IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984
a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato  disposto  con
l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di  non
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per
l'esercizio in Italia della attivita' professionale di  «avvocato»  e
l'iscrizione nel relativo albo professionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del Testo unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che la richiedente ha conseguito il  titolo  accademico
di «Jurist» presso l' «Universitit te Tiranes» nel giugno 2006; 
  Preso atto che la sig.ra Gjergji ha documentato di essere  iscritta
alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal  30  novembre  2008,
dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato  un  esame
di abilitazione; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria; 
  Rilevato  che  sono  emerse  delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui appare necessario applicare delle misure compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Dichiara: 
 
  Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra  Gjergji
Derisa,  nata  il  15  maggio  1984  a  Durres  (Albania),  cittadina
albanese, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di
«avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei  flussi
migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del  decreto  legislativo  n.
286/1998 e successive integrazioni. 
  La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta, dovra' essere presentata  dalla  interessata
alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla
osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. 
  Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la
sig.ra Gjergji potra' richiedere a questo Ministero il  rilascio  del
decreto di riconoscimento del proprio titolo  professionale  albanese
di «Avokat»  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli  avvocati  in
Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 2 dicembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano