltante. 
Una  ulteriore  variabile  da  considerare  riguarda,   inoltre,   il
possibile numero dei concorrenti. E' evidente che, in presenza di  un
gran  numero  di  offerte,  la  gestione  della  gara  con  l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa diventa molto complessa. Un aiuto  e'
arrivato dal c.d.  "d.l.  sviluppo"  (d.l.  13  maggio  2011  n.  70,
convertito  in  legge  dalla  legge  12  luglio  2011,  106)  che  ha
reintrodotto, solo per i servizi e per le forniture, la  possibilita'
di prevedere, in caso di procedura ristretta, la cosiddetta  forcella
(art. 62, comma 1, del Codice). In tal modo, la stazione  appaltante,
sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, puo' ridurre il
numero di candidati  da  invitare  alla  gara  vera  e  propria.  Una
metodologia di selezione dei candidati da invitare  e'  prevista,  ad
esempio,  per  i  servizi   di   ingegneria   ed   architettura   nel
nell'allegato   "L"   del   Regolamento,   recante    "Criteri    per
l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da  invitare  a
presentare offerte". 
Occorre, infine, porre attenzione alla circostanza  che  la  fase  di
gara deve essere strettamente correlata a quella di progettazione  ed
a quella di esecuzione. I criteri ed i sub-criteri di valutazione  ed
i loro pesi e sub-pesi devono essere individuati  sinergicamente  dal
responsabile  del  procedimento  e  dal  progettista  del  contratto,
chiamato,  quest'ultimo,  a   corredare   gli   elaborati,   a   base
dell'affidamento,   da   un   capitolato   speciale   descrittivo   e
prestazionale. L'anello di congiunzione tra  progettazione  a  monte,
offerta in sede di gara ed esecuzione della prestazione e' costituito
dal contratto che deve contenere tutti gli elementi e  gli  strumenti
atti a verificare il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  sede  di
offerta. La debolezza dei contratti  -  in  termini  di  mancanza  di
chiarezza ovvero  di  completezza  nell'articolato  -  concorrono  ad
aumentare i rischi  di  inefficacia  e/o  inefficienza  dell'appalto,
nonche' a compromettere la qualita' delle prestazioni che rappresenta
uno dei principi fondamentali della normativa sui contratti  pubblici
(art. 2 comma 1,  del  Codice).  In  tal  senso  appare  evidente  la
profonda correlazione che intercorre tra le criticita'  riscontrabili
nella fase esecutiva e le carenze  riconducibili  ad  una  incompleta
predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti,  della  relativa
documentazione di gara  (bando  di  gara,  disciplinare,  lettera  di
invito, contratto, capitolato speciale ecc.).  In  sostanza,  non  e'
sufficiente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa ed un peso congruo all'offerta  tecnica  a  garantire  la
qualita' della performance dell'appaltatore, se questo sistema non e'
accompagnato da un'adeguata progettazione dei  servizi/forniture,  ai
fini  dell'indizione  della  gara.  Cio'  postula  la  necessita'  di
redigere uno schema di contratto, nel quale  devono  essere  presenti
gli  strumenti  necessari  a  garantire  il  controllo  del   livello
qualitativo della prestazione resa (KPI, SLA),  una  stima  analitica
dei servizi (sul punto, si veda anche la determinazione n.  6  dell'8
luglio  2009  e,  in  particolare,  la  parte  D)  ed  una  sorta  di
cronoprogramma che faciliterebbe il controllo  delle  prestazioni  in
fase esecutiva. In mancanza  di  una  definizione  ex  ante  di  tali
aspetti, gli elementi di valutazione ed i relativi pesi  non  possono
essere individuati in modo efficace. 
 
3. La individuazione dei criteri e sub criteri di valutazione e della
relativa ponderazione 
 
Una volta individuato il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa come criterio piu' adatto per l'aggiudicazione della gara
sulla  base  dei  presupposti  in  precedenza  indicati,   la   prima
operazione da compiere consiste nella definizione, nei  documenti  di
gara e sulla base del capitolato  e  del  progetto  di  servizi,  dei
criteri  di  valutazione  dell'offerta  -  pertinenti  alla   natura,
all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto   -   e   nella
definizione dei relativi pesi. 
 
3.1 Criteri, sub criteri, pesi, punteggi, sub pesi e sub punteggi 
 
Il Codice prevede, all'art. 83,  comma  2,  che  "il  bando  di  gara
ovvero, in caso di dialogo  competitivo,  il  bando  o  il  documento
descrittivo,  elencano  i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la
ponderazione relativa attribuita a  ciascuno  di  essi".  L'art.  83,
comma 4, dispone, poi, che -  qualora  sia  necessario,  al  fine  di
determinare in modo corretto il coefficiente da applicare al  peso  o
punteggio  massimo  di  un  determinato  criterio   di   valutazione,
procedere  tramite  valutazioni   di   aspetti   di   dettaglio   che
caratterizzano quel  criterio  di  valutazione  -  si  possono/devono
stabilire sub-criteri e sub-pesi . In sostanza, si deve  disaggregare
il criterio nei suoi piu' essenziali aspetti. E', pero', evidente che
deve restare ferma l'importanza che la  stazione  appaltante  intende
complessivamente attribuire a  quel  criterio,  rispetto  agli  altri
criteri previsti nel bando. Deve, quindi, restare  fermo  il  peso  o
punteggio massimo attribuito a quel dato criterio. La  norma  indica,
chiaramente, che i sub criteri e i sub  pesi  costituiscono  soltanto
uno strumento operativo per esprimere  correttamente  la  valutazione
dell'offerta nei riguardi del criterio in esame. 
In sintesi, cosa si intende per criteri di valutazione e per  pesi  e
punteggi? 
 
    - I criteri di valutazione sono le componenti dell'offerta di cui
la stazione appaltante tiene conto per la propria  valutazione;  sono
variabili  in  relazione  al  tipo  di   appalto   ed   alla   natura
dell'intervento. Ad esempio, il prezzo, il  tempo,  la  qualita',  le
modalita' di consegna, ecc.  I  criteri  sono  suddivisibili  in  due
tipologie: di natura qualitativa - e, quindi, soggetti a  valutazione
discrezionale da parte della commissione di gara - ovvero  di  natura
quantitativa (ad esempio il prezzo o il tempo) e, dunque  soggetti  a
calcolo numerico. E' importante tenere  presente  questa  distinzione
poiche'  essa  incide   sulle   modalita'   di   determinazione   dei
coefficienti variabile tra zero ed uno e, nel  caso  di  applicazione
del metodo aggregativo compensatore,  di  attribuzione  dei  punteggi
nonche' in aderenza ad un  consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,
secondo cui la diversa natura dei criteri essere conosciuta e  tenuta
ferma, da parte della commissione di gara, nelle diverse  fasi  della
procedura; 
    - I pesi o fattori di  ponderazione  sono  i  dati  numerici  che
esprimono l'importanza che la stazione appaltante attribuisce a  quel
criterio di valutazione. I pesi devono essere finalizzati a garantire
un corretto rapporto qualita'/prezzo. Il  Regolamento  prevede,  agli
articoli 120, comma 1, e 283, comma 1, che  "pesi"  o  "punteggi"  da
assegnare ai criteri  di  valutazione,  eventualmente  articolati  in
"sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del
Codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente  pari
a cento. 
    - I coefficienti o valori di giudizio sono i  voti  assegnati  in
concreto   dai   commissari   a   ciascuna   offerta   per    ciascun
elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione  secondo
la metodologia prescelta nei documenti di gara e che sara' illustrata
oltre. 
    - I punteggi sono il risultato finale, ovvero il numero di  punti
sul totale a disposizione della commissione che, qualora si  impieghi
il metodo aggregativo compensatore, viene attribuito ad ogni  offerta
e sulla base dei quali viene redatta la graduatoria finale. 
 
3.2 La definizione dei criteri 
 
Ritenuto adeguato, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, il
criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  nel  rispetto
dei principi di logicita' e  ragionevolezza,  occorre  individuare  i
criteri di valutazione a ciascuno dei quali va attribuito un peso. 
In merito, l'articolo 67  del  Codice  stabilisce  che,  in  caso  di
offerta economicamente piu' vantaggiosa, la ponderazione relativa dei
criteri oppure l'ordine decrescente di importanza,  se  non  figurano
gia' nel bando  di  gara,  devono  essere  contenuti  nel  capitolato
d'oneri o nel  documento  descrittivo.  La  previsione  evidenzia  il
carattere  necessariamente  oggettivo   dei   criteri,   direttamente
correlati alla prestazione contrattuale. Deve, inoltre,  manifestarsi
una congruita' rispetto ai generali criteri di ragionevolezza  e  non
discriminazione. 
La  determinazione  dei  criteri  valutazione   e   la   ponderazione
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  sono  rimesse  alla
valutazione discrezionale della stazione appaltante e  devono  essere
effettuate tenendo conto della distinzione tra criteri di valutazione
e  parametri  di  ponderazione,  come   evidenziata   nel   paragrafo
precedente. I primi  (merito  tecnico,  caratteristiche  qualitative,
prezzo, tempo, etc.) sono,  infatti,  criteri  variabili  secondo  il
contratto, che solo in seguito si trasfondono in  punteggi  numerici,
cioe' in parametri di  ponderazione;  pertanto,  mentre  il  criterio
costituisce la caratteristica dell'offerta, in base alla  quale  deve
scaturire una valutazione da parte dell'amministrazione, il parametro
e' quel dato numerico volto a garantire, in relazione alla natura del
servizio/fornitura, un corretto rapporto prezzo/qualita'. 
Va  precisato,  inoltre,  che  la  suddivisione  di  un  criterio  di
valutazione in sub criteri non puo' non  essere  effettuata  (ed  e',
cioe', sostanzialmente necessaria) qualora il criterio di valutazione
sia  caratterizzato  da  piu'  aspetti  che  devono  essere  valutati
separatamente l'uno dall'altro. Per esempio, il valore tecnico di  un
progetto puo', o meglio deve, essere riguardato sotto piu'  punti  di
vista o aspetti: la funzionalita'  della  soluzione  progettuale,  le
soluzioni tecnologiche, le caratteristiche estetiche, la qualita' dei
materiali. Pertanto, il criterio "valore tecnico  del  progetto",  al
fine  di  effettuare  una  corretta  valutazione,   dovrebbe   essere
suddiviso,  per  esempio,  in  quattro  sub   criteri   da   valutare
separatamente. Il valore tecnico del progetto dipendera'  dai  valori
dei suoi quattro aspetti particolari: solo in  tal  modo  si  esprime
correttamente la valutazione globale del progetto. 
La scelta del legislatore nazionale (conformemente, del  resto,  alle
direttive comunitarie attualmente vigenti) si e' orientata nel  senso
di  attribuire  carattere  meramente  indicativo  ed  esemplificativo
all'elenco di criteri normativamente  fissati  nell'articolo  83  del
Codice. 
Secondo tale ultimo articolo, "il bando di gara stabilisce i  criteri
di valutazione dell'offerta, pertinenti alla  natura,  all'oggetto  e
alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: 
 
a) il prezzo; 
b) la qualita'; 
c) il pregio tecnico; 
d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
e) le  caratteristiche  ambientali  e  il  contenimento  dei  consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; 
f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
g) la redditivita'; 
h) il servizio successivo alla vendita; 
i) l'assistenza tecnica; 
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
n) la sicurezza di approvvigionamento; 
o) in caso di concessioni,  altresi'  la  durata  del  contratto,  le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento  delle
tariffe da praticare agli utenti". 
 
I criteri di valutazione indicati nel Codice, contrariamente a quanto
avveniva nella precedente normativa, non sono tassativi, ma suggeriti
a titolo esemplificativo, ferma  restando  la  necessaria  pertinenza
alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto. 
 Si rammenta,  tuttavia,  che  non  appare  ammissibile,  nell'ambito
dell'attuale   quadro   normativo   di    derivazione    comunitaria,
l'eliminazione  totale  dell'elemento  prezzo.  Il  46°  considerando
(terzo periodo) della Direttiva Ce 2004/18 prevede, al riguardo,  che
"le amministrazioni aggiudicatrici, quando  scelgono  di  aggiudicare
l'appalto all'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  valutano  le
offerte per determinare  quella  che  presenta  il  miglior  rapporto
qualita'/prezzo. A  tal  fine  stabiliscono  i  criteri  economici  e
qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire  di  determinare
l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  per   l'amministrazione
aggiudicatrice.   La   determinazione   di   tali   criteri   dipende
dall'oggetto  dell'appalto  in  quanto  essi  devono  consentire   di
valutare il livello di  prestazione  che  ciascuna  offerta  presenta
rispetto all'oggetto dell'appalto, quale  definito  nelle  specifiche
tecniche, nonche' di misurare il rapporto qualita'/prezzo di ciascuna
offerta" 9 . 
 
