IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984
a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con
l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per
l'esercizio in Italia della attivita' professionale di «avvocato» e
l'iscrizione nel relativo albo professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di «Jurist» presso l' «Universitit te Tiranes» nel giugno 2006;
Preso atto che la sig.ra Gjergji ha documentato di essere iscritta
alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 30 novembre 2008,
dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame
di abilitazione;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 ottobre 2011;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Dichiara:
Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Gjergji
Derisa, nata il 15 maggio 1984 a Durres (Albania), cittadina
albanese, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di
«avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi
migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta, dovra' essere presentata dalla interessata
alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla
osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la
sig.ra Gjergji potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del
decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale albanese
di «Avokat» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in
Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto
costituzionale, diritto internazionale privato;
b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e
ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a
scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli
avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo
svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove
e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella
domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 2 dicembre 2011
Il direttore generale: Saragnano