IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, recante
«Disposizioni relative all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate  lungo  le  vie  di
esodo, relativamente alla sicurezza in  caso  d'incendio»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  271  del  18
novembre 2004 ed  in  particolare  gli  articoli  1  e  5,  i  quali,
prevedono, tra l'altro, rispettivamente, il campo di applicazione del
decreto medesimo e  i  termini  attuativi  per  la  sostituzione  dei
dispositivi non muniti di marcatura CE gia' installati; 
  Considerato che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono state rideterminate  la
disciplina e  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione
incendi e, pertanto, si  rende  necessario  modificare  il  campo  di
applicazione del  richiamato  decreto  del  Ministro  dell'interno  3
novembre 2004; 
  Considerato,  altresi',  che  la  sostituzione   degli   accessori,
compresi i dispositivi di apertura, delle porte del  tipo  resistenti
al fuoco installate lungo le vie di  esodo,  necessita,  anche  sulla
base di osservazioni formulate dagli  operatori  di  settore,  di  un
approfondimento tecnico in ordine al mantenimento  delle  prestazioni
di resistenza al fuoco delle porte medesime; 
  Tenuto conto dello sviluppo  della  regola  dell'arte  nel  settore
della manutenzione dei predetti dispositivi e delle  porte  lungo  le
vie di esodo, in ordine alla quale  e'  prevista  l'emanazione  della
specifica norma UNI; 
  Ritenuto che, a tal fine,  occorre  differire  il  termine  per  la
sostituzione  dei  dispositivi  per  l'apertura  delle   porte   gia'
installate lungo le vie di esodo, previsto dall'art.  5  del  decreto
del Ministro dell'interno 3 novembre 2004; 
  Visto  il  parere  favorevole   del   Comitato   centrale   tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,  n.  577,  espresso
nella riunione n. 305 del  5  luglio  2011,  ad  un  differimento  di
ventiquattro mesi; 
  Ritenuto,  infine,  che,  per  assicurare  il  mantenimento   della
funzionalita' originaria dei dispositivi per l'apertura  delle  porte
gia' installate lungo le vie  di  esodo  per  ulteriori  ventiquattro
mesi, si rende opportuno un rafforzamento delle misure  previste  dal
richiamato decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. l del decreto  del  Ministro  dell'interno  3  novembre
2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di  prevenzione
incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui  all'allegato  I  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».