     9 Nel Libro verde sulla modernizzazione della  politica  dell'UE
in materia di appalti pubblici, pubblicato dalla  Commissione  UE  e'
adombrata la possibilita' in una revisione delle  direttive  appalti,
la possibilita' di  un  terzo  criterio  di  aggiudicazione  che  non
contempli il prezzo, per alcune tipologie di appalti, ad esempio  nel
settore dei servizi sociali. 
 
 Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea
e dalla Commissione UE, in sintesi,  nella  scelta  dei  criteri,  la
stazione appaltante deve rispettare le seguenti prescrizioni10 : 
 
     10 Cfr. cause C-513/99 (Concordia Bus) e C-448/01 (Wienstrom). 
 
    a) i criteri devono essere collegati all'oggetto dell'appalto; 
    b)  i  criteri   devono   essere   specifici   e   oggettivamente
quantificabili; 
    c) i criteri devono essere indicati nel bando e/o  nei  documenti
di gara affinche' siano noti a tutti 
    i concorrenti; 
    d) i  criteri  devono  rispettare  i  principi  del  trattato  UE
(parita' di trattamento, di non discriminazione, di  proporzionalita'
e di trasparenza). 
 Il requisito del  collegamento  con  l'oggetto  dell'appalto  e'  da
considerarsi imprescindibile  nell'attuale  sistema,  come  delineato
dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici.  Esso  garantisce
che i criteri di valutazione  siano  correlati  alle  esigenze  della
stazione appaltante, in base alla  definizione  fornita  nell'oggetto
dell'appalto. Il collegamento con l'oggetto dell'appalto  puo'  anche
contribuire  ad  evitare  che  alcuni  operatori  economici  di   uno
specifico Paese possano potenzialmente essere  favoriti  a  danno  di
quelli di altri Stati membri. Grazie al  collegamento  con  l'oggetto
dell'appalto, l'acquisto rimane l'elemento centrale del processo  nel
quale si utilizza il denaro dei contribuenti.  Cio'  costituisce  una
garanzia  importante,  che  consente  alle  stazioni  appaltanti   di
ottenere la migliore offerta possibile mediante l'uso efficiente  del
denaro pubblico11 
 
     11 Cfr. Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE
in materia di appalti pubblici, pubblicato dalla Commissione UE. 
 
La CGUE (sentenza Wienstrom, C-448/01) ha poi stabilito che i criteri
di valutazione non devono mai conferire una  liberta'  incondizionata
di  scelta  alle  stazioni  appaltanti.  Tale  liberta'  deve  essere
limitata attraverso la definizione di criteri specifici, correlati al
prodotto e  quantificabili  o,  secondo  le  parole  della  Corte  di
giustizia, "adeguatamente specifici e obiettivamente quantificabili".
Cio' significa che la commissione di gara deve essere posta in  grado
di verificare effettivamente che le  offerte  rispondono  ai  criteri
sulla base di informazioni e documenti oggettivi messi a disposizione
dagli offerenti. 
Come terzo requisito, i criteri utilizzati per identificare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa devono essere menzionati nel bando o,
almeno, negli atti di gara. La stazione appaltante non puo',  quindi,
prendere in considerazione criteri non  previsti  nel  bando  e  deve
prevederli  tutti  ex  ante.  L'ultima  condizione,  che  deriva  dai
principi comunitari e dalle direttive sugli appalti, prescrive che  i
criteri  di  valutazione   devono   soddisfare   tutti   i   principi
fondamentali del diritto dell'UE. 
La CGUE ha esplicitamente sottolineato l'importanza del principio  di
non discriminazione, che e' alla base di  altri  principi,  quali  la
libera prestazione di servizi e la liberta' di stabilimento. 
Sulla base delle indicazioni sopra delineate, non  sono  utilizzabili
per esempio: 
 - la garanzia definitiva ex articolo 113 del Codice 12 - la garanzia
definitiva ex articolo 113 del Codice 
 
     12 Cfr. Avcp, parere n. 113/2010 
 
 - la certificazione di qualita' aziendale13 - la  certificazione  di
qualita' aziendale 
 
     13 Cfr. Avcp, pareri nn. 58/2007, 50/2008 e  141/2007;  delibera
n. 183/2007; Cons. Stato, 29 aprile 2009, n. 2716. 
 
 - i requisiti che attengono all'esperienza  professionale  acquisita
dal concorrente (curriculum, licenze, la competenza, le referenze,  i
lavori gia' realizzati, le risorse disponibili, ecc .) 14 nei  limiti
precisati nel paragrafo 4.4; 
     14 Cfr. Avcp, parere n. 78/2008  e  deliberazione  n.  209/2007;
sentenza Corte di Giustizia n.  532/06  del  24/02/2008;  ex  multis,
Consiglio di Stato, sez VI, 15/06/2010, n. 3740. 
 
    - le referenze in ordine a servizi analoghi prestati 15 ; 
 
     15 Cfr. Avcp, parere n. 26/2007. 
 
 - il fatturato globale o specifico realizzato nel triennio 16 , 
 
     16 Cfr. Avcp, parere n. 4/2008 e delibere contratti n.  257/2007
e n. 233/2007. 
 
 - l'elenco delle attrezzature e macchinari, l'importo del  fatturato
e  numero  medio  di  lavoratori  dipendenti17   -   l'elenco   delle
attrezzature e macchinari, l'importo del fatturato e numero medio  di
lavoratori dipendenti 
 
     17 Cfr. Avcp, delibera n. 185/2007. 
 
 - un criterio che favorisca esclusivamente le imprese locali18 -  un
criterio che favorisca esclusivamente le imprese locali 
 
     18 Cfr. Avcp, parere n. 251/2008. 
 
3.3 L'importanza di una corretta ponderazione 
 
 Strettamente connessa alla scelta  dei  criteri  di  valutazione  e'
ovviamente  l'indicazione  della  relativa  ponderazione  e,   cioe',
l'utilita' che il singolo elemento  di  valutazione  riveste  per  la
stazione  appaltante  rispetto  alla  totalita'  degli  elementi   di
valutazione dell'offerta per  quello  specifico  appalto.  Quanto  al
merito della scelta relativa al peso  o  punteggio  da  attribuire  a
ciascun  criterio,  la  discrezionalita'  della  stazione  appaltante
trova, secondo la giurisprudenza,  l'unico  limite  della  "manifesta
irrazionalita'" della distribuzione dei punteggi rispetto allo  scopo
dell'intervento19 Strettamente connessa alla scelta  dei  criteri  di
valutazione e' ovviamente l'indicazione della  relativa  ponderazione
e, cioe', l'utilita' che il singolo elemento di  valutazione  riveste
per la stazione appaltante rispetto alla totalita' degli elementi  di
valutazione dell'offerta per  quello  specifico  appalto.  Quanto  al
merito della scelta relativa al peso  o  punteggio  da  attribuire  a
ciascun  criterio,  la  discrezionalita'  della  stazione  appaltante
trova, secondo la giurisprudenza,  l'unico  limite  della  "manifesta
irrazionalita'" della distribuzione dei punteggi rispetto allo  scopo
dell'intervento 
 
     19 Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III - quater, 13/11/2008,
n. 10141. 
 
 (. Tali ipotesi, che  incidono  sulla  legittimita'  del  bando,  si
rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad  un  criterio
sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime
posizioni di vantaggio20  ,  oppure  nei  casi  in  cui,  pur  avendo
adottato il criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione  un  peso  talmente
elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri21 . 
 
     20 Cfr. Cons. St., sez. V, 16.03.2005, n. 1079. 
     21 Cons. St., sez. V, 11/01/2006,  n.  28;  Cons.  St.,  sez  V,
9/03/2009, n. 1368. 
 
 La giurisprudenza amministrativa, pur tendendo a riconoscere,  nelle
gare d'appalto  da  aggiudicare  in  base  al  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, la legittimita' dell'attribuzione di
un peso percentuale maggiore in favore del criterio tecnico  rispetto
al criterio economico, afferma, comunque, che, sulla  base  dell'art.
83 del Codice, la stazione appaltante, purche'  sia  specificato  nel
bando di gara e nella lettera di invito, non  incontra  limiti  nella
fissazione dei punteggi da attribuire per ogni  aspetto  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Ne deriva che anche il  prezzo  puo'
subire degli  aggiustamenti  in  base  alla  formula  adottata  dalla
stazione appaltante. 
 La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio  di  valutazione
dell'offerta  e'  rimessa,  quindi,  caso  per  caso,  alla  stazione
appaltante, in relazione alle peculiarita' specifiche dell'appalto e,
dunque, all'importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore
prezzo  ed  i  contenuti  qualitativi.  Conseguentemente,  le  scelte
concretamente poste in essere  nelle  clausole  della  lex  specialis
rientrano nella discrezionalita' della stazione appaltante, che  puo'
essere sindacata solo se manifestamente illogica o irragionevole22 () 
 
     22 Cfr., ex multis, da ultimo T.A.R. Lazio, sez. III, 28 gennaio
2009 n. 630. 
 
(.) Unico vincolo posto dal legislatore, comunitario e nazionale,  e'
che tanto il prezzo  quanto  gli  aspetti  di  carattere  qualitativo
dell'offerta   siano   oggetto    di    valutazione,    atteso    che
l'aggiudicazione con  il  sistema  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, anche nel "considerando" n. 46 della citata direttiva n.
18/2004, e' ritenuta quella che tende a garantire il miglior rapporto
tra qualita' e prezzo. 
 In sintesi, dunque, puo' affermarsi che, quando per l'aggiudicazione
della   gara   sia   stato   prescelto   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, rientra nella discrezionalita' della
stazione appaltante la  determinazione  della  incidenza  del  prezzo
nella valutazione dell'offerta, senza che esista un  peso  minimo  (o
massimo) predeterminato per tale criterio, purche' la natura  propria
del criterio, postulante la ricerca di un  equilibrio  tra  prezzo  e
qualita', necessariamente  correlato  alla  specificita'  di  ciascun
affidamento, non venga tradita, riconoscendosi al criterio prezzo  un
peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri
criteri  da  tenere  in  considerazione  nella  scelta   dell'offerta
migliore, invece di combinare il prezzo con tali altri  criteri  onde
assicurare,  da  un  lato,  alla  stazione  appaltante  il  risultato
migliore e piu' conveniente e, dall'altro, consentire ai partecipanti
di confidare in una uniforme valutazione dell'offerta23 . 
 
     23 Cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 21  novembre  2005,  n.
6901. 
 
 L'impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello
dei criteri quantitativi, in particolare del prezzo, deve essere, nei
riguardi del peso complessivo, in rapporto di prevalenza a favore dei
criteri qualitativi rispetto ai criteri quantitativi, al fine di  non
frustrare  la   ratio   stessa   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,  che  postula  la  ottimale  ponderazione  del  rapporto
qualita'/prezzo. Ne deriva la grande  importanza  di  effettuare,  in
sede di impostazione della gara, simulazioni di vario tipo, prima  di
cristallizzare la scelta definitiva negli atti della gara. 
 Il Codice non fornisce alcuna indicazione sul  rapporto  tra  prezzo
(offerta economica) e qualita'  (offerta  tecnica),  a  parte  quanto
precisato dall'articolo 53, comma 2, lett. c) che prevede, in caso di
appalto di  progettazione  ed  esecuzione,  la  valorizzazione  della
qualita' del progetto offerto in sede di gara 24 . 
 
     24 Nel  Regolamento,  l'articolo  286  sui  servizi  di  pulizia
prevede un range di punteggi per i diversi criteri; allo stesso modo,
l'articolo 266 per i servizi di architettura e di ingegneria. 
 
