Con le accluse disposizioni  vengono  apportate  alla  disciplina
dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alcune modifiche volte a: 
    1) tener conto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 sulla
mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto  che  per
poter  sottoporre  all'autorita'  giudiziaria  una  controversia   in
materia di servizi bancari e  finanziari  disciplinati  dal  TUB  sia
necessario  aver  prima  esperito  il  procedimento   di   mediazione
disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver  presentato
un ricorso all'ABF; 
    2)  recepire  alcune  indicazioni   emerse   dalla   prima   fase
applicativa dell'ABF, operativo da ottobre 2009. 
    Le modifiche sono state sottoposte a una  fase  di  consultazione
pubblica, che si e' conclusa il 12 settembre 2011.  Il  testo  finale
tiene conto delle osservazioni ricevute. 
    Le  accluse  disposizioni  sostituiscono   integralmente   quelle
emanate  con  il  provvedimento   del   18   giugno   2009,   recante
«Disposizioni  sui  sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie  in  materia  di  operazioni   e   servizi   bancari   e
finanziari». Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione
della previsione secondo cui «non possono essere  sottoposte  all'ABF
controversie relative a operazioni o comportamenti  anteriori  al  1°
gennaio 2009» (Sez. I, par. 4), che decorrera' dal 1° luglio 2012. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino  di  Vigilanza  e
sui  siti  web  della  Banca   d'Italia   e   dell'Arbitro   Bancario
Finanziario. 
    Roma, 12 dicembre 2011 
 
                                                Il Governatore: Visco