IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo; 
  Visto l'art. 2, comma 13, lettera b), del citato  decreto-legge  n.
138  del  2011,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
individuazione della quota  dei  proventi  di  cui  alla  lettera  g)
dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio riferibili alle obbligazioni e altri  titoli
di cui alle lettere a) e b) del comma  7  del  medesimo  art.  2  del
suddetto decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui alla lettera g) dell'art.  44,  comma  1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi,  derivanti  dalla  partecipazione  a
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari  di  diritto
estero di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della  legge  23  marzo
1983, n. 77 riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  alle
lettere a) e b)  del  comma  7  del  medesimo  art.  2  del  suddetto
decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Visto l'art. 2, comma 23, del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e  altri  titoli  di  cui  alle
lettere a) e b)  del  comma  7  del  medesimo  art.  2  del  suddetto
decreto-legge ai fini della determinazione dei redditi  di  cui  alla
lettera g-quater) dell'art.  44,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi; 
  Visto l'art. 2, comma 27, del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite, per i contratti di assicurazione sulla vita e
di  capitalizzazione  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,  le
modalita' di determinazione della parte dei redditi di  cui  all'art.
44, comma 1, lettera g-quater) del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi  riferita  al  periodo   intercorrente   tra   la   data   di
sottoscrizione o acquisto della  polizza  ed  il  31  dicembre  2011,
tenendo conto  dell'ammontare  dei  premi  versati  a  ogni  data  di
pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei
premi e corresponsione dei proventi; 
  Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  esecuzione  alle   disposizioni
contenute nel predetto decreto-legge n. 138 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione   della   quota   dei   proventi    derivanti    dalla
  partecipazione  ad  organismi  di   investimento   collettivo   del
  risparmio  riferibile  alle  obbligazioni  e  agli   altri   titoli
  pubblici. 
 
  1. I proventi di cui alla lettera g) dell'art.  44,  comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 26-quinquies, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis,  comma  1,  del
citato testo unico in proporzione alla percentuale media  dell'attivo
dei predetti organismi investita direttamente, o  indirettamente  per
il  tramite  di  altri  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 26-quinquies e ai commi
1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,  nei  titoli
medesimi. 
  2. I proventi di cui alla lettera g) dell'art.  44,  comma  1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari di diritto estero conformi alla  direttiva  2009/65/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13  luglio  2009  ovvero
assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi  esteri  nei  quali  sono
istituiti, situati negli Stati membri  dell'Unione  europea  e  negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che  sono
inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato  ai  sensi  dell'art.
168-bis, comma 1, del citato testo unico si  considerano  riferibili,
agli effetti dell'art. 10-ter, comma  2-bis,  della  legge  23  marzo
1983, n. 77, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
sopra menzionata in proporzione alla  percentuale  media  dell'attivo
dei predetti organismi investita direttamente, o  indirettamente  per
il  tramite  di  altri  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai commi 1  e
2 del medesimo art. 10-ter, nei titoli medesimi. 
  3. La percentuale media di cui ai commi 1 e  2  e'  rilevata  sulla
base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti  entro
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi,
di riscatto, cessione o liquidazione delle quote  o  azioni,  ovvero,
nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato  redatto  uno
solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale
media e' determinata tenuto conto della somma dei  valori  risultanti
dai  predetti  prospetti  degli  organismi  di  investimento  oggetto
dell'operazione. 
  4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  la
determinazione delle  perdite  derivanti  dalla  partecipazione  agli
organismi di investimento collettivo del risparmio ivi individuati. 
  5. I proventi che si considerano riferibili,  ai  sensi  dei  commi
precedenti, alle obbligazioni e agli altri titoli ivi  indicati  sono
soggetti alla ritenuta del 20 per cento di cui al comma  3  dell'art.
26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge  23  marzo
1983, n. 77, nel limite del 62,5 per cento  del  loro  ammontare.  Le
perdite che si considerano riferibili, ai sensi dei commi precedenti,
alle obbligazioni e agli altri titoli  ivi  indicati  possono  essere
portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi  diversi
di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis)  a  c-quinquies),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per  una  quota
pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
  6. I criteri di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche  alle
quote  o  azioni  degli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio inseriti in gestioni  individuali  di  portafoglio  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.