L'individuazione,  pertanto,  del  corretto  rapporto  tra   le   due
componenti, deve essere effettuata dalla  stazione  appaltante  sulla
base di una preliminare valutazione correlata: 
- al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie  presenti
e dei relativi costi; 
-  al  numero  dei  potenziali  concorrenti  in  grado  di  garantire
soluzioni  idonee  e  qualitativamente   rispondenti   ai   requisiti
ricercati; 
- al grado di puntualita' delle specifiche tecniche poste a  base  di
gara. 
La  complessita'  delle  operazioni  di   scelta   dei   criteri   di
valutazione, di eventuale suddivisione degli stessi  in  sub-criteri,
di attribuzione dei relativi  pesi  e  sub  pesi  o  punteggi  e  sub
punteggi e di specificazione dei criteri motivazionali -  di  cui  si
parlera' nel prosieguo - ha suggerito al legislatore di prevedere, al
comma 4 dell'articolo 83 del Codice, la possibilita' di nominare  uno
o piu' esperti ai quali affidare l'incarico di individuare i suddetti
criteri e sub criteri. 
L'operazione  di  individuazione  dei  criteri   di   valutazione   e
dell'attribuzione dei relativi punteggi e', infatti,  particolarmente
complessa: un aiuto  alla  discrezionalita'  dell'amministrazione  e'
l'adozione del metodo dei "confront binari" (citato nell'allegato "G"
del  Regolamento).  Il  punto  di  forza  di  tale  metodo   risiede,
essenzialmente, nel fatto di richiedere ad  un  decisore  di  operare
semplici giudizi, sulla base  del  confronto  di  due  elementi  alla
volta,  senza  che  questi  debba  eseguire   difficili   misurazioni
cardinali (sulla base di una c.d. "funzione di utilita'")  delle  sue
preferenze assolute (per alcuni esempi,  si  veda  la  determinazione
AVCP n. 4/2009). Si  deve,  ribadire,  pero',  come,  nella  fase  di
preparazione  del  bando  di  gara,  la  ponderazione  ottenuta   dal
"confronto binario" non e' da considerare un  risultato  corretto  in
assoluto o immodificabile: la stazione appaltante ben puo'  ritoccare
i pesi ottenuti e addirittura utilizzarli per la revisione  dei  pesi
stessi,  reiterando,  anche  piu'  volte,  la  ponderazione,  con  la
finalita'  di  rendere  ottimale  la  successiva  valutazione   delle
offerte. 
E', tuttavia, ammessa anche un'eccezione questa alla regola  generale
della ponderazione. Si tratta dell'ipotesi in cui  l'ente  appaltante
ritenga  impossibile  procedere   alla   ponderazione   per   ragioni
dimostrabili. In questo caso, puo' limitarsi ad  indicare  nel  bando
l'ordine decrescente di importanza dei criteri (articolo 83, comma 3,
del Codice ). Va rilevato, a questo proposito, che  non  appaiono  di
immediata evidenza i casi in cui vi sia  un'oggettiva  impossibilita'
di individuare i pesi ponderali ed i punteggi dei criteri, posto che,
come evidenziato, si tratta di un'operazione che mira a  tradurre  in
termini matematici  l'importanza  relativa  che,  in  un  determinato
appalto, hanno i criteri medesimi. Inoltre, come sopra  rilevato,  e'
sempre possibile ricorrere  ad  esperti  per  la  predisposizione  di
criteri e pesi.  D'altro  canto,  e'  indubbio  che  questo  modo  di
procedere lascia alla stazione appaltante una ampia  discrezionalita'
in  sede  di  valutazione  dell'offerta.  Sotto  questo  profilo,  va
evidenziato che, anche nel caso in cui siano previsti, per i  criteri
di valutazione, pesi o punteggi ed i metodi stabiliti per determinare
l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  implicando  comunque  la
valutazione discrezionale di aspetti  dell'offerta,  tale  meccanismo
comporta  un  indubbio  margine  di  discrezionalita'  in   sede   di
applicazione.  Dunque,  si  ritiene  che   tale   possibilita'   vada
utilizzata in casi di alta complessita', previa adeguata  motivazione
che deve essere esplicitata nella delibera a contrarre. Rimane,  poi,
fermo che in tali casi occorre, in ogni caso, stabilire nei documenti
di gara le  modalita'  ed  i  criteri  di  selezione  della  migliore
offerta. In questo caso, si potrebbe, comunque, utilizzare il  metodo
AHP nella sua versione integrale, come si rinviene nella  letteratura
scientifica,  illustrato  nel  Quaderno  "Il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa " pubblicato sul sito dell'Autorita'. 
 
3.4 Possibilita' di prevedere elementi di natura "soggettiva" 
 
Una  questione  molto  dibattuta,  in  relazione  alle  modalita'  di
individuazione dei criteri di valutazione, riguarda  la  possibilita'
di prevedere criteri  di  tipo  "soggettivo",  legati  all'esperienza
degli offerenti. Tale aspetto e' evidentemente  molto  rilevante  per
gli appalti di servizi e forniture, ove  la  valutazione  di  aspetti
soggettivi   si   riverbera   inevitabilmente   sul    contenuto    e
l'affidabilita'  dell'offerta,  potendo  permettere   alla   stazione
appaltante di ottenere migliori risultati. 
Un indirizzo  giurisprudenziale  recente  sembra  individuare  alcune
possibilita' in tal senso, ma occorre valutare questa  evenienza  con
molta attenzione per evitare  possibili  discriminazioni  all'accesso
alle gare: i criteri di valutazione  previsti  devono  sempre  essere
costruiti con riferimento all'offerta (e non  all'azienda  in  quanto
tale) ed il peso attribuito nel bando non  deve,  comunque,  assumere
rilievo eccessivo. 
Il principio generale che presiede all'applicazione  del  divieto  in
esame (affermato da copiosa giurisprudenza e ribadito dalla circolare
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  del  1°  marzo  2007),
esige, infatti, la distinzione tra requisiti  di  natura  soggettiva,
richiesti  ai  concorrenti  per  partecipare  alla  gara  e   criteri
oggettivi, applicati per la valutazione e la selezione dell'offerta 
In altre parole, i requisiti soggettivi dell'offerente attengono alle
capacita' economiche, finanziarie e tecniche di cui agli articoli  41
e 42 del Codice, mentre l'offerta deve essere valutata sulla base del
proprio contenuto  qualitativo,  direttamente  attinente  all'oggetto
dell'appalto (articolo 83 del Codice) e con la netta  esclusione,  in
questa fase, delle qualita' soggettive dei concorrenti. 
Una  recente,  ma  non  isolata,  giurisprudenza,  pur  ribadendo  il
principio di separazione di  cui  sopra,  ne  ha  evidenziato  alcuni
limiti ed alcune ingiustificate rigidita'. 
Si riassumono, di seguito, le decisioni piu'  significative  di  tale
ultimo indirizzo. 
La prima e' la sentenza del Consiglio di Stato,  sezione  VI,  del  9
giugno 2008, n. 2770,  nella  quale  viene  ammesso  che  determinate
caratteristiche soggettive del concorrente,  in  quanto  direttamente
afferenti all'oggetto del contratto, possano essere valutate  per  la
selezione dell'offerta. Nel caso di specie, relativo  ad  un  appalto
concorso per la progettazione e fornitura di tre  complessi  edilizi,
la  previsione  di  un  parametro  relativo  al  "valore  qualitativo
dell'impresa" e' stata ritenuta inerente all'offerta  tecnica  e,  in
particolare, alla specifica attitudine  dell'impresa  -  anche  sulla
base di esperienze pregresse - a  realizzare  lo  specifico  progetto
oggetto di gara. La sentenza afferma  che,  tenere  distinti  profili
soggettivi e dati oggettivi, "non significa ignorare che, trattandosi
di organizzazioni aziendali, determinate caratteristiche dell'impresa
- tanto piu' quando specifiche rispetto  all'oggetto  dell'appalto  -
possano proiettarsi sulla consistenza dell'offerta" e non  attengono,
quindi,  a  "generiche  capacita'  tecniche  del  concorrente,   gia'
verificate ai fini dell'ammissione alla gara sulla  base  di  criteri
diversi". 
La seconda e' la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V,  del  16
febbraio 2009, n. 837, secondo cui "la giurisprudenza che ammette  la
facolta' della stazione appaltante di prevedere  nel  bando  di  gara
anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo
concernenti, cioe' la specifica attitudine del  concorrente  n  anche
sulla base  di  analoghe  esperienze  pregresse  n  a  realizzare  lo
specifico progetto  oggetto  di  gara  e'  ferma  nel  ritenere  cio'
legittimo, nella misura in cui  aspetti  dell'attivita'  dell'impresa
possano illuminare la qualita' dell'impresa" 
La terza e' la sentenza del Consiglio di Stato,  sezione  V,  del  12
giugno 2009, n. 3716, nella quale, nel ribadire  che  il  rischio  di
commistione debba essere valutato in concreto e non enfatizzato sulla
base di formulazioni astratte, e' stata ritenuta legittima, nel  caso
concreto, la valutazione della struttura  aziendale  del  concorrente
nell'ambito dell'offerta  tecnica,  in  quanto  tali  caratteristiche
dell'offerente  si  proiettavano  inevitabilmente  sulla  consistenza
dell'offerta stessa. 
La quarta e' la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  del  18
settembre 2009, n. 5626, nella quale viene dato conto  dell'esistenza
di due filoni giurisprudenziali: un  primo  che  ritiene  illegittima
ogni  commistione  tra  requisiti  di  capacita'  dell'offerente   ed
elementi propri dell'offerta, in base ad "una rigida  interpretazione
letterale dei principi enunciati in sede comunitaria" ed un  secondo,
ritenuto  piu'  equilibrato,  secondo  cui   "purche'   non   vengano
menzionati elementi distonici rispetto all'oggetto dell'appalto,  ben
possono essere presi in  considerazione  -  in  sede  valutativa  del
merito dell'offerta - elementi attinenti alle imprese concorrenti che
si  riverberano,  senza  incertezze  (e  purche'  ad  essi  non   sia
attribuito un peso, in termini  di  punteggio,  preponderante)  sulla
qualita' del servizio oggetto della procedura evidenziale". 
La quinta e' la sentenza del Consiglio di Stato, sezione  VI  del  15
dicembre  2010,  n.08933  che  si  riferisce  ad   una   controversia
riguardante  una  gara   indetta   con   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa per l'affidamento di un  servizio  di
tesoreria. Nella pronuncia si pone in rilievo che "il filo che separa
il canone oggettivo  di  valutazione  dell'offerta  ed  il  requisito
soggettivo del competitore  e'  particolarmente  sottile,  stante  la
potenziale idoneita'  dei  profili  di  organizzazione  soggettiva  a
riverberarsi sull'affidabilita'  e  sull'efficienza  dell'offerta  e,
quindi,  della  prestazione.  Il  Consiglio  di  Stato  ritiene,   di
conseguenza, che "il divieto di commistione fra i criteri  soggettivi
di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti  alla  valutazione
dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o  violato
allorche' gli aspetti organizzativi  non  sono  destinati  ad  essere
apprezzati in quanto tali  -  in  modo  avulso  quindi  dal  contesto
dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilita' soggettiva -
ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalita'
prospettate  nell'offerta,  come  elemento,  cioe',  incidente  sulle
modalita'  esecutive  dello  specifico  servizio  e,   quindi,   come
parametro afferente alle caratteristiche oggettive  dell'offerta.  La
sentenza, in  sostanza,  afferma  "che  l'articolazione  territoriale
degli sportelli sia stata  dalla  stazione  appaltante  intesa  quale
espressione  di  efficienza  del   servizio,   cosi'   atteggiandosi,
coerentemente  con  quanto  previsto  dall'art.  83  del  d.lgs.   n.
163/2006". 
In sostanza, se e' vero che i criteri di valutazione dell'offerta che
possono  essere  applicati  dalle  stazioni   appaltanti   non   sono
tassativamente  elencati  dall'art.  83  del  Codice   e   che   tale
disposizione    lascia,    quindi,    alle    stazioni     appaltanti
discrezionalita' nella  scelta  degli  stessi,  cio'  nondimeno  tale
scelta  puo'  riguardare  soltanto  criteri  volti   ad   individuare
l'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa.   Il    collegamento
all'oggetto dell'appalto, quindi,  puo'  legittimare,  a  determinate
condizioni, il ricorso a criteri valutativi  del  merito  tecnico  di
tipo "soggettivo" e l'utilizzo di detti  criteri  appare  ragionevole
quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificita'
che le  procedure  di  affidamento  degli  appalti  pubblici  possono
presentare, come nel caso di una procedura che abbia ad  oggetto  non
un progetto o un prodotto, ma un facere. 
Con  particolare  riferimento  ai   servizi   di   ingegneria   (cfr.
determinazione n. 5 del 2010), tale  interpretazione  trova  conferma
nella previsione contenuta nel Regolamento (articolo  266,  comma  1,
lett. b), n.1), secondo cui l'offerta tecnica deve essere documentata
da ".. un  numero  massimo  di  tre  servizi  relativi  a  interventi
ritenuti dal concorrente  significativi  della  propria  capacita'  a
realizzare la  prestazione  sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  fra
interventi qualificabili affini  a  quelli  oggetto  dell'affidamento
(...)". 
 La giurisprudenza citata evidenzia, quindi, che  la  previsione  nei
bandi di  gara  di  parametri  soggettivi  relativi  ai  concorrenti,
purche' strettamente attinenti al merito valutativo dell'offerta, non
lede la ratio del principio di  separazione  enunciato,  che  risiede
nell'intento di evitare possibili  discriminazioni  all'accesso  alle
gare (cio' avverrebbe, viceversa, nel caso in cui fosse attribuito un
punteggio all'offerta tecnica in base al mero dato  quantitativo  del
fatturato pregresso). In altri termini, gli aspetti  organizzativi  o
le esperienze pregresse, per il  loro  stretto  collegamento  con  lo
specifico oggetto dell'appalto,  non  devono  essere  considerate  in
quanto tali, ma come elemento  incidente  sulle  modalita'  esecutive
dello specifico servizio e, quindi,  come  parametro  afferente  alle
caratteristiche oggettive dell'offerta In ogni caso, tali criteri non
possono avere un valore preponderante nella  valutazione  complessiva
dell'offerta25 . 
 
