IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  15  luglio  2011,  n.  111  di  conversione,  con
modifiche,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto  il  Ccni  25  giugno  2008,   concernente   i   criteri   di
utilizzazione del personale  docente  dichiarato  inidoneo  alla  sua
funzione per motivi di salute; 
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4,
comma 2 e l'art. 17, comma 5; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto di comparto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Destinatari e criteri generali 
 
  1.1.  In  applicazione  di   quanto   specificatamente   prescritto
dall'art.  19,  comma  12,  della  legge  15  luglio  2011,  n.  111,
richiamata   in   preambolo,   il   personale   docente,   dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di  salute,
ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante  presso
le aziende sanitarie locali, puo' chiedere di essere  inquadrato  nei
profili professionali di assistente amministrativo  e  di  assistente
tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo,  tecnico
ed  ausiliario  (A.T.A.)  di  cui  al  vigente  contratto  collettivo
nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007. 
  1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma  1  deve  essere
rivolta, on-line con modalita' web, all'ufficio scolastico  regionale
nel termine di trenta giorni rispetto alla data di  dichiarazione  di
inidoneita'. 
  1.3. Con individuazione a cura del  competente  direttore  generale
dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo
su posto vacante e disponibile dei profili professionali  di  cui  al
comma 1, con priorita' nella provincia di appartenenza. A tal fine si
tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il  limite  di
due province. 
  1.4. L'immissione in  ruolo  su  posti  di  assistente  tecnico  e'
disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree  didattiche  di
laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i  titoli
di studio posseduti dall'interessato. 
  1.5. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  presente  articolo  sono,
comunque, effettuate nell'ambito del  piano  di  assunzioni  previsto
dalla normativa vigente in materia.