IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl.  ord.)  emanato
ai sensi dell'art. 2  del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995,  n.  273,  e  recante  «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge  1°  agosto
2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e  private
e gli insediamenti strategici e  di  preminente  interesse  nazionale
vengano individuati dal Governo  attraverso  un  Programma  formulato
secondo i criteri  contenuti  nello  stesso  articolo,  demandando  a
questo Comitato di approvare, in sede  di  prima  applicazione  della
legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001  e  prevedendo
che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il
Governo ed ogni singola Regione o  Provincia  autonoma  al  fine  del
congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  («Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE»),  e  s.m.i.  e
visto, in  particolare  l'art.  175  che  disciplina  la  figura  del
promotore demandando a questo Comitato di valutare  la  proposta  del
promotore stesso unitamente al progetto preliminare nei tempi e  modi
di cui all'art. 165 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996,  n.  65  (Gazzetta  Ufficiale  n.
118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica  utilita'
non gia' diversamente regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione
delle relative tariffe; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata
nella metodologia del price-cap il sistema  di  determinazione  delle
tariffe nonche', stabilita in  cinque  anni  la  durata  del  periodo
regolatorio; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002), con la quale questo  Comitato,  ai  sensi  del  piu'  volte
richiamato art. 1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°
Programma delle infrastrutture  strategiche,  che,  nell'allegato  1,
include - nell'ambito del «Corridoio  plurimodale  tirrenico  -  nord
Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale»  -  l'intervento
«Ragusa - Catania»; 
  Vista la delibera 29 marzo  2006,  n.  79  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2006),  con  la  quale  questo   Comitato   ha   approvato,   con
prescrizioni   e    raccomandazioni,    il    progetto    preliminare
«Ammodernamento a quattro corsie della  s.s.  514  di  Chiaramonte  e
della s.s. 194 Ragusana, dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo
con la s.s. 114», subordinando l'efficacia della delibera stessa alla
stipula di Atto integrativo con la Regione siciliana  che  includesse
esplicitamente l'opera nell'Intesa Generale Quadro tra il  Governo  e
detta  Regione  sottoscritta  il  14  ottobre  2003  e  rinviando  la
decisione sull'assegnazione di  contributi  a  valere  sulle  risorse
destinate   all'attuazione   del   Programma   delle   infrastrutture
strategiche alla fase di esame  del  progetto  definitivo,  anche  in
relazione alle risultanze del  piano  economico-finanziario  previsto
dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006), con la quale  questo  Comitato  -  nel  rivisitare  il  1°
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  come   ampliato   con
delibera 18 marzo 2005, n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.  207/2005)  -
all'allegato 1 conferma l'intervento denominato «Ragusa - Catania»; 
  Vista la  delibera  di  questo  Comitato  15  giugno  2007,  n.  39
(Gazzetta Ufficiale n. 197/2007), che detta  criteri  in  materia  di
regolazione economica del settore autostradale; 
  Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007 n. 51 (Gazzetta
Ufficiale n. 252/2007), con la quale tra l'altro la  citata  delibera
n.  79/2006  e'  stata  integrata  con  l'indicazione,  in   apposito
allegato,  di  un'ulteriore  raccomandazione,  cui   e'   subordinata
l'approvazione del progetto preliminare; 
  Vista la delibera 22 gennaio 2010,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale  n.
182/2010), con la quale questo Comitato ha: 
    preso atto che con atto aggiuntivo 4 ottobre 2007 si e' proceduto
all'inserimento dell'itinerario specificato  in  oggetto  nell'Intesa
Generale Quadro stipulata con la  Regione  siciliana  e  che  l'ANAS,
quale soggetto attuatore dell'intervento,  ha  inserito  nel  proprio
quadro  programmatorio  la   realizzazione   dell'intervento   stesso
mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti e
all'art. 175 del decreto  legislativo  n.  163/2006,  dichiarando  il
pubblico interesse della proposta pervenuta  dall'ATI  Silec  S.p.A.,
Egis Projects S.p.A., Tecnis S.p.A., Maltauro Consorzio Stabile; 
    approvato  il  progetto  preliminare  del   collegamento   viario
relativo a  «Ammodernamento  a  quattro  corsie  della  s.s.  514  di
Chiaramonte e della s.s. 194 Ragusana dallo svincolo con la s.s.  115
allo svincolo con la s.s. 114» predisposto dal  promotore  e  che  si
differenzia da quello approvato da questo Comitato  con  delibera  n.