     25 Cfr. parere di precontenzioso n. 1 del 12 gennaio 2011. 
 
3.5 Esigenze sociali ed ambientali 
 
 Come  gia'  ampiamente  illustrato,  l'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa  puo'  consentire  di  attribuire  rilievo  ad   elementi
oggettivi, legati alla realizzazione  di  particolari  obiettivi,  di
valenza  non  economica,  purche'  inerenti,  a  vario  titolo,  alle
prestazioni contrattuali, quali i criteri ambientali e  sociali.  Nel
Codice, peraltro, si stabilisce, in termini piu' generali ed ampi, la
regola secondo cui (art. 1, comma 2), "il principio  di  economicita'
puo' essere subordinato, entro i  limiti  in  cui  sia  espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai  criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla  tutela
della  salute  e  dell'ambiente  e  alla  promozione  dello  sviluppo
sostenibile" 26 . 
 
     26 La stazione appaltante puo' prevedere  criteri  ambientali  e
sociali quali  condizioni  di  esecuzione  del  contratto.  Ai  sensi
dell'articolo 69 del Codice , "le stazioni appaltanti possono esigere
condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche'  siano
compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi
di  parita'  di  trattamento,   non   discriminazione,   trasparenza,
proporzionalita', e purche' siano precisate  nel  bando  di  gara,  o
nell'invito in caso  di  procedure  senza  bando,  o  nel  capitolato
d'oneri.  Dette  condizioni  possono  attenere,  in  particolare,   a
esigenze sociali o ambientali. La  stazione  appaltante  che  prevede
tali condizioni particolari puo' comunicarle  all'Autorita',  che  si
pronuncia entro trenta giorni sulla  compatibilita'  con  il  diritto
comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato  e
gli inviti possono essere spediti. In sede di offerta  gli  operatori
economici dichiarano di  accettare  le  condizioni  particolari,  per
l'ipotesi   in   cui   risulteranno    aggiudicatari".    Sul    sito
dell'Autorita', alla voce "pareri sulla normativa", sono reperibili i
pareri resi. 
 
Tali elementi devono,  pero',  rispettare  i  criteri  delineati  nel
paragrafo 4.2 ed in particolare devono: 
 
  - essere collegati all'oggetto dell'appalto secondo quanto previsto
nelle specifiche tecniche, ovvero nel progetto di servizio/fornitura; 
 
  - consentire di effettuare una valutazione  degli  offerenti  sulla
base  dei  relativi  criteri  economici  e  qualitativi,  considerati
nell'insieme allo scopo di individuare le offerte che  presentano  il
miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Cio'  significa   che   non   e'
necessario che ogni singolo criterio di  aggiudicazione  fornisca  un
vantaggio  economico  all'amministrazione  aggiudicatrice,  ma   che,
considerati nell'insieme, i criteri di valutazione (cioe'  i  criteri
economici  e  sociali/ambientali)  devono  consentire  alla  stazione
appaltante di identificare l'offerta che offre  il  miglior  rapporto
qualita'/prezzo 27 . 
 
     27 Si vedano: COM (2001) 566  sul  diritto  dell'UE  applicabile
agli appalti  pubblici  e  alle  possibilita'  di  integrare  aspetti
sociali negli appalti pubblici;  comunicazione  interpretativa  della
Commissione, del 4 luglio 2001, sul diritto comunitario degli appalti
pubblici e le possibilita' di integrare considerazioni  di  carattere
ambientale negli appalti pubblici COM (2002) 274 def.. Sono poi state
pubblicate alcune utili guide operative sul  sito  della  Commissione
(http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/;
http://ec.europa.eu/social/publications ). 
 
In merito alle modalita' di utilizzo del criterio  di  aggiudicazione
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  il  Regolamento  ha
introdotto una disposizione specifica sulla necessita' che,  in  sede
di definizione dei criteri di  valutazione,  le  stazioni  appaltanti
tengano  conto  delle  esigenze  sociali  e  di  quelle   di   tutela
dell'ambiente e della salute. 
In questo senso, per i servizi e forniture, l'articolo 283, comma  2,
del Regolamento stabilisce che,  al  fine  della  determinazione  dei
criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la  facolta'  di
concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con  soggetti
pubblici con competenze in materia di  ambiente,  salute,  sicurezza,
previdenza, ordine pubblico, nonche' con le organizzazioni  sindacali
e imprenditoriali, al fine di attuare, nella loro concreta  attivita'
di committenza, il  principio  di  cui  all'articolo  2,  comma  2  e
l'articolo 69 del Codice. 
 
3.6 I criteri motivazionali 
 
Altra questione, sempre riguardante la  costruzione  dei  criteri  di
valutazione, da definire nei documenti di gara  e'  quella  dei  c.d.
criteri motivazionali. L'art. 1, comma 1 lettera u),  del  d.lgs.  11
settembre 2008, n. 152 (c.d. "terzo decreto correttivo" al Codice) ha
emendato l'art. 83 del Codice, sopprimendo il terzo periodo del comma
4 il quale, prima  della  modifica,  prevedeva  che  "La  commissione
giudicatrice, prima dell'apertura delle buste  contenti  le  offerte,
fissa in via generale i criteri motivazionali  cui  si  atterra'  per
attribuire a  ciascun  criterio  e  sub-criterio  di  valutazione  il
punteggio tra il minino e il massimo prestabiliti nel bando" (art  83
comma 4, terzo periodo). La soppressione di questa  parte  del  comma
fa, dunque, venir meno la  possibilita',  in  capo  alla  commissione
giudicatrice, di specificare i criteri  motivazionali  in  ordine  ai
vari aspetti dell'offerta tecnica. 
La modifica ha, in questo modo, riservato al momento della  redazione
del bando di gara la definizione dei criteri di  valutazione  che  la
commissione deve utilizzare nell'esame  di  tutti  gli  elementi  che
compongo  l'offerta  tecnica.  Le  modifiche  apportate  al  comma  4
dell'art 83 del Codice  implicano  una  definizione  dei  criteri  di
valutazione che si predetermina in toto a monte  della  gara  e  che,
dunque, vede nella stesura del bando il momento unico per  inquadrare
tutti i criteri (e i loro pesi ponderali) che saranno poi considerati
nel momento piu' tecnico della valutazione delle offerte, questa  si'
in capo alla commissione giudicatrice. Cio', per  tutelare  anche  il
principio di trasparenza ed  evitare  il  rischio  che  tali  criteri
motivazionali siano declinati secondo una valutazione a posteriori. 
Quando si intende ricorrere al criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa non  e'  possibile,  allora,  lasciare  generiche  o
indeterminate parti  del  capitolato  prestazionale,  per  poi  farle
"completare" dalle offerte  e,  cosi',  permettere  alle  commissioni
valutazioni  che  integrano  le  scelte  effettuate  dalla   stazione
appaltante nel bando di gara. 
Al  contrario,  il  capitolato  ed   il   progetto   debbono   essere
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo  i  singoli  elementi
che compongono la prestazione in modo chiaro e definendo, in  maniera
altrettanto chiara, i livelli qualitativi ai  quali  corrispondono  i
punteggi,  affinche'  la  commissione  si  limiti  ad  accertare   la
corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito. In merito,
l'autorita' ha evidenziato che "un capitolato d'appalto che citi  gli
elementi concreti da valutare da  parte  della  commissione  ai  fini
dell'attribuzione del punteggio [...] indicandoli, pero', in  maniera
approssimata e generica  e  senza  ancorarli  ad  una  predeterminata
graduazione di punteggi che va da un minimo ad  un  massimo  passando
per  posizioni  intermedie  predeterminate  o  determinabili,   [...]
consegna  indebitamente  un  notevole   potere   discrezionale   alla
commissione giudicatrice" (cfr. Parere AVCP n. 137  del  19  novembre
2009). 
Si deve, infatti, evitare in modo assoluto  che  la  genericita'  dei
documenti di gara finisca con l'attrarre,  nell'orbita  del  giudizio
tecnico sugli elementi dell'offerta, la definizione dei  pesi  e  dei
rapporti sulla base dei quali essa verra' strutturata. Cio'  potrebbe
comportare una effettiva disparita' tra i  soggetti  che  partecipano
alla gara, che si vedono "ridefinire" i criteri di valutazione in  un
momento successivo all'offerta. 
La  riformulazione  del  comma  4  dell'articolo   83   non   prevede
espressamente che i criteri motivazionali debbano essere  predefiniti
a monte. Appare, tuttavia, certo che  il  bando  deve  dettagliare  i
criteri ed i punteggi in modo da lasciare margini di discrezionalita'
ristretti alla commissione, la quale, nella  sostanza,  deve  operare
solo in modo vincolato, avendo cura di assegnare per quel  "criterio"
uno specifico e determinato punteggio corrispondente alla definizione
dell'offerta. 
Come gia' evidenziato nella determinazione n. 4 del 2009,  in  merito
ai criteri motivazionali, qualora la determinazione dei  coefficienti
variabili tra zero  ed  uno  avvenga  con  valutazioni  discrezionali
espresse dai singoli componenti della commissione giudicatrice,  essi
devono  essere  previsti  in  modo  dettagliato,   precisando   quale
caratteristica deve essere presente nell'offerta per  attribuirle  il
coefficiente 1,00 e quale deve essere  presente  per  attribuirle  il
coefficiente 0,60 e cosi' via.  In  sostanza,  per  ogni  criterio  o
sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche  che
lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali,  qualora  sia  presente
nell'offerta,  si  fara'  corrispondere  un  prefissato  valore   del
coefficiente stabilito tra zero ed uno. I commissari stabiliranno, in
relazione a  quanto  contenuto  nell'offerta,  a  quale  punto  della
griglia corrisponde, sulla base di una loro valutazione, il contenuto
dell'offerta  e,  di  conseguenza,   attribuiranno   all'offerta   il
coefficiente ivi indicato. I criteri  motivazionali  possono  essere,
invece, meno dettagliati se i coefficienti sono  attribuiti  mediante
il  "confronto  a  coppie",   in   quanto,   come   osservato   dalla
giurisprudenza, nel caso del  "confronto  a  coppie,  la  motivazione
della valutazione degli elementi  qualitativi  risiede  nelle  stesse
preferenze accordate ai vari elementi considerati  nel  raffronto  di
ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita  e
legittima una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati
indici e non richiede  alcuna  estrinsecazione  logico  argomentativa
della  preferenza,  poiche'  il   giudizio   valutativo   e'   insito
nell'assegnazione delle preferenze, dei  coefficienti  ed  in  quella
consequenziale del punteggio" (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I  14
gennaio 2009, n. 15). 
Su tali temi, si tornera' nei paragrafi successivi  in  relazione  ai
metodi per l'ordinamento delle offerte. 
 
3.7 La fissazione della soglia 
 
 Un altro aspetto innovativo del Codice (articolo 83, comma 2) e  del
Regolamento riguarda la possibilita' di fissare una soglia minima  di
punteggio (soglia di sbarramento) che i  concorrenti  devono  vedersi
attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione.
Questa innovazione, di origine comunitaria,  consente  alla  stazione
appaltante di prevedere, nei documenti di gara, che gli offerenti, in
relazione ad alcuni criteri di valutazione  ritenuti  particolarmente
importanti,  debbano  conseguire  un  punteggio   -   soglia   minimo
prestabilito.  Va  sottolineato  che  la  soglia  puo'  anche  essere
stabilita con riferimento ai coefficienti,  di  cui  si  parlera'  in
prosieguo. 
 In linea generale, e' con riferimento ai criteri qualitativi che  la
soglia puo' essere un utile strumento, soprattutto  nei  servizi,  ad
esempio nei casi in cui la  stazione  appaltante  intenda  respingere
offerte, anche molto economiche, ma che non rispettino certi standard
di qualita'  o  efficienza.  La  stazione  appaltante  ben  puo',  ad
esempio, predeterminare una soglia minima  qualitativa  del  criterio
relativo alle caratteristiche metodologiche dell'offerta,  prevedendo
nel  bando  che,  qualora  tale  soglia  non  venga  raggiunta,   non
procedera' alla  valutazione  degli  altri  elementi  dell'offerta  e
considerera' escluso il concorrente dalla gara. 
 Il legislatore rimette  alla  stazione  appaltante  la  facolta'  di
determinare tale soglia, precisando, all'articolo menzionato  citato,
che quest'ultima va prefissata nella lex specialis e cio' al fine  di
consentire a tutti  i  partecipanti  alla  procedura  di  avere,  sin
dall'inizio,  piena  contezza  degli  elementi  che  incidono   sulla
partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in  ultima
analisi,  sull'aggiudicazione.  Ne  consegue   che   la   soglia   di
sbarramento non puo' essere determinata ex post dalla commissione  di
gara,  con  una  valutazione  che  potrebbe  essere  orientata  dalla
conoscenza dei  partecipanti.  Osta  a  cio'  sia  il  dato  testuale
dell'art. 83 del Codice, che attribuisce alla stazione appaltante  la
facolta' di introdurre una clausola  di  sbarramento,  sia  la  ratio
della medesima disposizione, che, come sopra ricordato, e' quella  di
mettere i partecipanti alla gara nella condizione di conoscere  prima
della  formulazione  dell'offerta  tutti  gli  elementi  che  possono
incidere sulla determinazione della stessa28 . 
 
