IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il Ccni 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4, comma 2 e l'art. 17, comma 5; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto; Decreta: Art. 1 Destinatari e criteri generali 1.1. In applicazione di quanto specificatamente prescritto dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamata in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, puo' chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007. 1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma 1 deve essere rivolta, on-line con modalita' web, all'ufficio scolastico regionale nel termine di trenta giorni rispetto alla data di dichiarazione di inidoneita'. 1.3. Con individuazione a cura del competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui al comma 1, con priorita' nella provincia di appartenenza. A tal fine si tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il limite di due province. 1.4. L'immissione in ruolo su posti di assistente tecnico e' disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i titoli di studio posseduti dall'interessato. 1.5. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono, comunque, effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.