79/2006 in quanto ha ottemperato alle prescrizioni recepibili in fase
di progettazione preliminare e reca alcune variazioni necessarie  per
il  pedaggiamento  dell'arteria,  fissando  come  limite   di   spesa
l'importo di 815,3 milioni di euro; 
    valutato favorevolmente la proposta del promotore,  invitando  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre  al  NARS
lo schema di convenzione per il parere di competenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre  2008  e  s.m.i.,  con  il  quale  si  e'   proceduto   alla
riorganizzazione del Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS, e che,  all'art.  1,  comma  1,  prevede  la
verifica, da parte dello stesso  Nucleo,  dell'applicazione  -  negli
schemi di convenzione  unica  sottoposti  a  questo  Comitato  -  dei
principi in materia di regolazione  tariffaria  relativi  al  settore
considerato; 
  Visto il parere NARS 21 luglio 2010, n. 12, che ai sensi del  punto
2.2 della citata delibera n. 3/2010, si e' pronunciato favorevolmente
in merito allo schema di convenzione in esame  a  condizione  che  si
tenesse conto di alcune osservazioni, formulate nel medesimo parere; 
  Vista la delibera n. 71, assunta da  questo  Comitato  in  data  22
luglio 2010, con cui, ai  sensi  del  punto  2.2  della  delibera  n.
3/2010,  e'  stato  valutato  favorevolmente,   subordinatamente   al
recepimento di talune prescrizioni,  lo  schema  di  convenzione  per
l'affidamento dell'intervento  di  ammodernamento  a  quattro  corsie
della s.s. 514 di Chiaromonte e della s.s. 194 Ragusana; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la  quale  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  al  fine  di  uniformare  il  quadro
regolatorio ai recenti orientamenti  finalizzati  alla  tutela  della
finanza pubblica, ritiene indispensabile  adeguare  le  clausole  del
citato schema di convenzione  esaminato  dal  Comitato  nella  citata
seduta del 22 luglio 2010 inerenti il costo del  finanziamento  degli
interventi (Kd) e il rendimento del capitale proprio (Ke); 
  Viste le note 6 luglio 2011, n. 26616 e 27 luglio 2011,  n.  29701,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
chiesto l'inserimento del tema all'ordine del giorno del  Comitato  e
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 2 agosto 2011, n. 19269, con la  quale  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  trasmette,  ai  fini  dell'adeguamento
dello schema di convenzione  in  argomento,  il  testo  delle  citate
clausole  relative  al  Kd  e  al  Ke  nonche'  di  quella  volta   a
disciplinare il beneficio finanziario derivante  da  scostamenti  del
traffico preventivato rispetto a quello consuntivato al  termine  del
periodo regolatorio, rilevando inoltre la necessita'  di  prescrivere
nella documentazione di gara, in capo al concessionario, l'obbligo di
individuare il soggetto finanziatore mediante lo svolgimento  di  una
procedura ad evidenza pubblica; 
  Considerato che le citate clausole dovrebbero assicurare: 
    l'introduzione  di  meccanismi  efficienti  di  ripartizione  del
rischio  di  variazione  del  costo  del   finanziamento   dell'opera
intervenuta tra il momento dell'offerta in sede di gara e il  momento
della stipula del contratto di finanziamento, fornendo  altresi'  uno
strumento di mitigazione del rischio  di  finanziamento  al  fine  di
consentire la realizzazione dell'opera; 
    una  maggiore  certezza  delle  regole,  auspicata  dai   mercati
finanziari, per la presentazione delle offerte in sede di gara  e  la
trasparenza dei meccanismi regolatori  degli  adeguamenti  tariffari,
salvaguardando comunque la bancabilita' del progetto; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Le prescrizioni di cui al punto 1 della delibera n. 71/2010 sono
integrate con le seguenti prescrizioni: 
    1.1. L'art. 11 dello schema di convenzione deve essere  integrato
con i seguenti punti: 
Punto 11.16 
  «Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di  finanziamento,
dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito  offerto  in
sede di  gara  e  riportato  nel  piano  economico-finanziario  (PEF)
allegato alla presente Convenzione, si  procedera'  all'aggiornamento
della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine  di
rideterminare  l'equilibrio  economico-finanziario  con   conseguente
riallineamento  del  costo   del   debito   (kd)   utilizzato   nella
determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento
(Wacc). 