     28 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4271. 
 
4. Come individuare la migliore offerta 
 
Nei  precedenti  paragrafi  si  e',  piu'  volte,   evidenziato   che
nell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa   sono   presi   in
considerazione diversi criteri di valutazione che possono essere  sia
quantitativi che qualitativi. 
L'art. 83, comma 5, del Codice stabilisce che le stazioni  appaltanti
debbano utilizzare metodologie tali  da  consentire  l'individuazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con un  unico  parametro
numerico finale. 
Il Regolamento, riprendendo i contenuti dell'allegato  B  del  d.P.R.
554/1999,  per  indicare  tali  metodologie,  fa   riferimento   alle
cosiddette analisi multicriteri o multiobiettivi e, ferma restando la
possibilita' di utilizzare uno qualsiasi dei metodi che si rinvengono
nella letteratura scientifica, indica alcuni metodi, quali il  metodo
aggregativo compensatore o della somma pesata, il metodo electre,  il
metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il  metodo
technique for  order  preference  by  similarity  to  ideal  solution
(TOPSIS). 
In piu' occasioni, l'Autorita' ha chiarito quale e' il  contenuto  di
tali tecniche. Ha specificato che  i  multicriteri  sono  sistemi  di
aiuto  alle  decisioni,   ossia   strumenti   idonei   a   consentire
l'esplicitazione delle  proprie  preferenze,  per  il  raggiungimento
della consapevole adozione di  una  soluzione  adeguata  al  problema
posto. Tali tecniche non hanno lo scopo  di  sostituire  il  giudizio
umano con strumenti di decisione completamente automatici, ma  quello
di fornire al decisore  un  supporto  che,  rimanendo  sotto  il  suo
diretto controllo, ne espande la capacita' di analisi, senza  imporre
scelte  e  soluzioni  predefinite.  In   sostanza,   la   letteratura
scientifica   chiarisce   che   essi    permettono    un    approccio
multidisciplinare, finalizzato ad analizzare i problemi propri di una
moderna societa' tecnologica da diversi punti  di  vista:  economico,
sociale, amministrativo, etico ed estetico. Detti strumenti, inoltre,
forniscono una base razionale a problemi di scelta caratterizzati  da
molteplici criteri, partendo dal  presupposto  che,  in  un  contesto
sociale, gli obiettivi (ad esempio, un progetto di rinnovo urbano, le
infrastrutture  e  i  servizi,  il  mercato  del  lavoro  ecc.)  sono
caratterizzati da un profilo  multidimensionale,  detto  vettore  (w)
degli elementi, che ingloba tutti gli attributi rilevanti per la loro
completa specificazione. 
Tale indicazioni hanno trovato conferma nella recente giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato, sezione V,  nella  sentenza  n.  5583  del  18
ottobre  2011,  ha  affermato  che  "le  analisi   multicriteria   si
propongono, in  sostanza,  di  individuare  quale  delle  alternative
realizzabili presenta la  migliore  combinazione  del  livello  degli
obiettivi, tale che essa non possa essere migliorata nei riguardi  di
una delle sue caratteristiche o attributi, in  quanto  l'aumento  del
perseguimento  o  del  soddisfacimento  di  un   obiettivo   comporta
sicuramente un peggioramento nel perseguimento o nel  soddisfacimento
di un altro, con conseguente riduzione  del  livello  di  compromesso
raggiunto. Tutti  questi  metodi  comportano  che  sulla  base  delle
alternative dei beni o servizi  da  valutare  e  degli  obiettivi  da
perseguire o da soddisfare si costruiscano due matrici. La  prima  i'
detta matrice degli impatti, o matrice di valutazione, o  matrice  di
decisione, o matrice di desiderabilita', o matrice di fattibilita' i'
ha carattere prevalentemente oggettivo, in quanto e'  la  tabulazione
delle  misure  quantitative  e  qualitative  dell'effetto  o  impatto
prodotto da ciascuna alternativa rispetto ad ognuno degli  obiettivi.
Di  norma,  sull'asse  orizzontale  della  matrice  sono  posti   gli
obiettivi e sull'asse verticale le  alternative.  La  seconda,  detta
matrice  dei  pesi  oppure  matrice  degli  obiettivi,  ha  carattere
prevalentemente soggettivo. Di norma, sul suo asse  orizzontale  sono
posti gli obiettivi e sull'asse verticale  gli  scenari  o  punti  di
vista dei decisori, ossia le priorita' latu sensu "politiche". 
In sintesi, il committente attribuisce,  sulla  base  dell'importanza
che  ritiene  di  dover  assegnare  agli  elementi   o   criteri   di
valutazione,  ad  ognuno  di  essi  un  peso,  che   rappresenta   la
percentuale in cui un determinato elemento o criterio di  valutazione
contribuisce al giudizio complessivo, dovendo la  somma  di  tutti  i
pesi essere uguale a cento (normalizzazione dei pesi). L'attribuzione
del   peso   a   ciascun   criterio   di   valutazione   esprime   la
discrezionalita'  amministrativa  e  politica  del  committente.   Il
problema che si pone e' come ricavare dai dati delle suddette tabelle
una graduatoria delle alternative. E' evidente  che  la  proposta  in
astratto migliore dovrebbe fornire contemporaneamente per  tutti  gli
elementi di valutazione la migliore risposta. Ma quasi  mai  cio'  si
verifica. Il problema e', quindi, quello di stabilire quale procedura
o metodo seguire per individuare la proposta che si ritiene essere la
migliore, cioe' quella che costituisce, come prima detto, il  miglior
compromesso rispetto ai diversi obiettivi che si vogliono perseguire.
Sul piano scientifico, sono stati  studiati  molti  metodi  per  dare
risposta al problema, ma si e' rilevato anche che nessuno di essi  e'
esente da limiti. Diverse tecniche  di  aiuto  alle  decisioni  o  di
analisi  multicriteri  o   multiobiettivi   conducono   a   diferenti
classifiche degli oggetti in esame e che ognuna di tali tecniche  da'
risposta ad un particolare problema. Cio' si verifica dal momento che
non esiste la soluzione ottimale per l'allocazione delle risorse.  Di
norma, ciascuna offerta  risponde,  infatti,  in  misura  diversa  ai
diversi elementi di valutazione ed e'  ritenuta,  come  si  e'  prima
osservato, migliore l'offerta che raggiunge il  miglior  compromesso,
che cioe' mostra la minore distanza dall'offerta ideale (quella  che,
in teoria, raggiungerebbe la  misura  massima  in  ogni  elemento  di
valutazione). Questa e' la ragione che impone di indicare  nel  bando
di gara o nella lettera d'invito non solo i criteri  di  valutazione,
ma anche quale scenario, cioe' quali pesi, la stazione appaltante  ha
attribuito ad essi criteri e quale metodo la commissione giudicatrice
dovra'  seguire  per  individuare   l'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa. Al fine di conseguire trasparenza  e  correttezza  della
procedura e', cioe', necessario stabilire  prima  che  i  concorrenti
presentino le loro proposte come verra'  determinato  il  compromesso
sopra indicato. Si evince, pertanto, al  di  la'  della  complessita'
della materia, che tocca profili di  matematica  applicata,  volta  a
formalizzare i processi decisionali di scelta, che la formula di gara
prescelta tra uno dei molti metodi multicriteria,  e'  potenzialmente
in grado di influire sull'esito conclusivo della gara. Pertanto, essa
non puo' condurre ad una distorsione egli elementi di  valutazione  e
dei relativi pesi fissati dal bando di gara". 
L'Autorita', nella  determinazione  del  20  maggio  2009  n.  4,  ha
chiarito    che    -    indipendentemente     da     quale     metodo
(aggregativo-compensatore o somma pesata, electre, analityc hierarchy
process - ahp, evamix, topsis, punteggio assoluto) trovi applicazione
per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, cioe'  per
costruire la graduatoria delle offerte, la  corrispondente  procedura
comporta sempre  due  fasi  operative.  La  prima  fase  -  dato  che
l'individuazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  e'
fondata sulla valutazione integrata di una pluralita' di  criteri  di
valutazione che, a causa della loro diversa  natura,  quantitativa  o
qualitativa  e  delle  diverse  unita'  di  misura  in  cui  esse  si
esprimono,  implicano  la  necessita'  di   risolvere   problemi   di
comparabilita' tra gli stessi criteri -  comporta  la  trasformazione
dei valori assoluti delle offerte quantitative e  dei  giudizi  delle
offerte qualitative in numeri adimensionali,  cioe'  in  coefficienti
variabili tra zero ed uno.  La  seconda  fase,  invece,  comporta  la
formazione della graduatoria applicando il metodo previsto negli atti
di gara. L'Autorita' ha anche precisato che le due fasi vanno  tenute
separate e  ha  specificato  in  qual  casi  occorre  procedere  alla
cosiddetta  riparametrazione   dei   coefficienti.   Il   Regolamento
stabilisce che, se i criteri di valutazione hanno natura qualitativa,
cioe' intangibile, la trasformazione va effettuata con uno dei metodi
di natura scientifica esistenti  nella  letteratura;  se  i  criteri,
invece, hanno natura quantitativa, cioe' tangibile, la trasformazione
va effettuata  con  formule  matematiche  discendenti  da  cosiddette
"funzioni di utilita'". 
 
4.1 La prima fase delle metodologie 
 
Nel presente paragrafo si illustra la prima fase che deve seguire  la
commissione giudicatrice e  che  consiste  nella  trasformazione  dei
valori delle offerte in coefficienti variabili tra zero ed uno. 
Tale fase e' disciplinata dagli allegati "G"  (settore  dei  lavori),
"M" (settore dei servizi tecnici) e "P" (settore dei servizi  diversi
da quelli tecnici e delle forniture) del Regolamento. Le  indicazioni
su tale prima fase sono,  in  realta',  contenute  all'interno  della
illustrazione di uno dei metodi utilizzabili: il  metodo  aggregativo
compensatore. Tali indicazioni valgono anche se si applica  un  altro
metodo per la determinazione  della  graduatoria  delle  offerte,  in
quanto tutte le tecniche hanno  bisogno  di  operare  sulla  base  di
numeri adimensionali variabili nello stesso modo normalmente fra zero
ed uno. 
Le indicazioni  sono  due:  una  per  i  criteri  e  sub  criteri  di
valutazione  di  natura  qualitativa  intangibile   e,   cioe',   non
misurabile ed una per gli  obiettivi  o  criteri  o  sub  criteri  di
valutazione di natura quantitativa e qualitativa tangibile e,  cioe',
misurabile. 
Per quanto riguarda la procedura prevista per  i  criteri  di  natura
qualitativa  intangibile  e,  cioe',  non  misurabile,  non   vi   e'
differenza nelle indicazioni contenute negli allegati "G", "M" e "P".
Vi sono, invece, alcune differenze nelle  indicazioni  relative  agli
obiettivi di natura quantitativa e  qualitativa  tangibile  e,  cioe'
misurabile. 
 
4.1.1 Prima fase - aspetti qualitativi 
 
L'allegato   "P",   per   i   criteri   aventi   natura   qualitativa
(caratteristiche  intangibili),   stabilisce   che   i   coefficienti
variabili tra zero ed uno possono essere determinati con: 
 
    1.  la  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,
calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a  coppie"  a
matrice triangolare, seguendo le linee guida riportate  nell'allegato
"G"; 
    2. la trasformazione in coefficienti variabili tra  zero  ed  uno
della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante  il
"confronto a coppie" a matrice triangolare, seguendo le  linee  guida
riportate nell'allegato "G"; 
    3. la media dei coefficienti, calcolati  dai  singoli  commissari
mediante il "confronto a coppie", seguendo il  criterio  fondato  sul
calcolo  dell'autovettore  principale  della  matrice  completa   dei
suddetti "confronti a coppie"; 
    4. la media dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai
singoli commissari; 
    5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti  previsto
nel bando di concorso o nella lettera di invito. 
 
Nel caso sub 1, una volta terminati i "confronti a coppie", per  ogni
elemento, ciascun commissario somma i  valori  attribuiti  a  ciascun
concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero ed  uno,
attribuendo il  coefficiente  pari  ad  uno  al  concorrente  che  ha
conseguito il valore piu'  elevato  e  proporzionando,  ad  esso,  il
valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei  coefficienti
determinati   da   ciascun   commissario   vengono   trasformate   in
coefficienti definitivi, riportando ad  uno  la  media  piu'  alta  e
proporzionando ad essa le altre. 
Nel caso sub 2, una  volta  terminati  i  "confronti  a  coppie",  si
sommano i valori attribuiti ad ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i
commissari.   Tali   somme   provvisorie   vengono   trasformate   in
coefficienti definitivi, riportando ad  uno  la  somma  piu'  alta  e
proporzionando, a tale somma  massima,  le  somme  provvisorie  prima
calcolate. 
Nei casi sub 3, 4 e 5, una volta terminati i "confronti a  coppie"  o
la procedura  di  attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti,  si
procede a trasformare la media dei coefficienti  attribuiti  ad  ogni
offerta da parte di tutti i commissari  in  coefficienti  definitivi,
riportando ad uno la media piu' alta e proporzionando, a  tale  media
massima, le medie provvisorie prima calcolate. 
I documenti di gara devono, quindi, prevedere quale tra le  modalita'
indicate sara' che utilizzata dalla commissione giudicatrice, di  cui
all'articolo 84 del Codice, per determinare i coefficienti. Il metodo
del "confronto a coppie" e' illustrato nell'allegato "G" e richiamato
dall'allegato "P" . Secondo la giurisprudenza,  peraltro,  il  metodo
del "confronto a coppie" rende meno necessario il ricorso  a  criteri
motivazionali dettagliati . 
Per quanto riguarda  le  procedure  per  determinare  i  coefficienti
variabili tra zero ed uno, relativi a criteri di  valutazione  aventi
natura qualitativa, gli allegati G, M e P al Regolamento  dispongono,
fatto  salvo  il  caso  indicato  al  numero  2,  che  la  media  dei
coefficienti attribuiti dai  commissari  va  trasformata  attribuendo
alla media piu' alta il coefficiente uno e proporzionando ad essa  le
altre medie, in coerenza con le formule previste per i criteri aventi
natura quantitativa secondo cui all'offerta piu' conveniente  per  la
stazione  appaltante  e'  sempre  attribuito  il  coefficiente   uno.
L'esclusione della procedura della media, nel caso indicato al numero
2, e' dovuta al fatto che la procedura in esso  prevista  attribuisce
direttamente il coefficiente uno alla migliore offerta. 
Esemplificazioni del metodo del "confronto a  coppie"  e  dei  metodi
multicriteri  sono  contenuti  nel  Quaderno,  pubblicato  sul   sito
dell'Autorita',  "Il  criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa", redatto a cura dell'Osservatorio. 
 
4.1.2 Prima fase: aspetti quantitativi 
 
Nel presente paragrafo si analizzano alcuni  aspetti  concernenti  la
determinazione dei coefficienti variabili tra  zero  ed  uno  per  le
offerte quantitative ed in particolare per quella economica  (ribasso
o prezzo). Tale questione e', infatti, oggetto di un vivace dibattito
dottrinario, ma anche  di  numerose  pronunce  giurisprudenziali.  Le
questioni poste si riferiscono, pero',  sempre  al  caso  in  cui  e'
previsto di determinare la  graduatoria  con  il  metodo  aggregativo
compensatore. Come si osservera' in prosieguo tali questioni  non  si
pongono se la stazione  appaltante  decide  di  utilizzare  un  altro
metodo multicriterio come l'electre. 
La scelta dei meccanismi di valutazione non puo'  che  scaturire,  in
ogni caso, da un'analisi, da parte  della  stazione  appaltante,  dei
propri fabbisogni ed obiettivi, delle proprie esperienze pregresse  e
del contesto di mercato di riferimento, fermi i  principi  ampiamente
illustrati. 
Conviene,  anzitutto,  riassumere  il  contenuto  degli  allegati  al
Regolamento  per  quanto  riguarda  i  criteri   e   sub-criteri   di
valutazione aventi natura quantitativa cioe' misurabile. 
 
  - L' allegato "G", lettera b (contratti relativi a lavori), dispone
che "per quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura
quantitativa quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei
lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello  delle
tarife, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad
uno, attribuito ai valori degli elementi offerti piu' convenienti per
la stazione appaltante, e coefficiente  pari  a  zero  attribuito  ai
valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara". 
 
  - L' allegato "P", lettera b), (contratti relativi a forniture e  a
servizi diversi da quelli attinenti  all'architettura  e  ingegneria)
dispone che "per quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di
natura quantitativa quali, a  titolo  meramente  esemplificativo,  il
prezzo e il termine  di  consegna  o  di  esecuzione,  attraverso  la
seguente formula: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
 
dove: 
 
    

---------------------------------------------------------------
      |   | Coefficiente della prestazione dell'offerta (a)
V(a)i | = | rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno
------|---|----------------------------------------------------
Ra    | = | Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
------|---|----------------------------------------------------
Rmax  | = | Valore( ribasso) dell'offerta piu' conveniente
---------------------------------------------------------------

    
 
ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
dove 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
- L'articolo 286, comma  6,  del  Regolamento  (servizi  di  pulizia)
dispone, poi, che per l'elemento prezzo  deve  essere  utilizzata  la
formula: 
 
Ci = (Pb - Pi) / (Pb - Pm) 
 
dove 
 
    

---------------------------------------------------------------
Ci    | = | coefficiente attribuito al concorrente iesimo
------|---|----------------------------------------------------
Pb    | = | Prezzo a base di gara
------|---|----------------------------------------------------
Pi    | = | Prezzo offerto dal concorrente iesimo
------|---|----------------------------------------------------
Pm    | = | Prezzo minimo offerto dai concorrenti
---------------------------------------------------------------

    
 
Si chiarisce anche che i termini V(a)  e  Ci  delle  formule  di  cui
all'allegato   "P"   del   Regolamento   individuano   entrambi    il
coefficiente, variabile fra zero ed uno, cui va moltiplicato il  peso
o punteggio previsto nel bando di gara per l'offerta economica e  che
la formula alternativa per il prezzo contemplata nell'allegato "P" e'
prevista nell'allegato "M", come formula obbligatoria per  i  servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura. 
Inoltre,  la  formula  prevista  all'articolo  286,  comma   6,   del
Regolamento coincide matematicamente alla formula: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
 
 Si puo' affermare che  le  procedure  e  le  formule  stabilite  nel
Regolamento consentono di attribuire il punteggio stabilito nel bando
di gara in tutti i suoi valori. 
 In ogni caso, al  valore  piu'  favorevole  (nel  caso  del  prezzo:
ribasso massimo o prezzo minimo) deve corrispondere  il  coefficiente
pari ad uno ed al  valore  meno  favorevole  (nel  caso  del  prezzo:
ribasso zero o prezzo posto a base di  gara)  deve  corrispondere  il
coefficiente pari a zero. 
 La giurisprudenza  ha,  in  diverse  occasioni,  confermato  che  le
formule  devono  essere  tali  da  rendere  possibile  l'attribuzione
dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo  fissato
nel bando. Quindi, le formule devono essere costruite in modo tale da
garantire che si possano attribuire i  pesi  fissati  nel  bando.  Al
riguardo,  le  formule  previste  nel  Regolamento  garantiscono   il
rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo  lineare  che
garantiscono l'equilibrio tra i criteri di  valutazione.  La  ragione
che ha condotto il legislatore a prevedere formule di tipo lineare e'
dovuta, probabilmente, alla considerazione che  l'utilita'  marginale
del ribasso e' costante, nel senso  che  una  differenza  di  ribasso
corrisponde sempre alla stessa riduzione di costo, qualsiasi siano  i
ribassi da cui tale differenza  dipende.  In  sostanza,  la  derivata
prima della funzione ribasso deve essere costante e, di  conseguenza,
deve essere una retta. 29 La giurisprudenza ha, in diverse occasioni,
confermato che le formule devono essere  tali  da  rendere  possibile
l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da  zero  al
massimo fissato nel bando. Quindi, le formule devono essere costruite
in modo tale da garantire che si possano attribuire  i  pesi  fissati
nel  bando.  Al  riguardo,  le  formule  previste   nel   Regolamento
garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta  di  formule  di
tipo  lineare  che  garantiscono  l'equilibrio  tra  i   criteri   di
valutazione. La ragione che ha condotto il  legislatore  a  prevedere
formule di tipo lineare e' dovuta, probabilmente, alla considerazione
che l'utilita' marginale del ribasso e' costante, nel senso  che  una
differenza di ribasso corrisponde sempre  alla  stessa  riduzione  di
costo, qualsiasi siano i ribassi da cui tale differenza  dipende.  In
sostanza, la  derivata  prima  della  funzione  ribasso  deve  essere
costante e, di conseguenza, deve essere una retta. 
 
     29 Si veda anche la Deliberazione AVCP n.  41  Adunanza  del  23
marzo 2011. 
 
 In tal senso si e'  recentemente  espresso  il  Consiglio  di  Stato
affermando che 30 "la legge matematica o funzione di utilita' secondo
la quale possono variare tutti i coefficienti (percentuali dei pesi),
(...). di norma, fatto salvo che non siano  di  tipo  sperimentale  o
scientifico,  debbono  essere  dello  stesso  tipo,   in   quanto   i
coefficienti (percentuali del peso) devono variare nello stesso modo,
altrimenti  non  sarebbe  rispettata  l'importanza  relativa  che  il
committente ha assegnato ad ogni  elemento  di  valutazione.  Se,  ad
esempio, all'elemento economico (ribasso o  prezzo)  fosse  assegnata
una  funzione  che  a  grandi  oscillazioni  dello  stesso   elemento
comportasse  una  variazione  molto  piccola  del  coefficiente,  per
quest'elemento di valutazione tutti  i  concorrenti  si  troverebbero
praticamente sullo stesso piano e, ai fini della  scelta,  l'elemento
sarebbe ininfluente e la  scelta  verrebbe  compiuta  sugli  elementi
qualitativi che, per definizione, sono discrezionali.  Stabilito  che
tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto  che
per determinare una retta e' sufficiente  stabilirne  due  punti,  la
vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del  fatto
che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno. Per  ogni
elemento di valutazione, quindi, le coordinate cartesiane sono  state
poste in modo che sia uguale ad 1 il  coefficiente  per  la  migliore
offerta ed uguale a 0 il valore fissato nel bando di gara;  la  retta
passa dunque per l'origine degli assi, in coerenza con le formule  di
standardizzazione  o   normalizzazione   che   si   ritrovano   nella
letteratura scientifica. Quindi, anche sotto il profilo generale,  le
formule paraboliche come quelle in oggetto non assicurano affatto  il
rapporto ponderale tra i vari elementi  di  valutazione  fissati  dal
committente, specie se  tale  formula  riguarda  il  prezzo,  perche'
distorcendone la linearita' sotto il profilo matematico, finisce  per
dare massimo valore ai  criteri  qualitativi  che  sono  quelli  piu'
discrezionali  e,  quindi,  potenzialmente  piu'  manipolabili  dalla
commissione di gara, in contrasto con i principi di  trasparenza  che
permeano le gare pubbliche". 
 