  Il riallineamento del costo del debito (Kd): 
      i) qualora determinato da un  incremento  del  Kd  rispetto  al
valore offerto in sede di gara, sara' definito in ragione del  minore
tra i seguenti valori: 
        a) differenza tra il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE)
del finanziamento indicato nel PEF  presentato  in  sede  di  gara  e
allegato  alla  presente  Convenzione,   calcolato   alla   data   di
sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE  del
finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e  allegato
alla presente Convenzione, calcolato alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte. Nel caso in cui tale differenza  risulti
negativa, il valore considerato e' pari a zero; 
        b) la differenza del costo del debito offerto in sede di gara
e  il  costo  del  debito  relativo  al  contratto  di  finanziamento
sottoscritto; 
      ii) qualora determinato da una riduzione  del  Kd  rispetto  al
valore offerto in sede di gara, sara' definito dalla  differenza  tra
il costo del finanziamento indicato nel PEF  presentato  in  sede  di
gara allegato  alla  presente  Convenzione  e  il  costo  del  debito
relativo al contratto di finanziamento sottoscritto. 
  Il TFE e' calcolato sulla base della curva dei tassi BTP  Benchmark
rilevati dalla pagina «0#ITBMK=FIX» del circuito Reuters, secondo  la
metodologia di cui all'Allegato [B] alla presente Convenzione. 
  Nel caso in cui,  successivamente,  il  concessionario  proceda  al
rifinanziamento   del   debito   previsto   nel   PEF   vigente,   il
riallineamento del costo del debito sara' determinato in  ragione  di
un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra  il  costo  del
debito indicato nel PEF medesimo e il costo del debito rifinanziato. 
Punto 11.17 
  «Il rendimento dei mezzi propri (ke), utilizzato  nel  calcolo  del
costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc), offerto in
sede  di  gara,  e  riportato   nell'Allegato   C)   della   presente
Convenzione, sara' vincolante per il Concessionario e rimarra'  fisso
ed invariabile per  tutta  la  durata  della  concessione,  anche  in
occasione  degli  aggiornamenti   del   piano   economico-finanziario
previsti dal presente articolo». 
Punto 11.18 
  «In sede di  aggiornamento  e  di  revisione  del  Piano  Economico
Finanziario verra' calcolato lo scostamento cumulato tra il  traffico
consuntivo a fine quinquennio e le relative  previsioni.  Laddove  si
registrano  entrate  dovute  ad  una  variazione  del  traffico,   il
beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del  canone
di concessione, verra' destinato al riequilibrio del  Piano  suddetto
tramite  corrispondente  rideterminazione  del  saldo   delle   poste
figurative». 
    1.2.  L'Allegato  B  dello  schema  di  convenzione  deve  essere
integrato con le seguenti previsioni: 
 
                 CALCOLO DEL TASSO FINANZIARIAMENTE 
                    EQUIVALENTE AI BTP BENCHMARK 
 
  Il Tasso Finanziariamente Equivalente («TFE») indica  il  tasso  di
mercato di  un'operazione  finanziaria  teorica  avente  le  medesime
caratteristiche  del  Finanziamento  previsto  nel  Piano   Economico
Finanziario della convenzione  (il  «Finanziamento»)  in  termini  di
modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione
degli interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
    1.  Calcolo  della  durata   finanziariamente   equivalente   del
Finanziamento («DFE»), inteso come il valore espresso in  anni  entro
cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto
anche dei flussi di erogazione; 
    2. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX»,  con  durata  finanziaria
immediatamente precedente la DFE; 
    3. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters  «0#ITBMK=FIX»  con  durata  finanziaria
immediatamente successiva alla DFE; 
    4. Calcolo del tasso di rendimento,  di  un  BTP  teorico  avente
durata finanziaria corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante
interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i punti  2.  e
3. che precedono. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del
Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP; 
    5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla  durata
finanziaria massima del BTP benchmark si procedera'  al  calcolo  del
tasso  di  rendimento  di  cui  al  precedente  punto   4.   mediante
estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato
alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX»,  di  massima  durata
finanziaria, e (ii) del BTP benchmark, rilevato alle  ore  [15]  alla
pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», di  durata  finanziaria  immediatamente
precedente. 
  Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark
e del TFE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte  e
li comunica al Concedente; successivamente, il Concessionario  rileva
il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE  al  momento  di
sottoscrizione del finanziamento e li comunica al Concedente. 
    1.3. Nella documentazione di gara,  dovra'  essere  previsto,  in
capo  al  concessionario,  l'obbligo  di  individuare   il   soggetto
finanziatore mediante lo svolgimento di  una  procedura  ad  evidenza
pubblica. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione   definitiva   della
concessione di costruzione e  gestione  in  argomento,  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera'  a  comunicare  a
questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere  copia  del  piano
economico  finanziario  aggiornato  in  relazione  agli  esiti  della
stessa. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il Segretario del CIPE: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  11
Economia e finanze, foglio n. 232