     30 Cfr. Consiglio di Stato sezione  V,  n.  5583  del  18ottobre
2011, citata. 
 
Si noti che, per il solo elemento prezzo, l'allegato P contempla,  in
alternativa, una formula  che  prevede  un  andamento  bilineare,  ma
fondato su un valore soglia pari alla media delle offerte: la formula
consiste nel comprimere i coefficienti assegnati all'elemento  prezzo
per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di  sopra
di un coefficiente fissato dalla stazione  appaltante,  individuabile
in  0,80  o  0,85  o  0,90.  Risulta  evidente  che,  per   diminuire
l'importanza  dell'elemento  prezzo,  e'  necessario  utilizzare  gli
indici X maggiormente elevati (0,85 o 0,90). Tale formula ha lo scopo
di scoraggiare il superamento di determinate soglie, per garantire la
qualita' dell'offerta o evitare una eccessiva compressione del  costo
del lavoro. Tale formula si presta, quindi, ad essere utilizzata  nel
caso in cui la stazione appaltante voglia scoraggiare i concorrenti a
praticare ribassi troppo elevati,  come,  ad  esempio,  nel  caso  di
servizi ad alta intensita' di lavoro, quali  i  servizi  di  pulizia.
Anche in tale caso, resta rispettato il principio che il coefficiente
e' crescente al crescere del ribasso o al diminuire del prezzo. 
Le formule previste dagli allegati al  Regolamento,  compresa  quella
bilineare sopra citata, sono di tipo interdipendente, nel  senso  che
l'attribuzione del punteggio dipende dal confronto tra le offerte dei
diversi concorrenti. La scelta del legislatore si pone in  linea  con
il principio su cui si fondano le gare, vale a dire far emergere  dal
mercato le migliori condizioni di offerta. 
Pertanto, l'eventuale adozione di formule diverse da quelle  previste
dal Regolamento, di tipo indipendente, devono seguire  ad  un'attenta
analisi del mercato di riferimento, sulla base di quanto  chiaramente
affermato dalla giurisprudenza sopra citata; tali formule  comportano
infatti che la stazione appaltante debba effettuare  una  valutazione
ex ante fissando aprioristicamente un parametro di riferimento per lo
sconto massimo realizzabile in gara, restringendo di fatto  il  range
di oscillazione degli eventuali sconti. 
Per quanto riguarda i paventati rischi di accordi collusivi derivanti
da formule interdipendenti,  fermo  restando  che  non  e'  possibile
effettuare una valutazione di  tali  rischi  in  linea  generale,  ma
occorre sempre analizzare il mercato di riferimento, si  segnala  che
la letteratura economica, a partire dal seminal paper di Stigler  del
1964 (che estende alle gare i principali risultati  sulla  collusione
relativi ai casi di oligopolio), sostiene  che  la  trasparenza,  dal
lato delle imprese, aumenta i rischi di collusione, in quanto  vi  e'
un  maggior  controllo  su  ciascun  partecipante  al  cartello.   La
trasparenza massima dal lato dell'offerta, si ha, ovviamente, proprio
in quelle situazioni in cui e' noto ex ante il punteggio  che  verra'
attribuito a ciascun concorrente (indipendentemente dal comportamento
degli altri, compreso quello di un'eventuale impresa  che  decida  di
"rompere" il cartello). Pertanto, se, in determinati  contesti,  gia'
favorevoli   alla   collusione,   e'   possibile    ottenere    esiti
anticoncorrenziali  anche  in  presenza  di   interdipendenza   delle
offerte, tali  risultati  potrebbero  essere  ancor  piu'  facilitati
dall'assenza di incertezza sul punteggio  conseguibile  in  relazione
all'offerta  presentata,  come  nel  caso  di  utilizzo  di   formule
indipendenti. 
Per altro verso, occorre evitare  che  la  graduatoria  possa  essere
modificata artatamente da un concorrente a favore di  un'altro.  Cio'
potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di offerte  "irrilevanti",
ovvero quando qualcuno dei concorrenti presenta offerte contenute  al
fine di abbassare il valore medio, nel caso si  utilizzi  la  formula
bilineare, cio' al fine di far vincere un  concorrente  diverso  (che
offre prezzi inferiori) rispetto a quello che  sarebbe  risultato  in
assenza   delle   loro   offerta   (con   un'offerta   migliore   per
l'amministrazione). Al fine di scongiurare tali rischi si  potrebbero
utilizzare alcuni  accorgimenti,  come,  considerati  la  qualita'  e
potenziale numero dei partecipanti  alla  gara,  e/o  il  numero  dei
"lotti", prevedere nel bando che i punteggi conseguiti per  l'offerta
tecnica e per l'offerta economica non si modificano  dopo  l'apertura
delle buste economiche anche se un concorrente ritira la sua  offerta
economica. Un'altra disposizione  che  puo'  evitare  il  rischio  di
accordi collusivi e' quella che consente di stabilire una  soglia  di
ammissibilita' delle offerte tecniche e qualitative. Tale  previsione
impedirebbe  agli  operatori   che   intendono   presentare   offerte
economiche con ribassi elevati di partecipare alla gara. Va, infatti,
ricordato  che  il  valore  soglia  comporta  la   presentazione   di
un'offerta tecnica e qualitativa credibile, che ha  sempre  un  costo
per la sua preparazione e, pertanto, non puo'  essere  un'offerta  di
favore.  Si  suggerisce,  quindi,  di  porre  particolare  attenzione
all'utilizzo di meccanismi che, nel pieno rispetto delle disposizione
contenute nel Regolamento, riducono o eliminano le criticita'. 
 
4.2 La cd. "riparametrazione" 
 
 Un problema che si pone, nel  procedere  alla  scomposizione  di  un
criterio in sub criteri, e' quello della cosiddetta riparametrazione. 
 Per i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell'offerta aventi
natura quantitativa (per esempio ribasso sul prezzo posto a  base  di
gara), all'offerta piu' conveniente per la stazione  appaltante  (per
esempio ribasso piu' alto), e' sempre attribuito il coefficiente  uno
e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio  massimo
previsto nel bando. Qualora non  si  procedesse  nello  stesso  modo,
attribuendo all'offerta tecnica  e  qualitativa  piu'  favorevole  il
coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel  bando,
verrebbe  alterato  il  rapporto  prezzo/qualita'  che  la   stazione
appaltante ha stabilito nel bando. 
 In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della  qualita'  non
viene attribuito il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il  peso
del prezzo, con una conseguente alterazione dell'obiettivo prefissato
dalla stazione appaltante. 
 Tale procedura e' prevista dal Regolamento  nell'allegato  "M",  che
riguarda l'affidamento dei servizi tecnici, ed e'  stata  confermata,
piu'  volte,  dalla  giurisprudenza,   anche   con   riferimento   ad
affidamenti di lavori, concessioni, forniture 31 . 
 
     31 Cfr. T.A.R. Toscana, sentenza n  .1175/2006;  T.A.R.  Puglia,
Lecce, sentenza n. 1674/2007; T.A.R. Puglia, sentenza n. 1675/2007. 
 
 L'allegato stabilisce che "qualora il bando preveda la  suddivisione
dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo  266  in
sub-criteri  e  sub-pesi,  i  punteggi  assegnati  ad  ogni  soggetto
concorrente  in  base  a  tali  sub-   criteri   e   sub-pesi   vanno
riparametrati con riferimento ai  pesi  previsti  per  l'elemento  di
partenza" 32 . 
 
     32 In particolare, il Consiglio di Stato, sez.  V,  sentenza  n.
3716/2009 ha affermato che "non merita positiva  valutazione  neanche
la successiva censura con la quale si contesta  la  lettera  d'invito
nella parte in cui prevede che  alla  ditta  che  avra'  ottenuto  la
massima  valutazione  dell'offerta  tecnica,  come   sommatoria   dei
parametri di qualita', verranno attribuiti 50 punti, mentre gli altri
concorrenti   otterranno    punteggi    inferiori    e    determinati
proporzionalmente.   Si    tratta    del    criterio    della    c.d.
"riparametrazione",  che  risponde  all'esigenza  di   garantire   il
rispetto  dei  dettami  del  capitolato,  assicurando   un   rapporto
invariabile tra qualita' e prezzo (nel caso di specie erano  previsti
50 punti per la qualita' e 50 punti per il prezzo), e che viene anche
indicato dal D.P.R.  n.  554/1999  come  metodo  di  calcolo  per  il
punteggio da assegnare  agli  incarichi  di  progettazione.  Si  deve
preliminarmente convenire con  il  Primo  Giudice  sulla  carenza  di
interesse alla coltivazione della  censura  in  ragione  del  mancato
superamento della prova di resistenza. Dall'esame degli atti di causa
si evince infatti che, anche senza il ricorso alla  riparametrazione,
il Consorzio C.N.S. si sarebbe comunque aggiudicato  la  gara  per  i
lotti 1 e 2; di qui il difetto  dell'appellante  a  stigmatizzare  un
preteso  "effetto  distorsivo  "   innescato   da   "un   sostanziale
schiacciamento dei punteggi che penalizza i concorrenti portatori  di
ribassi considerevoli"... "sotto un secondo, decisivo,  aspetto,  che
la  riparametrazione  assolve  alla  non  irragionevole  esigenza  di
garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore
qualita' (nel caso di specie erano previsti 50 punti per la  qualita'
e 50 per il  prezzo)  in  modo  che,  in  relazione  ad  entrambe  le
componenti, l'offerta migliore  ottenga  il  massimo  punteggio,  con
conseguente rimodulazione delle altre offerte. A questa  stregua,  il
criterio in parola risponde al fine di stabilire la proporzione tra i
punteggi riportati da ogni impresa  dopo  che  il  punteggio  massimo
assegnato all'impresa classificatasi piu'  favorevolmente  sia  stato
elevato a 50. Tale esigenza e' d'altronde tenuta presente n  in  tema
di appalti di lavori ma sulla  scorta  di  un  principio  estensibile
anche alla materia in esame n dalla disciplina di cui all'allegato  E
del d.P.R. n.  554/1999,  che,  in  tema  prevede  per  l'appunto  la
riparametrazione dei  punteggi  relativi  agli  elementi  qualitativi
dell'offerta". 
 
Anche l'Autorita' ha  richiamato  l'attenzione  sull'applicazione  di
tale regola (determinazione n, 1/2009; determinazione n. 4/2009). 
Il principio della riparametrazione e' presente nell'allegato "G"  al
Regolamento: da tale allegato, si rileva che  per  ogni  criterio  e,
quindi,  per  ogni  sub  criterio,  qualsiasi  sia   il   metodo   di
determinazione dei coefficienti  all'offerta  di  maggior  valore  il
coefficiente da attribuire e' sempre pari ad uno. 
Nella   tabella   che   segue,   un   esempio   di   utilizzo   della
riparametrazione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Nel caso specifico, il  bando  prevede  che  al  criterio  n.  1  sia
attribuito un punteggio massimo di punti 20.  Come  si  evince  dalla
tabella, la commissione attribuisce  il  punteggio  piu'  elevato  di
15,325  all'offerta  A.  Di  conseguenza,  a  nessuna  offerta  viene
attribuito il punteggio massimo previsto dal bando e, cioe', 20 punti
e, cio', a discapito di quanto previsto nel bando  stesso  e,  cioe',
che alla migliore offerta vengano appunto  attribuiti  20  punti.  Il
modo di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando
e,  quindi,  l'equilibro  fra  i  diversi  elementi   qualitativi   e
quantitativi previsti nel bando, e' operare la  riparametrazione.  Si
attribuisce, cosi', alla migliore offerta il punteggio  massimo  (20)
e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre. 
effetto Per mezzo di questa operazione, l'offerta A rimane, comunque,
la prima in graduatoria per quel criterio,  ma,  evidentemente,  quel
punteggio finale acquisito puo' avere  un  effetto  differente  sulla
graduatoria finale, che somma anche il punteggio relativo al  prezzo.
In  sintesi,  con  la  riparametrazione,  i  punteggi  relativi  alla
qualita' hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo,  mentre,senza
la riparametrazione, per effetto delle formule  matematiche  previste
dal Regolamento (che correttamente attribuiscono  sempre  il  massimo
punteggio  al  ribasso  piu'  alto)  il  prezzo   pesa,   di   fatto,
relativamente di piu' della qualita'. 
Occorre rammentare, infine, che il giudizio operato dalla commissione
non e' di tipo assoluto, bensi' di tipo relativo:  se  ad  un'offerta
viene assegnato il punteggio massimo, questo non  vuol  dire  che  la
stessa costituisce la  migliore  offerta  in  assoluto  presente  sul
mercato, ma significa  che  detta  offerta  e'  la  migliore  offerta
presentata in una data procedura di  gara  e  valutata  da  una  data
commissione. 
Riparametrare l'offerta migliore ad un coefficiente pari  ad  uno  e,
conseguentemente, tramite  proporzione  lineare,  le  altre  offerte,
risulta  essere  il  metodo  migliore  anche   per   la   valutazione
dell'anomalia, in quanto, a monte, una valutazione di  tipo  assoluto
permetterebbe alla commissione di  eluderla,  gia'  in  fase  d'esame
delle offerte tecniche, potendo la stessa optare per valutazioni  che
cadano tutte al di sotto della soglia prevista dal'art.  86  comma  2
del Codice. 
 
4.3 La seconda fase: la formazione della graduatoria 
 
Alla luce di quanto previsto nell'allegato "G" e  nell'allegato  "P",
del Regolamento, la  seconda  fase  della  procedura  di  valutazione
comporta  la  formazione  della  graduatoria,  applicando  il  metodo
previsto negli atti di gara. La determinazione si effettua sulla base
dei coefficienti (variabili  tra  zero  ed  uno)  attribuiti  (previa
riparametrazione qualora i criteri di valutazione siano suddivisi  in
sub-criteri). 
In concreto, dopo che la commissione giudicatrice  ha  effettuato  le
valutazioni tecniche (confronto  a  coppie  con  tabella  triangolare
oppure  con  matrice   quadrata,   oppure   coefficienti   attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari), trasformato questi  valori
in  coefficienti  ed  attribuito   i   coefficienti   agli   elementi
quantitativi,   occorre,   attraverso   i   medesimi    coefficienti,
determinare, per ogni  offerta,  un  dato  numerico  finale  atto  ad
individuare l'offerta migliore. 
Come gia' evidenziato nei precedenti  paragrafi,  il  Regolamento,  a
questo fine, fa riferimento a metodi multicriteri  e  multiobiettivi,
quali l'aggregativo compensatore,  l'electre,  il  topsis,  l'evamix.
Nessun metodo e' in assoluto il migliore. 
 
4.3.1 Il metodo aggregativo compensatore 
 
Il  metodo  maggiormente  utilizzato  dagli   operatori   e'   quello
aggregativo compensatore, in quanto  facilmente  comprensibile.  Tale
metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che
consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando,  per
ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il
relativo coefficiente attribuito al concorrente. 
 
In formula: 
 
 
 Pi = Cai *Pa + Cbi *Pb + ... Cni *Pn 
 dove 
 Pi = punteggio concorrente i 
 Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i; 
 Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i; 
 Pa = peso criterio a 
 Pn = peso criterio n 
 
 
Il metodo presenta tuttavia alcuni inconvenienti:  nei  casi  in  cui
siano presenti tanto criteri di valutazione quantitativi (e,  quindi,
misurabili) che criteri qualitativi non  tangibili  (e,  quindi,  non
misurabili),  gli  aspetti  economici  potrebbero  pesare  in  misura
relativamente elevata, anche se in  assoluto,  cioe'  in  entita'  di
euro, gli scarti fra le offerte sono modesti. In altri  termini,  nel
caso in cui vi siano ribassi non elevati e con differenze piccole tra
le  offerte,  l'utilizzo  della  formula  lineare  comporta  che   le
differenze tra i punteggi siano molto elevate e, cio', non rispecchia
le differenze tra le offerte in termini di risparmio economico per la
stazione appaltante. La conseguenza pratica e' che  puo'  vincere  la
gara il concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco
piu' economico ma che, per effetto della formula lineare, consegue un
punteggio molto elevato, tanto  da  ribaltare  la  graduatoria  degli
aspetti qualitativi. Pertanto, potrebbe risultare migliore un'offerta
che, sul piano della qualita',  aveva  conseguito  un  punteggio  non
elevato, ma che riesce a colmare  il  gap  per  effetto  dell'elevato
punteggio  conseguito  per  l'offerta  economica,  senza   che   essa
corrisponda un'  effettiva  rilevante  riduzione  dei  costi  per  la
stazione appaltante, in quanto i ribassi  offerti  erano  di  per  se
stessi contenuti. 
Una simile conseguenza puo', pero', derivare  da  vari  fattori,  che
devono essere presi in considerazione  quando  si  predispongono  gli
atti di gara. Anzitutto, se la stazione appaltante ritiene necessaria
una  maggiore  considerazione   degli   aspetti   qualitativi,   deve
attribuire un peso relativamente poco  elevato  al  prezzo.  Inoltre,
come e' stato piu' volte sottolineato e come e'  stato  chiarito  nel
paragrafo precedente, si deve garantire che  non  venga  alterato  il
rapporto prezzo/qualita' che la stazione appaltante  ha  fissato  nel
bando,   attraverso   la   cosiddetta   riparametrazione,   la    cui
effettuazione si suggerisce sia  prevista  negli  atti  di  gara.  In
sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualita' non viene
attribuito il massimo punteggio, aumenta, nel giudizio, il  peso  del
prezzo, con una conseguente alterazione dell'obiettivo della stazione
appaltante. Inoltre, e' possibile prevedere una soglia di sbarramento
per  gli  elementi  qualitativi  ed  inserire  la  formula  bilineare
prevista nell'allegato "P". 
Tali aspetti sono,  quindi,  da  prendere  tutti  in  considerazione,
attraverso una valutazione ex ante  in  relazione  alla  complessita'
dell'appalto. 
 
4.3.2 Il metodo electre 
 
 Una efficace soluzione agli inconvenienti sopra evidenziati  risiede
nell'utilizzo di metodi diversi da quello  aggregativo  compensatore,
come il metodo electre (Elimination and Coice Traslating 
 Reality). La ragione di tale differenza e' dovuta al  fatto  che  il
metodo aggregativo  compensatore  si  fonda  sul  principio  che  una
carente risposta ad un criterio di valutazione puo' essere compensata
da un'elevata risposta ad un altro criterio di valutazione, mentre il
metodo electre non ammette tale compensazione. Il metodo  electre  e'
un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del 
 surclassamento.   In   termini   operativi,   il    principio    del
surclassamento prevede che, date due  alternative  A  e  B,  si  puo'
affermare che A surclassa B qualora: 
 a) esiste una sufficiente  maggioranza  di  criteri  di  valutazione
rispetto ai quali si puo' asserire che l'alternativa A e' preferibile
o indifferente rispetto alla alternativa B; 
 b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a  questa
maggioranza  di   criteri,   l'alternativa   B   risulta   ampiamente
preferibile all'alternativa A. 
 Tale principio  e'  stato  studiato  proprio  per  evitare  fenomeni
compensativi.  Il  metodo  e'  illustrato   nell'allegato   "G"   del
Regolamento, nel quale sono riportate tutte le formule necessarie per
applicarlo e nel "Quaderno sul criterio  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa"  pubblicato  sul  sito  dell'Autorita',   che   ne
esemplifica l'utilizzo. 
 Nel caso in cui la  stazione  appaltante  decida  di  utilizzare  il
metodo electre, sono necessari alcuni accorgimenti procedurali. 
 In primo luogo, si chiarisce che il  metodo  electre,  limitatamente
alle offerte relative a criteri di valutazione di natura quantitativa
o di natura qualitativa misurabili, puo' essere applicato anche senza
procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori  in
coefficienti variabili tra zero ed uno,  in  quanto  il  metodo  puo'
essere applicato sulla base dei valori assoluti delle offerte. 
 In secondo luogo, per quanto riguarda l'eventuale  previsione  della
soglia di sbarramento, i documenti di gara devono prevedere  che  non
sono ammessi alla seconda fase della procedura i concorrenti che  non
abbiano conseguito, per specifici criteri di valutazione  qualitativi
e previa riparametrazione qualora i criteri siano suddivisi in  sotto
criteri, un valore minimo dei coefficienti. 
 Si precisa, poi, che la soglia di  anomalia  prevista  dall'articolo
86, comma 2, del Codice  non  e'  in  questo  caso  calcolabile,  dal
momento che la graduatoria delle offerte non e' costruita sulla somma
dei punteggi,  ma  sulla  somma  degli  indici  unici  di  dominanza;
pertanto, ancorche' non previsto nei documenti di gara,  la  stazione
appaltante puo' eventualmente applicare il comma 3  dell'articolo  86
del Codice, procedendo alla verifica di congruita' ove ne ricorrano i
presupposti33 . 
 
     33  La  formula  finale  della  procedura  del  metodo   electre
illustrata nell'allegato  "G"  del  Regolamento  contiene  un  errore
materiale; gli indici "k" ed "n"presenti nella  formula  "Pi"  devono
intendersi rispettivamente "j" ed "r". 
 
Infine, si riporta nella tabella seguente un esempio di  applicazione
del metodo electre, ipotizzando ribassi di entita'  diverse,  ma  con
scarti fra di loro uguali ed uguale scarto massimo. 
Come si vede, la graduatoria e' la stessa se il  ribasso  massimo  e'
pari a 25% oppure e' pari a 8% purche' siano uguali lo scarto  fra  i
ribassi e lo scarto massimo. In sostanza, il contributo  del  ribasso
offerto all'assetto della graduatoria  e'  indipendente  dal  ribasso
massimo, ma dipende dagli scarti esistenti fra i ribassi offerti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Se si fosse applicato, invece, il  metodo  aggregativo  compensatore,
nel caso di ribassi del 25% e del 21% (lo scarto  fra  i  ribassi  e'
pari a 4%), ipotizzando come peso 30 e come ribasso massimo  25%,  al
ribasso pari  a  21%  in  base  alla  formula  [(Ri  /  Rmax)  *  30]
spetterebbero 25,2 [(21/25)*30] punti; nel caso,  invece  di  ribassi
pari a 8% ed a 4% (lo scarto fra i  ribassi  e'  sempre  pari  a  4%)
ipotizzando come peso 30 e come ribasso massimo 8%, al ribasso pari a
4% spetterebbero 15 ([4/8)*30] punti. Come si vede,  pur  essendo  lo
scarto uguale, e, quindi, pur avendo una identica comporta  riduzione
di costo per la stazione appaltante, i  punteggi  per  i  concorrenti
sono notevolmente diversi. 
 
4.3.3 Il punteggio assoluto 
 
 
 Si sottolinea, infine, che, fra i criteri previsti dalla letteratura
scientifica, l'allegato "P" indica anche  il  metodo  del  cosiddetto
punteggio assoluto. Tale metodo,  pur  rientrando  fra  i  metodi  di
analisi multicriteri o multiobiettivi, e' fondato su attribuzioni dei
punteggi su base tabellare. In sostanza,  e'  il  metodo  aggregativo
compensatore applicato sulla base di punteggi tabellari  e,cioe',  di
una tabella che mette in rapporto  specifici  aspetti  qualitativi  e
quantitativi con specifici coefficienti. Il Regolamento richiama tale
metodo solo nell'allegato "P", non nell'allegato "G" o  nell'allegato
"M". La ragione va ricercata nel  fatto  che  esso  non  puo'  essere
applicato quando i  criteri  qualitativi  comportano  valutazioni  di
natura soggettiva e non oggettiva. L'attribuzione di punteggi su base
tabellare, infatti, e' ammissibile per  le  forniture  e  per  alcuni
servizi cui fa riferimento l'allegato "P". mentre non puo' mai essere
utilizzata per i lavori o per  i  servizi  tecnici,  che  normalmente
prevedono valutazioni di natura soggettiva. 
 In questo caso, il coefficiente zero  riguarda,  come  in  qualsiasi
metodo di analisi multicriteri o  multiobiettivi,  l'offerta  il  cui
impatto e'  il  minimo  oggettivamente  possibile,  oppure  l'offerta
risulta uguale a quella posta a base di gara, mentre il  coefficiente
uno  riguarda  l'offerta  che  presenta  un  impatto,  nei   riguardi
dell'obiettivo o criterio di valutazione in esame, pari  o  superiore
ad un determinato valore, stabilito nei documenti di  gara.  Occorre,
tuttavia tenere presente che anche in questo caso il coefficiente uno
deve essere sempre conseguibile  e  cio'  condiziona  la  formula  di
determinazione del coefficiente per l'attribuzione del punteggio  per
l'offerta economica che deve consentire di poter conseguire  comunque
il coefficiente uno. Cio' non si  verifica  con  formule  diverse  da
quelle del Regolamento. 
 Per esempio, la formula definita "lineare semplice" che prevede  che
il punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente  iesimo
cresce in maniera proporzionale rispetto al ribasso offerto.  (PEi  =
PEmax *Ri ) comporta che il punteggio massimo sarebbe, attribuito  al
concorrente che ha offerto il ribasso del 100% e il punteggio zero  a
chi ha offerto ribasso zero, cioe' non ha offerto ribasso. Il ribasso
del 100% e' sicuramente anomalo. Tale formula, quindi,  oltre  a  non
rispettare il principio che al concorrente che ha offerto la migliore
offerta  economica  (ribasso  massimo  o  prezzo  minore)  spetti  il
punteggio massimo, altera i rapporti che la  stazione  appaltante  ha
stabilito fra aspetti economici e aspetti  qualitativi.  Il  rapporto
non sarebbe quello stabilito  dalla  stazione  appaltante  ma  quello
discendente dal massimo ribasso offerto. Se il ribasso fosse pari  al
20% il punteggio attribuito per il prezzo  sarebbe  pari  al  20%  di
quanto stabilito nel  bando.  Gli  aspetti  qualitativi  peserebbero,
quindi, l'80% in piu'. 
 Nel seguente quadro si riporta un esempio di una tabella  che  mette
in  rapporto  specifici  aspetti  qualitativi  e   quantitativi   con
specifici   coefficienti   necessaria   per   determinare   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa applicando la procedura del punteggio
assoluto. Si tratta di un esempio di tabella relativa ad  un  appalto
di  forniture  di  computer.  Nella  tabella  si  ipotizza  che   per
determinare i coefficienti per  le  proposte  migliorative  si  possa
impiegare sia una procedura tabellare, sia la procedura del confronto
a coppie. In questo secondo caso vi sara' sempre un concorrente a cui
sara' attribuito il coefficiente uno. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Come si vede dalla tabella  determinando  i  punteggi  per  l'offerta
economica con la  formula  definita  "lineare  semplice"  al  ribasso
massimo non  e'  attribuito  il  massimo  punteggio.  Si  suggerisce,
quindi, di  applicare  anche  nel  caso  del  metodo  del  "punteggio
assoluto" le formule del Regolamento. Sempre nell'esempio citato, per
il criterio "proposte di miglioramenti  tecnici",  per  il  quale  e'
prevista la valutazione discrezionale, occorre  prevedere  nel  bando
dettagliati criteri motivazionali (si veda supra). 
 
In base a quanto sopra considerato 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
Adotta la presente determinazione. 
 
    

  Il relatore                    Il Presidente f.f.
Piero Calandra                     Sergio Santoro

    
 
Depositato presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  7  dicembre
2011. 
 
Il Segretario 
Maria Esposito